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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
cinque Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale dei
Corpi Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto.
Anno 2018.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.5 del 16/1/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E00379 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 15/2/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla 15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei e i decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007,
concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e
delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art.
8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il Personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Visto il decreto Interministeriale 30 giugno 2015, recante, fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2016 - 2018;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0117617 del 22 agosto 2016, concernente i reclutamenti autorizzati
per l'anno 2017;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT
0073818 del 2 novembre 2016, contenente gli elementi di
programmazione del presente bando;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze Armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2018, al fine di
soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi cinque Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Vincenzo Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
Personale militare e i decreto del Presidente della Repubblica in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla
sua conferma nell'incarico,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di cinque Guardiamarina in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo e del Corpo
delle Capitanerie di Porto con la seguente ripartizione:
a) uno per laureati in biologia o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche per il Corpo Sanitario Militare
Marittimo;
b) uno per laureati in medicina veterinaria per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo;
c) due per laureati in ingegneria informatica, con laurea
triennale di primo livello appartenente alla classe di laurea L8,
«Ingegneria dell'informazione», per il Corpo delle Capitanerie di
Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi
solo i corsi di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera d).
d) uno per laureati in ingegneria elettronica, con laurea
triennale di primo livello appartenente alla classe di laurea L8,
«Ingegneria dell'informazione», per il Corpo delle Capitanerie di
Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi
solo i corsi di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera d).
In particolare, e' consentito concorrere, in alternativa, per i
posti di cui alla lettera c) ovvero per il posto di cui alla lettera
d). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando
distinte domande, per entrambe le predette categorie di posti.
2. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dei cinque posti di cui al precedente comma 1, uno e'
riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei
concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.persomil.difesa.it , www.marina.difesa.it , definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (L.M. 6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (L.M. 9), diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001 e diploma di specializzazione (DS) in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b): laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al
decreto Ministeriale del 9 settembre 1957;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c): laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria
dell'informazione» conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria informatica;
corso di laurea in ingegneria informatica e
dell'automazione;
corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria informatica e automatica;
corso di laurea in ingegneria informatica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle reti e dei sistemi
informatici;
corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e
delle telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria telematica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi informatici;
corso di laurea in ingegneria di internet;
corso di laurea in ingegneria delle comunicazioni;
corso di laurea in ingegneria delle tecnologie di internet;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali;
corso di laurea in ingegneria e scienze informatiche;
corso di laurea in ingegneria cibernetica;
corso di laurea in ingegneria dell'informatica per
l'aerospazio;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi elettronici per
lo sviluppo sostenibile;
corso di laurea in ingegneria elettronica e tecnologie
dell'informazione;
corso di laurea in ingegneria dell'informazione;
corso di laurea in ingegneria dell'informazione e delle
comunicazioni;
corso di laurea in scienze e ingegneria dell'informazione;
- per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d): laurea di primo livello della classe di laurea L8 «Ingegneria
dell'informazione» conseguita con il:
corso di laurea in ingegneria elettronica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e applicazioni
infotelematiche;
corso di laurea in ingegneria elettronica e delle
telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettronica e informatica;
corso di laurea in ingegneria elettronica e per
l'automazione e le telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria elettrica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria automatica e dei sistemi di
automazione;
corso di laurea in ingegneria meccatronica;
corso di laurea in ingegneria dell'automazione;
corso di laurea in ingegneria informatica, elettronica e
delle telecomunicazioni;
corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica;
corso di laurea in ingegneria dei sistemi aerospaziali.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti
interministeriali 9 luglio 2009 e successive modifiche e
integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi
per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a
quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'equiparazione dei titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio
previsto in Italia;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno
che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di
leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso
maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a Guardiamarina in servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
Militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti
sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
internet www.difesa.it , area siti di interesse e approfondimenti,
link concorsi e scuole militari, concorsi online (
https://concorsi.difesa.it/default.aspx ).
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione
generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i
concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate
nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) da un
gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per
l'Italia Digitale (AgID), oppure svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della
stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini in un
unico file (in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/ autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 9.
3. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima
prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva il messaggio di
posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, puo' comunque
constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove
trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie
notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l'invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
4. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra'
ammesso alla procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, la direzione generale per il Personale Militare si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
direzione generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione oltre ai dati anagrafici, il
numero di telefono e l'indirizzo mail presso il quale ricevere le
comunicazioni relative al concorso, elementi questi gia' forniti in
fase di registrazione al portale, il concorrente dovra' fornire i
dati relativi alla residenza, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'
art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e all'art. n. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti
che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo
giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro
dell'Interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un
giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al
riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera':
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per
le valutazioni di pertinenza;
- l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it , hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Nel portale concorsi vengono pubblicati esclusivamente gli elenchi
dei candidati ammessi al prosieguo delle attivita' concorsuali,
pertanto i candidati non presenti in elenco si intendono non ammessi
a proseguire il concorso. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, riguardanti esclusivamente
variazioni anagrafiche e recapiti, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC
- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso
al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il
Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2018_2S».
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-scientifica);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la
formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
2. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio,
presidente;
b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il
quale viene indetto il concorso, membri;
c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo della
Marina Militare ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non
inferiore a «Funzionario di Amministrazione», segretario senza
diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano di
Corvetta del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri;
c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare in servizio,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membro;
c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo dei
Marescialli della categoria ISMEF, membro e segretario.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo,
membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
Art. 8
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe
della durata massima di sei ore.
I relativi programmi d'esame sono riportati nell'allegato A al
presente bando.
Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni 6 e 7 marzo 2018 per il
Corpo Sanitario Militare Marittimo e nei giorni 8 e 9 marzo 2018 per
il Corpo delle Capitanerie di Porto.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a partire dal 15 febbraio 2018,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale e nei siti www.marina.difesa.it e
www.persomil.difesa.it .
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le
07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e
potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intendera' superata dai concorrenti che
abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base
della media dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove
scritte, le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) provvederanno a formare tre distinte graduatorie provvisorie (una
per ciascun profilo professionale richiesto all'art. 1) al solo fine
di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti
successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al
successivo art. 10, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di
cui al precedente comma 2:
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a);
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b);
i primi 20 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c);
i primi 15 concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d).
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
4. L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti
a partire dal 16 aprile 2018, con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it ,
e avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i concorrenti. Sara' anche possibile chiedere informazioni al
riguardo allo Stato Maggiore della Marina, ufficio relazioni con il
pubblico, Piazzale Marina n. 4, 00196 Roma, tel. 0636804442/3084
(mail: mariugp.urp@marina.difesa.it) o Ministero della difesa -
direzione generale per il Personale Militare - Sezione relazioni con
il pubblico numero 06517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) per attivita' professionale documentata svolta presso Enti
Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un
massimo di punti 2/30;
b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato per un periodo
minimo di 1 anno: punti 2/30;
c) per il possesso dei seguenti titoli accademici posseduti in
aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: un massimo di punti 6 cosi' ripartiti:
1) per i soli posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e
d): laurea specialistica/magistrale in Ingegneria informatica (LM-32)
o in Ingegneria elettronica (LM-29): punti 3/30;
2) per il posto di cui all'art 1, comma 1, lettera b),
diploma di specializzazione (DS): punti 2/30;
3) per i posti di cui all'art 1, comma 1, lettere a), b), c)
e d) altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
4) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
5) master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona, via delle Palombare n. 3,
indicativamente nel periodo aprile/maggio 2018 (durata presunta 3-4
giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara'
effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso:
a) originale o copia conforme del certificato medico, in corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le
discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove
indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle
selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato in data non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il
Centro di selezione);
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, l'assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione;
e) referto originale degli esami sottoelencati, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore
ai tre mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo con formula leucocitaria;
- VES;
- glicemia;
- azotemia;
- creatininemia;
- uricemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia totale e frazionata;
- bilirubinemia diretta e indiretta;
- gamma GT;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
- attestazione del gruppo sanguigno;
- ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui
sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di
uno solo dei documenti chiesti determinera' l'esclusione del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il
gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina e il dosaggio del
G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare:
a) ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
La mancata presentazione del suddetto certificato comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti
psico-fisici;
b) referto di test di gravidanza -mediante analisi su sangue o
urine- eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale
referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera' l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b).
