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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro giovani
ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno
scolastico 2010-2011.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E003032
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di inidoneita';
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita'
militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in
servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da
deficit di G6PD;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» in
Napoli (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'» in
Milano, per l'anno scolastico 2010-2011;
Considerato che alla Scuola militare «Teulie'» di Milano e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
i concorrenti di sesso femminile potranno risultare vincitori di un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai concorrenti
idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico, secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di
economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero
delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico
europeo) sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
Ritenuto che, se avra' luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a quattro
volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi
offrira' adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di 144 (centoquarantaquattro) giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:
a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli:
1) 1° liceo classico: posti 27 (ventisette);
2) 3° liceo scientifico: posti 45 (quarantacinque).
Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Nunziatella» non
piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico;
b) Scuola militare «Teulie'» di Milano:
1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 36 (trentasei);
3) 3° liceo scientifico europeo: posti 18 (diciotto).
Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'» non piu'
di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al
liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al liceo
scientifico europeo.
2. Se i posti per uno dei licei, disponibili per vincitori di
sesso femminile, non saranno ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra'
procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un
numero superiore di candidati idonei di sesso femminile nelle
rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero
complessivo di quindici unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili
per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei potranno essere ricoperti dai
concorrenti idonei non vincitori iscritti nella graduatoria per il
liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della
graduatoria medesima, e viceversa.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª Serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993 ed il
31 dicembre 1995, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni;
e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2009-2010 l'idoneita' alla ammissione al 1° liceo classico (terzo
anno) ovvero al 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo
(terzo anno). Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani
che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici
precedenti.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovra' essere
indirizzata al Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole
militari - viale Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno e spedita a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata a mano al
medesimo indirizzo, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
lettera raccomandata, ovvero il timbro a data del Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle presentate a mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o
presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Alla domanda di partecipazione dovra' essere allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'
dei/del genitori/genitore ovvero del tutore e nella stessa il
concorrente dovra' indicare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la residenza e il recapito presso il quale desidera ricevere
tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e, ove possibile, indirizzo
di posta elettronica. Il concorrente dovra' segnalare tempestivamente
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a
mezzo telegramma o fax (n. 0742/342208) o e-mail (all'indirizzo di
posta elettronica: casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it), ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che verra' a
verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione
non assumera' alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo
scientifico o liceo scientifico europeo);
d) la Scuola militare prescelta (salvo che venga chiesta la
partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa
verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico
o liceo scientifico europeo) specificando, se frequentatori del 2°
liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera
studiata. I concorrenti, che nell'anno scolastico in corso
frequentano il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra'
essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera
studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno ammessi a partecipare
al concorso con riserva, a condizione che documentino, prima
dell'inizio dei corsi (che avverra' presumibilmente nella prima
decade di settembre 2010), di aver superato presso un istituto
scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo
l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendono
partecipare. Detti concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda
di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certificazione
che attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a
sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato
oggetto di studio durante il biennio frequentato. La mancata
presentazione di detta certificazione con le modalita' sopraindicate
determinera' il rigetto della domanda;
g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto;
h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli
previsti su tali titoli di preferenza;
i) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore. Se l'esercente la potesta' genitoriale e' uno solo dei
genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma
comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre
il giovane alla prova ed agli accertamenti previsti dal successivo
art. 4, comma 1, lettere b), c) e d). La mancanza di dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.

                               Art. 4 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) prova di educazione fisica;
c) accertamenti psicofisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di cultura generale.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114 i concorrenti, all'atto della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 12, comma 1, dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
4. L'Amministrazione militare non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente
comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
b) commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
c) commissione per la prova di educazione fisica;
d) commissione per gli accertamenti psicofisici;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
f) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
saranno composte, ciascuna, da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) cinque docenti di scuola media superiore abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la prova di educazione fisica sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
b) due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta
da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici
sara' composta da:
a) un Brigadier generale medico, presidente;
b) due ufficiali superiori medici, membri.
I componenti della commissione di cui al presente comma dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4.
6. La commissione per gli accertamenti attitudinali sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
c) un ufficiale psicologo, membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito.

