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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Attivazione, presso le Accademie di belle arti, di appositi bandi di
ammissione, per esami e titoli, ai fini dell'accesso ai corsi
biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla
formazione dei docenti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 16/8/2005
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:05E04786
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 ed in particolare l'art. 5
riguardante la formazione degli insegnanti;
Visto l'art. 1, comma 3-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 con
il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria
permanente di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modifiche, le Accademie di belle arti
possono rilasciare diplomi accademici di 2° livello, a conclusione di
corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca e a seguito di esame
finale con valore di esame di Stato abilitante;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82, con il quale
sono stati istituiti, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, i
corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati
alla formazione dei docenti per le classi di concorso 7 A, 18 A, 21
A, 22 A, 25 A, 28 A;
Visto il decreto direttoriale n. 359 del 9 novembre 2004, con il
quale e' stato determinato il contingente dei posti disponibili per
l'accesso ai corsi biennali di secondo livello nelle Accademie di
belle arti per l'anno accademico 2004-2005;
Ritenuta la opportunita' di apportare alcune modifiche segnalate
dalle stesse istituzioni, sulla base della precedente esperienza
dell'anno accademico 2004-2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. Le Accademie di belle arti predispongono appositi bandi di
ammissione, per esami e titoli, ai fini dell'accesso ai corsi
biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla
formazione dei docenti per le seguenti classi:
7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria;
18A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica;
21A - Discipline pittoriche;
22A - Discipline plastiche;
25A - Disegno e storia dell'arte;
28A - Educazione artistica.
Nei predetti bandi sono indicati il numero dei posti disponibili,
definito per ciascuna classe di abilitazione e le relative procedure.
2. Le Accademie di belle arti possono consorziarsi tra loro per
lo svolgimento dei predetti corsi, anche al fine di razionalizzare
l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le
risorse da utilizzare per il funzionamento degli stessi.
3. Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti
inferiore a 10 e con un numero massimo di 25 iscritti per classe.
4. Le discipline relative all'area pedagogica sono svolte in
collaborazione con le universita', per assicurare l'apporto delle
specifiche competenze.

                               Art. 2.
1. Costituiscono titolo di ammissione ai corsi, le lauree e i
diplomi che danno accesso alle classi di abilitazione comprese
nell'indirizzo di cui all'art. 1, con le specificazioni relative al
curriculum e agli esami sostenuti previsti per l'accesso stesso dalla
vigente normativa in materia. Costituiscono, altresi', titolo di
ammissione i titoli universitari e accademici conseguiti in un paese
dell'Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle
attivita' di formazione degli insegnanti per l'area disciplinare
corrispondente.
2. L'esame consiste in una prova scritta, predisposta da ciascuna
accademia, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per
ciascuna classe, consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a
risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque
indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si riferiscono
all'indirizzo e trenta alla classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione. Il candidato puo' richiedere l'ammissione ad una o
piu' classi di abilitazione.
3. Qualora vi siano candidati che risultino in posizione utile
per l'ammissione in piu' graduatorie, e' ammessa la possibilita' di
iscriversi ad una sola classe di concorso prescelta dal candidato,
secondo le modalita' stabilite negli appositi bandi di ammissione,
predisposti dalle Accademie di belle arti.
4. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che verranno
pubblicizzati nelle sedi di esame, nonche' su argomenti atti a
verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto
del corso, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
5. Per lo svolgimento della prova scritta, di cui al comma 2, e'
assegnato un tempo di quaranta minuti per la soluzione dei venti
quesiti e un tempo di sessanta minuti per la soluzione dei trenta
quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione.
6. Con decreto del Direttore generale dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e' fissato, a livello nazionale, il
calendario della suddetta prova di ammissione per l'indirizzo «arte e
disegno» che si svolgera' presso le sedi delle Accademie di belle
arti statali.
7. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione
giudicatrice dell'ammissione, nominata dal direttore dell'accademia,
si attiene ai seguenti criteri:
cento punti per ciascuna classe di abilitazione, quaranta dei
quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti
per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di
cui al successivo comma 8;
i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti
:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10
punti:
dottorato di ricerca 3 punti;
seconda laurea 2 punti;
diploma di scuola di specializzazione 2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di
perfezionamento, fino a 3 punti assegno di ricerca, borsa di studio
post dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea o di laurea specialistica di cui,
rispettivamente, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge
19 novembre 1990, n. 341 ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, prescritte per
l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110: 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110: 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110: 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110: 5 punti;
voto di laurea di 108/110: 6 punti;
voto di laurea di 109/110: 7 punti;
voto di laurea di 110/110: 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110: 10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4
punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6
punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7
punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8
punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9
punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10
punti;
d) voto di diploma delle Accademie di Belle Arti, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti
superiori di educazione fisica prescritto per l'ammissione, nonche'
voto di laurea afferente alla classe 33 di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino al 90/110: 0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110: 2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110: 4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110: 5 punti;
voto di diploma di 108/110: 6 punti;
voto di diploma di 109/110: 7 punti;
voto di diploma di 110/110: 8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110: 10 punti;
e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e
fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21: 0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24: 1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27: 2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5: 4
punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28: 6
punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5: 7
punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29: 8
punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5: 9
punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30: 10
punti;
8. La seconda prova, i cui contenuti sono definiti nel bando,
consiste in un colloquio e in un elaborato grafico su un tema
proposto dalla commissione. E 'valutata dalla commissione in
trentesimi.
9. Vengono ammessi ai corsi, per ogni classe di abilitazione, i
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
formulata dalla commissione sulla base della somma dei punteggi
riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.

                               Art. 3
 
1. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono composte
dal direttore dell'Accademia, con funzioni di presidente, da due
docenti del corso, di cui uno delle discipline delle aree artistiche
e l'altro dell'area pedagogica, da un docente dell'istruzione
scolastica di discipline della classe di riferimento, designato dal
direttore dell'ufficio scolastico regionale e da un rappresentante
del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.
2. Per quanto attiene l'ordinamento curriculare dei corsi, la
durata degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami finali,
si fa rinvio al decreto ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004.

                               Art. 4.
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e
le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990,
nonche' le modalita' per lo svolgimento delle prove.

                               Art. 5.
1. E' confermato, per l'anno accademico 2005-2006, il numero dei
posti disponibili per l'accesso ai corsi biennali di secondo livello
ad indirizzo didattico di cui al decreto direttoriale n. 359 del
9 novembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 3 agosto 2005
Il Ministro: Moratti

 

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