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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di
studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea provvisti di diploma di istruzione secondaria, per
collaborare allo svolgimento di progetti di ricerca finalizzati,
finanziati dal Ministero della salute - anno 2002.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.37 del 11/5/2004 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
Località: | - |
Codice atto: | 04E02322 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 10/6/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordinamento dell'ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1 lettera h)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il Regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni che prevede finanziamenti
nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
salute;
Vista la nota del Ministero della salute «Progetti di ricerca
finalizzata ex art. 12, comma 2, lettera b) decreto legislativo
n. 502/1992 anno 2002 «del 27 gennaio 2003
n. DGRSVE/CRS/RF2002/ISPESL/117, con la quale viene comunicata
l'autorizzazione al pagamento della prima rata anticipata pari al 60%
del finanziamento totale, accordato per lo svolgimento dei progetti
di ricerca finalizzata anno 2002;
Visto l'art. 3 della convenzione stipulata tra il Ministero della
salute e l'Ispesl per l'effettuazione del programma di ricerca
finalizzata relativa all'anno 2002, il quale prevede l'impegno, per
il Ministero della salute, del versamento del restante 40% in
successive rate e precisamente il 30% alla scadenza del primo anno ed
il rimanente 10% a conclusione dei progetti;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l'Ispesl per l'effettuazione del programma di ricerca finalizzata
relativa all'anno 2002, con la quale l'Ispesl si impegna a svolgere i
programmi di ricerca di seguito indicati:
1. Metodi analitici rapidi e innovativi per l'analisi ed il
controllo di OGM ed alimenti contenenti o prodotti a partire da OGM
(finanziamento Euro 294.000,00);
2. Studio degli effetti biologici degli endocrine disrupters
chemicals (EDC) sui sistemi endocrini e sulla salute riproduttiva
(finanziamento Euro 294.000,00);
3. Impatto sulla salute di particolari condizioni ambientali e
di lavoro, di provvedimenti di pianificazione territoriale
(finanziamento Euro 539.000,00);
per un totale complessivo di Euro 1.127.000,00 e di durata non
superiore ai due anni;
Visto il decreto del 30 dicembre 1995, con il quale e' stato
approvato il Regolamento per il conferimento delle borse di studio da
fruirsi presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel presente bando,
per le parti compatibili con la specialita' del rapporto derivante da
un finanziamento del Ministero della salute;
Visto il decreto del 14 febbraio 2003, con il quale sono state
approvate le modifiche al Regolamento per il conferimento delle borse
di studio da fruirsi presso l'Ispesl;
Visto il decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita che, per
quanto attiene i progetti di ricerca finalizzata, finanziati dal
Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992, per « spese per il personale» devono
intendersi sia le spese per le borse di studio che le spese per
contratti a termine, consulenze, missioni ed eventuali altre spese
riferite al personale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il proprio decreto del 20 novembre 2003, impegnato e
registrato dall'Unita' funzionale III del DPGREP il 21 novembre 2003
al n. 1876, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
n. 93 - del 28 novembre 2003, con il quale e' stato bandito il
concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di due Borse di
studio, previste dal Piano di Attivita' 2003, per collaborare allo
svolgimento di progetti di ricerca finalizzata dell'anno 2002
finanziati dal Ministero della salute, da fruirsi presso il
Dipartimento Centrale DML e con il quale e' stata impegnata sull'art.
952 del capitolo unico 2330 dello stato di previsione della spesa
relativo all'anno 2003 la somma complessiva di Euro 45.000,00 a
copertura della spesa prevista;
Considerato che la borsa di studio dell'importo di Euro 20.000,00
non e' stata assegnata per mancanza di candidati;
Viste le indicazioni fatte pervenire dal direttore del
Dipartimento medicina del lavoro alla Unita' funzionale II del
Dipartimento relazioni esterne in ordine alla borsa di studio da
mettere a concorso, prevista dai programmi di ricerca finalizzata
2002;
Decreta
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di istruzione secondaria, di una borsa di studio
per collaborare allo svolgimento del seguente progetto di ricerca
finalizzata, finanziata dal Ministero della salute:
Studio degli effetti biologici degli endocrine disrupters
chemicals (EDC) sui sistemi endocrini e sulla salute riproduttiva
(DML), luogo di fruizione Monteporzio Catone centro ricerche Ispesl
DML.
|Titolo di studio richiesto,
Settore di ricerca |durata, finanziamenti
---------------------------------------------------------------------
{Gli endocrine disrupters negli |diploma scuola media superiore
ambienti di vita e di lavoro: |(con esperienza documentata nel
analisi degli effetti sulla salute|settore della sicurezza e della
riproduttiva} |salute nei luoghi di lavoro.)
---------------------------------------------------------------------
Responsabile scientifico UO |una borsa di studio per 2 anni
Dott.ssa Alessandra Pera |Euro 20.000,00 totale
Il candidato deve indicare espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso il settore di ricerca.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL e coloro che stiano gia' fruendo di borsa di studio
dell'ISPESL.
La borsa di studio avra' la durata di 24 mesi e dovra' essere
fruita presso il Dipartimento medicina del lavoro dell'ISPESL sede di
Monteporzio Catone (RM) - a decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
La borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e
di lavori scientifici e/o tecnici che interessano l'attivita'
dell'Istituto e sia conforme ai suoi fini istituzionali.