                               Art. 6 


Prova preliminare di cultura generale


1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario
contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di
educazione civica, di cultura generale, di storia e geografia e di
matematica. Tale prova preliminare avra' luogo, a cura delle
commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a) e b), il
17 maggio 2010, in sede unica, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno,
con inizio non prima delle 14,00. Per quanto riguarda le modalita' di
svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 7 maggio 2010, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 7 maggio 2010
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. Se in relazione al numero dei concorrenti verra' ritenuto
inopportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'art. 1 del presente
decreto, nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 7
maggio 2010, ovvero in quella alla quale la stessa avra' fatto
eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Per informazione in merito i concorrenti
potranno consultare, inoltre, i siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it
4. I concorrenti ai quali non sara' comunicata l'esclusione dal
concorso, se la prova avra' luogo, saranno tenuti a presentarsi senza
alcun preavviso presso il predetto Centro, per sostenere la prova
medesima, entro le 13,00 del giorno previsto, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione
dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non
saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti verranno formate, dalle rispettive commissioni di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie
provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo scientifico
ed una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle
per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova), in virtu'
del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i concorrenti
da ammettere alle successive prove concorsuali.
6. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
a) i primi 180 per il liceo classico, di cui non piu' di 36
aspiranti di sesso femminile;
b) i primi 324 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68
aspiranti di sesso femminile;
c) i primi 72 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu'
di 16 aspiranti di sesso femminile.
A tali prove saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella
rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione
alle successive prove.
7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare i siti
web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta
prova.

                               Art. 7 


Prova di educazione fisica


1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti psicofisici e
gli accertamenti attitudinali avranno luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti
n. 2 - Foligno, presumibilmente nel periodo intercorrente tra il 31
maggio e il 14 giugno 2010 ed avranno la durata complessiva di 4/5
giorni per ciascun concorrente.
2. I concorrenti dovranno presentarsi al predetto Centro, nel
giorno indicato nella raccomandata o telegramma o, se possibile, nel
messaggio di posta elettronica di convocazione, muniti di tenuta
ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera (in corso di validita' e
non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di
efficienza fisica), rilasciato da medici della Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dalla prova di educazione fisica e, quindi, dal concorso. I
concorrenti che, entro il quindicesimo giorno successivo
all'effettuazione della prova preliminare di cultura generale, non
abbiano ricevuto l'invito a presentarsi a detti accertamenti - avendo
in precedenza acquisito, attraverso la consultazione dei siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it notizia dell'avvenuta
ammissione alle successive prove concorsuali - potranno chiedere
informazioni al predetto Centro telefonando al numero 0742/353466. Il
concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova di educazione fisica, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
3. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire il
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato in data non anteriore a cinque giorni lavorativi dalla
presentazione alla prova presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata. In caso di positivita' al test
di gravidanza non si potra' procedere all'effettuazione della prova
di educazione fisica, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce un temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare.
4. La prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), consistera'
nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi:
a) corsa veloce di 100 metri piani;
b) piegamenti sulle braccia;
c) salto in alto;
d) flessioni del busto dalla posizione supina.
Nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi
con l'indicazione dei relativi punteggi. Al fine di rendere piu'
omogeneo l'andamento della prova, ridurre le cause di incidente
nell'esecuzione della stessa e consentire una preparazione mirata da
parte dei concorrenti, tale allegato contiene anche le modalita' di
svolgimento degli esercizi indicati nelle lettere b), c) e d) del
presente comma.
5. La prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
competente commissione ai fini dell'eventuale differimento
dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i
concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano
un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adottera'
le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione potra'
essere disposta solo se compatibile con l'inizio della prova orale di
cultura generale di cui al successivo art. 10. In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che
hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, la
prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso
della prova intendono ritirarsi dovranno rilasciare apposita
dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove
concorsuali.
6. Per la valutazione della prova ogni componente della
commissione disporra' di 10 punti. Nel citato allegato B sono
indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai
concorrenti in ciascun esercizio. La commissione, prima dell'inizio
della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale le modalita'
di effettuazione di ciascun esercizio.
7. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 12.

