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UNIVERSITA' DI SIENA

Selezioni pubbliche per l'ammissione ai sottoelencati dottorati di
ricerca e scuole di dottorato attivati per l'anno accademico 2003/04.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 15/7/2003
Ente:UNIVERSITA' DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:03E04036
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Siena emanato con decreto rettorale n. 951/98-99
del 5 maggio 1999 e successive modifiche;
Viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di
ricerca e delle scuole di dottorato, avanzate dalle strutture
scientifiche, per l'anno accademico 2003/04;
Vista la delibera del Senato accademico del 12 maggio 2003 con
cui sono state approvate le proposte di attivazione dei dottorati di
ricerca e delle scuole di dottorato per l'anno accademico 2003/04;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto dell'avviso di selezione
 
Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai
sottoelencati dottorati di ricerca e scuole di dottorato attivati
presso l'universita' degli studi di Siena, per l'anno accademico
2003/04.
Per ogni corso vengono indicati i connotati essenziali.
 
----> Vedere TABELLE da pag. 16 a pag. 34 della G.U. <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi. L'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' reso noto anche attraverso l'utilizzo dei
consueti supporti informatici.

                               Art. 2.
 
Requisiti e domanda di ammissione.
 
Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea del
vecchio ordinamento o laurea specialistica del nuovo ordinamento
(vedere «requisiti di partecipazione» indicati per ogni singolo
Dottorato) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Nel caso in cui il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
compito del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca deliberare
sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai
soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono partecipare agli esami di
ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea
prima dell'inizio dei corsi. La domanda di ammissione dovra'
pervenire all'Ufficio post-laurea - Sezione dottorato di ricerca c/o
College Santa Chiara, via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena, entro e
non oltre il 5 settembre 2003 e dovra' essere inoltrata utilizzando
la procedura di iscrizione on-line di cui all'indirizzo internet
http://dottorati.unisi.it/domande. A conferma dell'avvenuta
registrazione verra' inoltrato all'indirizzo indicato dal candidato
nel modulo di domanda un messaggio di posta elettronica Nel caso in
cui non sia possibile utilizzare la procedura di iscrizione on-line,
la domanda potra' essere inviata per posta ordinaria all'ufficio
sopra indicato entro e non oltre il 5 settembre 2003. A tal fine
fara' fede il timbro di spedizione dell'ufficio postale accettante.
Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in forma
cartacea e' parte integrante del presente bando ed e' disponibile
all'indirizzo internet http://dottorati.unisi.it/domande. Il
candidato dovra' inviare i documenti richiesti ai fini della
valutazione, qualora previsti dal bando di concorso (vedere specifica
tabella di ogni singolo dottorato alla voce «Documenti richiesti per
la valutazione»), tramite serviziopostale o consegnarli personalmente
(dalle ore 10.30 alle ore 13.30 dal lunedi' al venerdi) all'Ufficio
post-laurea - sezione Dottorato di ricerca c/o College Santa Chiara,
via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena, entro il 5 settembre 2003. Nel
caso di invio tramite posta ordinaria, l'amministrazione
universitaria declina ogni responsabilita' per la mancata ricezione
della documentazione derivante da responsabilita' di terzi o da cause
tecniche. I candidati sono tenuti a richiedere, entro tre mesi dal
termine di espletamento del concorso, la restituzione, con spese a
loro carico, dei documenti presentati. Trascorso tale termine questo
Ateneo non sara' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della predetta documentazione. I candidati in possesso di titolo
accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea,
dovranno inviare i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con
esami e votazioni e dichiarazione di valore). Tali documenti dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Prove di ammissione
 
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalita' indicate nella
tabella specifica di ciascun Dottorato. Per sostenere le prove i
candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. La
commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di
Dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il Collegio
dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La nomina
di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con
piccole e medie imprese. L'amministrazione universitaria non assume
alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non
saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista
una preselezione da parte della commissione giudicatrice.

                               Art. 4.
 
Ammissione ed iscrizione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato
anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in
sovrannumero, su richiesta del collegio dei docenti, purche'
risultanti comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse
assegnate da Ministeri, Enti pubblici di ricerca o altri soggetti
espressamente ritenuti «qualificati» dal Senato accademico. I
concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio post-laurea - sezione Dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena c/o College Santa Chiara, via
Valdimontone n. 1 - Siena entro il termine perentorio di giorni
quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione in carta
libera:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e conseguente impegno
scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                               Art. 5.
 
Borse di studio e contributi
 
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La borsa di studio viene corrisposta in
sei rate bimestrali. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione
non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le
attivita' stabilite dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa
di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo
stabilito. Alla data di pubblicazione del presente bando non sono
previsti a carico dei dottorandi contributi per l'accesso ai corsi e
per la relativa frequenza. L'amministrazione universitaria si riserva
comunque di adottare disposizioni diverse in merito. Le borse di
studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso
titolo, di pari o superiore importo.

                               Art. 6.
 
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
secondo quanto previsto dal regolamento in materia di dottorati di
ricerca consultabile all'indirizzo internet
http://www.unisi.it/santachiara/reg dottorati.htm

                               Art. 7.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Siena, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per
l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei
docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di ruolo,
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la
presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta
del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame
finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione
del corso, anche in altra sede.

                               Art. 8.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di
Siena.
Siena, 1° luglio 2003
Il rettore

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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