Pertanto, il godimento della stessa non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale del
borsista.
La borsa comunque utilizzata non da' luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo possono essere
attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, compensi
che facciano carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di una borsa
di studio a candidati provvisti di diploma di istruzione secondaria
e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di istruzione secondaria conseguito presso
un'Istituto di istruzione secondaria della Repubblica italiana o di
un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicati nell'art. 1 in
relazione al gruppo ed al singolo settore di ricerca. E' esclusa, per
la partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro
diploma di istruzione secondaria non indicato nell'art. 1;
c) eta' non superiore agli anni 24, con esclusione di qualsiasi
beneficio di elevazione;
d) non aver conseguito diploma di laurea;
e) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
f) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
g) non essere dipendenti dell'ISPESL o fruire di altra borsa di
studio assegnata dall'ISPESL;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto Superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio» - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di produrre un sintetico elaborato,
inerente il settore di ricerca oggetto della borsa di studio, del
programma di studio e di ricerca che intende svolgere durante il
periodo di fruizione della borsa, pena l'esclusione dal concorso, dal
quale si possa valutare sia l'attitudine a svolgere compiti di
ricerca scientifica, sia la preparazione nel campo specifico degli
studi che si propone di compiere.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Istituto di istruzione secondaria che lo ha rilasciato, del voto
e della data di conseguimento;
6) il settore di ricerca indicato nell'art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
7) non aver conseguito diploma di laurea;
8) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
10) di non fruire di borsa di studio assegnata dall'ISPESL;
11) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
12) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti
nella domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
13) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di
ricerca cui la stessa fa riferimento.
Art. 4.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al
concorso saranno raccolti presso l'ISPESL - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio», Unita' Funzionale II - per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) diploma di istruzione secondaria con l'indicazione del voto
riportato nell'esame finale di maturita';
b) pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione
esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo personale;
inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante
la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed il settore di
ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del
concorso(esclusi i curricula e le idoneita' ai concorsi che non
vengono valutati);
e) programma di studio e di ricerca, inerente il settore di
ricerca oggetto della borsa di studio, che il candidato intende
svolgere durante il periodo di fruizione della borsa, pena
l'esclusione dal concorso.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
3) che non alleghino il programma di studio e di ricerca,
inerente il settore di ricerca oggetto della borsa di studio, che
intendono svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano superato il ventiquattresimo anno di eta';
6) che abbiano conseguito diploma di laurea;
7) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
8) che siano dipendenti dell'ISPESL;
9) che stiano fruendo di borsa di studio assegnata dall'ISPESL;
10) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati
decaduti da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 7.
Alla valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera'
apposita Commissione nominata con decreto del direttore generale
dell'Istituto.
Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi dieci punti cosi'
ripartiti: cat. I votazione di maturita': fino a punti 7,00,
attribuiti secondo il seguente prospetto:
da 36/60 a 44/60: punti 5,50;
da 45/60 a 54/60: punti 6,00;
da 55/60 a 58/60: punti 6,50;
da 59/60 a 60/60: punti 7,00;
oppure
da 60/100 a 74/100 punti 5,50;
da 75/100 a 90/100 punti 6,00;
da 91/100 a 98/100 punti 6,50;
da 99/100 a 100 e lode punti 7,00.
Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;
Cat. III - attivita' svolte con particolare riferimento a quelle
attinenti al settore della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro ed il settore di ricerca oggetto della borsa, eventuali altri
titoli, programma di studio e di ricerca: fino a punti 2,00.
La Commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione
di almeno 7/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.
Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenta una relazione
contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito
in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun
candidato.
E' dichiarato vincitore il candidato che risulti primo
classificato nella graduatoria di merito della borsa messa a
concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.
Art. 8.
Con decreto del direttore generale sara' approvata la graduatoria
di merito, dichiarato il vincitore ed assegnata la borsa di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli informazione ISPESL» (disponibile presso le sedi
dell'Istituto) e nel sito - www.ispesl.it -. Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
il Dipartimento medicina del lavoro, a pena di decadenza, il giorno
fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 9.
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria dovra'
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico - finanziarie e del personale, unita'
funzionale I - amministrazione del personale, via Urbana 167, 00184
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quinto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e deve essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o
corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico
o privato.
Art. 10.
La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.
Art. 12.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso i
Dipartimenti centrali dell'ISPESL, il giorno fissato nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento relazioni esterne - Unita' Funzionale II -
una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta
vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e'
stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato
tecnico - scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al
riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 13.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.
Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L'Istituto si assumera' l'onere della relativa spesa.
Art. 15.
L'inizio dell'attivita' dei borsisti vincitori e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
Amministrazioni competenti.
L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione agli
interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare
diritti o pretese di sorta.
Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa di Euro 20.000,00 gravera' sull'impegno n. 1876 del
21 novembre 2003 capitolo 2.1.1.702 denominato «Finanziamento
attivita' di ricerca finalizzata», spese per il personale, dello
stato di previsione della spesa relativo all'anno 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse economico finanziarie e
del personale Unita' funzionale I, Unita' funzionale II ed Unita'
funzionale III per le rispettive competenze.
Responsabile del procedimento e' il funzionario di
amministrazione sig. Alberto Rossi. (telefono 064714392 mail:
alberto.rossi@ispesl.gov.it)
Roma, 20 aprile 2004
Il direttore generale: Sacerdote
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