                               Art. 8 


Accertamenti psicofisici


1. I concorrenti che avranno superato la prova di educazione
fisica secondo quanto indicato nel precedente art. 7 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psicofisica quali allievi delle Scuole
militari.
2. Detti concorrenti dovranno essere muniti della seguente
documentazione prodotta in originale o in copia conforme:
a) referto rilasciato da non oltre tre mesi da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata dei markers
virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs e anti HCV;
b) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
radiologici, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante
del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo
referto di cui alla successiva lettera f) del presente comma). La
mancata presentazione di detta dichiarazione determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami
radiologici eventualmente disposti dalla commissione nel caso di
dubbi diagnostici insorti in sede di visita medica;
c) copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie;
d) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata attestante la recente
effettuazione dell'accertamento strumentale del G6PD (metodo
quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno,
inoltre, produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di
fiducia e controfirmato dai genitori o dal genitore esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali
pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di
presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
e) per i soli concorrenti di sesso femminile, referto di
ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata, entro i tre mesi precedenti la
presentazione per gli accertamenti psicofisici;
f) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale,
effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate presso il Servizio
sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto
anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria accreditata presso il Servizio sanitario nazionale);
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
per HIV, determinato con test ELISA di 3ª e 4ª generazione, in data
non antecedente a tre mesi precedenti la visita.
La mancata presentazione della documentazione di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d), e) e g) ovvero la difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente a sostenere
gli accertamenti psicofisici e la sua conseguente esclusione dal
concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche
ed i seguenti accertamenti di laboratorio:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
d) visita psicologica/psichiatrica;
e) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone e benzodiazepine. In
caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca
della CDT e, in caso di positivita', l'effettuazione sul medesimo
campione del test di conferma mediante HPLC;
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) creatininemia;
7) gamma GT;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
4. La commissione potra', comunque, disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico, ivi compreso l'eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio
diagnostico. Inoltre, al termine degli accertamenti psicofisici,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
a) idoneo all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
b) inidoneo all'ammissione quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito.
In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al
genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo
i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle «note di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita»,
purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve
(dislalia, disartria);
e) in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
4) integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti
di fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio
di idoneita');
5) udito normale, valutato con esame audiometrico.
Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal
presente comma.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi
potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria
concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti n. 2 -
06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza,
corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. L'istanza, firmata
dall'interessato, dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore. Dette istanze dovranno essere
anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non
saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dal medesimo Centro la relativa comunicazione. In caso di
mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno
comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti psicofisici dovra' intendersi confermato.
7. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 6 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. Il giudizio espresso da detta
commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta
stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato con le
modalita' gia' indicate nel precedente comma 4). Pertanto, i
concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti,
nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi
dal concorso.
8. Il concorrente affetto da deficit di G6PD, se giudicato idoneo
al termine degli accertamenti psicofisici, dovra' sottoscrivere,
unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
conforme all'allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto. A tal fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione
per sostenere gli accertamenti psicofisici di cui al presente
articolo, abbiano portato al seguito il certificato medico conforme
al gia' citato allegato D, dovranno sostenere detti accertamenti
psicofisici in presenza del/dei genitore/i ovvero del tutore, come
sopra indicato.

                               Art. 9 


Accertamenti attitudinali


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psicofisici saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera f), agli accertamenti
attitudinali, intesi a valutarne le qualita' attitudinali e
caratterologiche. Detti accertamenti consisteranno in una serie di
prove attitudinali (batteria testologica, questionario informativo ed
intervista di selezione), volte a valutare oggettivamente il possesso
delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e
proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola
militare, secondo le direttive tecniche dello Stato maggiore
dell'Esercito. Tale valutazione vertera' sulle seguenti aree di
indagine:
area dell'adattabilita' al contesto militare/scolastico;
area relazionale (dimensione interpersonale);
area emozionale (dimensione intrapersonale).
2. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione
provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al
tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al
concorso.
3. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale di
cultura generale.

