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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Concorso per l'ammissione al XIX ciclo del corso di dottorato di
ricerca in scienze e tecnologie per la gestione forestale e
ambientale, con sede amministrativa, presso l'Universita' della
Tuscia di Viterbo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 28/10/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Località:Viterbo  (VT)
Codice atto:03E06198
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/11/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 6, comma 3 (Autonomia delle universita) della legge
9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 «Norme in materia di
borse di studio universitarie»;
Visto l'art. 51, comma 6 (Universita' e ricerca) del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 4 (Dottorato di ricerca) della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 1125/99 del 18 novembre
1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei» ed in particolare gli articoli 3, comma 7 e 6, commi 5 e 6;
Visto l'art. 20, comma 4 del regolamento didattico d'Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 812/2001 del 23 luglio 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 «Uniformita' di trattamento nel diritto agli studi
universitari»;
Viste le determinazioni adottate, per le rispettive competenze,
dal Senato accademico (adunanza del 9 ottobre 2003) e dal consiglio
di amministrazione (seduta del 10 ottobre 2003), previa valutazione
del nucleo di valutazione interna (riunione del 16 luglio 2003), in
merito all'istituzione del XIX ciclo del corso di dottorato di
ricerca in «Scienze e tecnologie per la gestione forestale e
ambientale», con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
della Tuscia;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione del corso
 
E' istituito il XIX ciclo del corso di dottorato di ricerca, di
durata triennale, in «Scienze e tecnologie per la gestione forestale
e ambientale» triennio 2004/2006, avente sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi della Tuscia.
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al XIX
ciclo del corso di dottorato di ricerca in «Scienze e tecnologie per
la gestione forestale e ambientale» triennio 2004/2006.
Vengono di seguito indicati la denominazione, la struttura di
Ateneo sede del corso, le sedi consorziate, la durata, il numero dei
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili,
il numero di posti in soprannumero destinati ai titolari di assegni
di ricerca:
settori scientifico-disciplinari: AGR/05, AGR/06, AGR/10;
sede: Dipartimento di tecnologie, ingegneria e scienze
dell'ambiente e delle foreste;
coordinatore: prof. Bartolomeo Schirone;
sedi consorziate: Universita' Mediterranea di Reggio Calabria
(DACAB) e di Firenze (DISTAF);
durata: 3 anni, posti totali a concorso quattro - posti con
borsa due - posti senza borsa due;
posti in soprannumero per assegnisti di ricerca: uno.
Soggetti finanziatori delle due borse di studio:
una borsa di studio finanziata dall'Istituto sperimentale per
l'assestamento forestale e per l'apicoltura (ISAFA) del MiPAF, con
sede in Trento loc. Villazzano;
una borsa di studio cofinanziata al 60% dalla Italian Biomass
Association (ITABIA), con sede in Roma, e al 40% con fondi di ricerca
della struttura sede del corso.
I posti possono essere aumentati, prima dell'espletamento del
concorso, ove sussistano enti finanziatori. Le conseguenti
determinazioni sono rimesse agli organi di governo dell'Ateneo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di ammissione al corso di dottorato di
ricerca di cui al successivo art. 3, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea conseguita
secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 509 (vecchio ordinamento), di
laurea specialistica (nuovo ordinamento) o di titolo accademico
equivalente, conseguito presso universita' straniere, preventivamente
riconosciuto equipollente dal collegio dei docenti al solo fine
dell'ammissione al corso.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere,
nella domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di titolo accademico conseguito all'estero, i candidati
italiani e stranieri dovranno allegare alla domanda la seguente
documentazione:
1. titoli tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
2. dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.
Per i cittadini extracomunitari e' inoltre prevista l'ammissione
in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei
posti previsti dal bando di concorso per ciascun corso di dottorato,
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea, di cui al precedente comma 1, entro il
31 dicembre 2003. In tal caso l'ammissione sara' disposta con riserva
e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro
il 20 gennaio 2004, il certificato di laurea ovvero
l'autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando (All.
1), dovra' pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia -
Ufficio ricerca e formazione post-lauream, via S. Maria in Gradi n. 4
- 01100 Viterbo, entro le ore 13 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», con una
delle seguenti modalita':
a mano, mediante consegna all'Ufficio ricerca e formazione
post-lauream (Rettorato - piano secondo), via S. Maria in Gradi n. 4
- Viterbo, nei giorni da lunedi' a venerdi', dalle ore 10 alle ore
12; nei giorni di lunedi' e mercoledi', dalle ore 15 alle ore 17;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si
considerano presentate in tempo utile le domande spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma 1 del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande recapitate oltre il termine indicato al comma 1 del presente
articolo, con conseguente assunzione del rischio di recapito tardivo
a carico del candidato. Nel caso il candidato scelga tale mezzo di
consegna fara' fede il timbro di ricevimento dell'Amministrazione.
Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice postale ed il numero telefonico). I cittadini
comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano o quello
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri);
la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o verra' conseguita, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) conseguito
presso una universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia'
stato dichiarato equipollente il candidato dovra' dichiarare gli
estremi del provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
dell'eventuale prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'esame di ammissione, su richiesta del candidato straniero, puo'
essere sostenuto anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
collegio dei docenti (All. 2).
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda incompleta o priva di firma del
candidato, per domanda presentata o spedita oltre il termine
stabilito o che rechi inesattezze nella denominazione del dottorato,
per domande che non siano corredate dei documenti indicati al
precedente art. 2, necessari al collegio dei docenti per la
dichiarazione di equipollenza.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione di titolari di assegni di ricerca in
soprannumero
 