4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di
gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal
presente articolo, la direzione generale per il Personale Militare
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione
Generale che escludera' il candidato dal concorso, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando;
c) sottoporra' il candidato a una visita medica generale
preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto
previsto dal successivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore
dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto riportato nell'allegato F, che
costituisce parte integrante al presente decreto;
d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alle precedenti lettere b) e d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di
laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e
cocaina, benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiografico),
ritenuta utile per consentire l'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato C.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
Senso cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento
dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con
l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
b) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto Ministeriale 4 giugno
2014;
c) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla
direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato
generale della Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come
previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 94.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, che comunque dovra'
essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento qualora
vincitori, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto
enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), altresi', i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione (Allegato E); apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti che denotino:
1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto;
3) abuso sistematico di alcool;
4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
9) tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina Militare.
c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli, per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare», con indicazione del profilo
sanitario;
2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina Militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso
lo stesso centro di selezione della Marina Militare di Ancona,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione
dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - direzione
generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno successivo
a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
8. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e
nella tempistica sopraindicata, nonche' le istanze di revisione per i
motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 6, lettera b),
numeri 3) e 4) determineranno il mancato accoglimento dell'istanza
medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della
direzione generale per il Personale Militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente
alla sopracitata direzione generale, la stessa sara' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) la
quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
9. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e, con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della
Marina
Militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole e dallo
Stato Maggiore della Marina Militare, vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti
dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello
attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto
dalla vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina Militare
ovvero del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina Militare
ovvero del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare»
con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno in:
a) esercizi obbligatori:
- nuoto 25 metri (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
- addominali;
b) esercizi facoltativi:
- corsa piana 2.000 metri;
- apnea dinamica.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono contenute le modalita' di svolgimento degli
esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'
alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle
prove facoltative. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto
ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), e' definitivo e inappellabile. Pertanto, i concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni. Il mancato superamento di uno o piu' esercizi
facoltativi non determina il giudizio di inidoneita' ma ad essi,
qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi
incrementali stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato D al
punto 2.
La somma di detti punteggi concorrera' sino a un massimo di punti
2,5 alla formazione della graduatoria di merito di cui all' art. 14.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero
della difesa, direzione generale per il Personale Militare, I
Reparto, 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali, 2ª
Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti
dal programma riportato nell'allegato A al presente decreto. Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, indicativamente nel mese di giugno/luglio 2018. I candidati
ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della
stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente
bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella
valutazione dei titoli.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), della
durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che
sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30 = 0 punti;
b) 21/30 = 0,05 punti;
c) 22/30 = 0,10 punti;
d) 23/30 = 0,15 punti;
e) 24/30 = 0,20 punti;
f) 25/30 = 0,25 punti;
g) 26/30 = 0,30 punti;
h) 27/30 = 0,35 punti;
i) 28/30 = 0,40 punti;
l) 29/30 = 0,45 punti;
m) 30/30 = 0,50 punti.
Art. 14
Graduatoria di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 del presente
decreto, sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto
sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera;
e) l'eventuale punteggio attribuito negli esercizi facoltativi
delle prove di efficienza fisica.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in
assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'
giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ovvero ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010.
Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
4. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, sara' pubblicata nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 15
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo
o
Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
delle Capitanerie di Porto con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina
Militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno
sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il
mantenimento dell'idoneita' psicofisica prevista per il reclutamento
e, in tale sede, dovranno presentare nelle modalita' previste
dall'art. 10, se non gia' prodotto all'atto degli accertamenti
psico-fisici di cui al gia' citato art. 10, referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Inoltre, saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero.
A tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative
pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale
della Sanita' Militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui
alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o
decadenza di vincitori, la direzione generale per il Personale
Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo ovvero del
Corpo delle Capitanerie di Porto che, trovandosi nelle condizioni
previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio
al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
8. Gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto saranno
impiegati nei settori connessi ai servizi d'istituto e in particolare
alla sicurezza della navigazione.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il Personale
Militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed
Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 17
Esclusioni
La direzione generale per il Personale Militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, direzione generale per il
Personale Militare, I Reparto, 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' agli enti
previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla Legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il Direttore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e
Sottufficiali della direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2017
il Generale di Corpo d'Armata
Gerometta
l'Ammiraglio Ispettore Capo
Melone
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