                               Art. 10 


Prova orale di cultura generale


1. I concorrenti, che saranno giudicati idonei al termine della
prova di educazione fisica, degli accertamenti psicofisici e degli
accertamenti attitudinali, saranno convocati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per sostenere la
prova orale di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, a
partire dall'ultima decade di giugno 2010.
2. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno
scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax (n. 0742/342208),
apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente
l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei
genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine
dell'anno scolastico 2009-2010 alla classe superiore per la quale
concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova
orale del concorso.
3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che, al
termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione
alla classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per il
mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline,
dovranno inviare, anche a mezzo fax (n. 0742/342208), apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti
indicati nel precedente comma 2, da cui risulti la sospensione del
giudizio al termine dell'anno scolastico 2009-2010. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova orale del concorso
in attesa dell'accertamento per il recupero dei debiti per cui e'
stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente
richiamata nelle premesse.
4. I concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso
con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2°
anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno
chiesto di concorrere ovvero di un liceo sperimentale, dovranno
documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione
sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei
precedenti commi 2 e 3 - anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208) -
di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato,
se gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno
formato oggetto di studio durante il biennio frequentato conseguendo
l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di
partecipare. I concorrenti che non avranno ancora sostenuto tali
esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova orale del
concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo
dovra' essere presentata entro il 3 settembre 2010. La mancata
comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita
rinuncia da parte del concorrente al concorso, con la conseguente
esclusione del medesimo.
5. La prova orale di cultura generale vertera':
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del
ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino,
matematica e storia. I principali argomenti d'esame sono riportati
nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo
scientifico europeo, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto
liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali
ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua straniera
(solo la inglese o la francese), matematica e storia. I principali
argomenti d'esame sono riportati nell'allegato G che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Ciascun concorrente, sia del liceo classico che del liceo
scientifico, potra' portare al seguito i testi degli autori studiati
(greci, italiani, latini e stranieri), riferiti alle materie oggetto
d'esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra'
interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati,
rispettivamente, nei gia' citati allegati F e G.
7. La prova orale si riterra' superata se il concorrente avra'
riportato la votazione minima di 6/10.

                               Art. 11 


Titoli di preferenza


1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di
titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a parita' di
merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in
applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9 della legge 16
giugno 1998, n. 191.

                               Art. 12 


Graduatorie di merito


1. I concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 4, comma 1 (compresi quelli di
cui al precedente art. 10, commi 3 e 4 che dovranno documentare
tempestivamente, se possibile entro il 3 settembre 2010 e comunque
non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico
prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla
classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare
anche a mezzo fax - n. 0742/342208) saranno iscritti in tre distinte
graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli
aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo
scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura generale.
Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato
nella prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per
il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I
concorrenti che avranno riportato la «sospensione del giudizio» e
che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di
merito, non avranno ancora conseguito l'idoneita' alla classe
successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza
dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo che sia stato
conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di
ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece,
di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
a) per il liceo classico: i primi 45 (quarantacinque)
concorrenti idonei di cui non piu' di nove aspiranti di sesso
femminile;
b) per il liceo scientifico: i primi 81 (ottantuno) concorrenti
idonei di cui non piu' di 17 (diciassette) aspiranti di sesso
femminile;
c) per il liceo scientifico europeo: i primi 18 (diciotto)
concorrenti idonei di cui non piu' di 4 (quattro) aspiranti di sesso
femminile.
3. Per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente
comma, si applicheranno le procedure disposte dall'art. 1, comma 2,
del presente decreto.
4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
trasmettera' alla Direzione generale per il personale militare, per
l'approvazione, le graduatorie fornite dai presidenti delle
commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere a) e b),
con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti gli elementi che
hanno influito sulla loro formazione.
5. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 3, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
e, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it

                               Art. 13 


Ammissione alle Scuole


1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso e tenuto conto delle gia' citate limitazioni numeriche
previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla
sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare
«Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie'») secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili,
mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo
scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso,
saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti
interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono
in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati
alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la
mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di
assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di
presentazione consentiranno alla Direzione generale per il personale
militare, tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile
modifica della sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del
corso di studi (solo tra liceo scientifico e liceo scientifico
europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici
previsti per i concorrenti di sesso femminile. Se non saranno
ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo
scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli
idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa
graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni
numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita'
il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento.
2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati
assegnati, i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza:
a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
necessaria alcuna autenticazione;
b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme
dei dirigenti delle scuole parificate o legalmente riconosciute
apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore
agli studi;
c) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato H
del presente decreto;
e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che
alla data di presentazione alla Scuola avranno compiuto il 16° anno
di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando
quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se
da tale controllo emergera' che il contenuto delle dichiarazioni non
e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.

                               Art. 14 


Esclusioni


1. L'Amministrazione potra', con provvedimento motivato,
escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente per
difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole
militari dell'Esercito, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del corso di studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato
durante il corso stesso.

                               Art. 15 


Ordinamento degli studi


1. La Scuola militare «Nunziatella» e la Scuola militare
«Teulie'» sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di
preparare i futuri allievi delle Accademie militari. I corsi di
studio seguiti presso i licei annessi a tali Scuole militari sono di
ordine:
a) classico e scientifico, con programmi corrispondenti a
quelli previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°, 4° e
5° liceo scientifico;
b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale come
da scheda in allegato L, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
delle letterature straniere, le cattedre di lingua francese, inglese
e spagnola, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
2. Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari
saranno:
a) per la Scuola militare «Nunziatella» due per il liceo
classico e tre per il liceo scientifico;
b) per la Scuola militare «Teulie'» una per il liceo classico,
due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo.
Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito
agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi
cesseranno di appartenere alla Scuola.
3. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto
disposto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Pertanto, gli
allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti
saranno rinviati d'autorita'.

                               Art. 16 


Arruolamento


1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per la
frequenza del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi che al
compimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5, dell'art. 8, del presente decreto, non si
troveranno nelle condizioni volute per essere arruolati - e
sempreche' possano acquisire in breve tempo la prescritta idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della Direzione generale per il personale militare, su proposta
motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario,
potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno
scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su
proposta motivata del Comandante della Scuola, con provvedimento a
carattere definitivo della Direzione generale per il personale
militare e potra' essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta
insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia.
Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare, a seguito di
condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a
patteggiamento.
5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo
stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o
al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.
7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto
statale dello stesso ordine.

                               Art. 17 


Spese a carico delle famiglie


1. Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua;
b) il premio di assicurazione infortuni;
c) le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e
disegno.
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2010-2011 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85;
b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e
€ 15.493,71;
c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e
€ 30.987,41;
d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a €
30.987,41.
Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con la data di presentazione, il 1° febbraio
2011 ed il 1° giugno 2011, con le modalita' indicate al successivo
comma 6.
3. L'ammontare del premio di assicurazione contro gli infortuni e
la responsabilita' civile (obbligatorio per gli allievi che non
abbiano ancora contratto l'arruolamento volontario triennale, cioe'
che, alla data di presentazione alla Scuola, non avranno compiuto il
16° anno di eta') e' pari a:
a) € 90,00 per coloro che hanno compiuto il 16° anno di eta'
entro il 31 dicembre 2009;
b) € 135,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro
il 31 marzo 2010;
c) € 180,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta' dopo
il 31 marzo 2010.
L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola. Il premio della polizza dovra' essere corrisposto in un'unica
soluzione all'atto della presentazione dell'allievo alla Scuola
militare con versamento sul conto corrente postale dell'istituto,
indicando come causale il numero di corso frequentato, il cognome e
nome dell'allievo e la dicitura «assicurazione infortuni». La polizza
prevede i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
b) fino a € 25,00 diaria di ricovero;
c) fino a € 5.000,00 per rimborso spese infortuni;
d) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente;
e) fino a € 150.000,00 per morte.
4. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
a) l'importo della retta annua o la prima rata della retta
stessa;
b) l'importo spettante del premio di assicurazione;
c) la somma di € 650,00 per le spese per libri di testo,
oggetti di cancelleria e disegno.
I giovani che, all'atto della presentazione, non comproveranno di
aver eseguito tali versamenti, non saranno ammessi all'istituto. Il
Comandante della Scuola, tuttavia, se dai documenti di cui al
successivo art. 18, presentati dalle famiglie, potra' ricavare
sufficienti elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla
concessione della dispensa totale o parziale dalla retta, potra'
ammettere l'allievo in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
5. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' alla famiglia un
avviso con l'indicazione dei pagamenti da effettuare. Le famiglie
saranno tenute, inoltre, al rimborso di somme che venissero
eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale
straordinario strettamente indispensabili o per far fronte ad
eventuali danni.
6. Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali,
indicando, nella causale, il cognome e nome dell'allievo:
a) per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c n.
G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella»;
b) per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c n.
37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie'».

                               Art. 18 


Dispensa totale o parziale dalla retta


1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane
risulti a carico.
3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3°
liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi
delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al
termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano
classificati, nelle tre distinte graduatorie di merito (liceo
classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo), nei primi
due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato
una media complessiva non inferiore agli 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per
merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per
insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M
che costituisce parte integrante del presente decreto. Ogni
variazione delle condizioni a fondamento della concessione del
beneficio dovra' essere comunicata immediatamente
all'Amministrazione.
5. Se il titolo che da' diritto al beneficio maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato
accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal
caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto
retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che da' luogo al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del
genitore;
2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli
orfani di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2
del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione
o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di
servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del genitore;
e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare del genitore;
f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
9. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7
e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. La
dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi
delle Scuole militari.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole, per le
finalita' concernenti la gestione del rapporto instaurato con
l'Amministrazione militare.
2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del
concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per
il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento e' il Comandante del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2010

Il Generale di corpo d'armata: Roggio

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