I titolari di assegni di ricerca ammessi a frequentare, nei casi
previsti, il corso di dottorato, anche in deroga al numero di posti
determinato per il corso di dottorato, sono tenuti, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione, a comunicare la loro
posizione all'ufficio ricerca e formazione post-lauream, specificando
la durata dell'assegno di ricerca.
L'eventuale conferimento dell'assegno di ricerca, successivo alla
presentazione della domanda, deve parimenti essere comunicato al
predetto ufficio.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Esse si svolgeranno presso l'Universita' degli studi della
Tuscia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte a garantire la valutazione
comparativa dei candidati. Nel corso della prova orale il candidato
dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua
straniera.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata venti giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente, a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data stabilita
per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale
da parte della commissione esaminatrice, nell'ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento (carta d'identita', patente di guida,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento personale per
i pubblici dipendenti).

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione d'esame sara' formata e nominata in conformita'
alla normativa vigente.
Per la valutazione di ciascun candidato la commissione dispone di
sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura
di Ateneo presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
Universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere ammesso a frequentare un secondo corso di dottorato non
coperto da borsa di studio.

                               Art. 8.
 
Iscrizione al corso
 
I candidati ammessi devono presentare all'Universita' degli studi
della Tuscia - Ufficio ricerca e formazione post-lauream, via S.
Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di
dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di
ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, la domanda
di iscrizione al primo anno del corso di dottorato.
Coloro che non avranno provveduto ad iscriversi entro i termini
indicati al comma 1 del presente articolo saranno considerati
rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati secondo l'ordine di
graduatoria.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata
dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio, di Euro 10.561,54,
determinato con decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successive
modificazioni e integrazioni, e' assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di
studio e' di Euro 12.911,42 annui lordi.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere
cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca.
Essa e' incompatibile con l'assegno di ricerca.
In caso di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa
di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata
indebitamente percepita, deve essere restituito.
La restituzione si riferisce all'anno in cui la borsa e' stata
percepita.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' usufruire della borsa di studio a condizione che sia collocato
in aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di
durata del corso.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57 legge
n. 448/2001).
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'attribuzione delle borse di studio, finanziate/cofinanziate
tramite convenzione o progetti di ricerca approvati prima
dell'emanazione del bando di concorso, e' subordinata all'effettiva
stipula della convenzione/progetto con il soggetto erogante, pubblico
o privato, anche estero, e al trasferimento all'Ateneo dei fondi
destinati al finanziamento delle borse di studio. In caso di mancata
stipulazione e trasferimento dei fondi le conseguenti determinazioni
(riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto senza
borsa, copertura del posto con altri fondi, anticipazione di cassa)
sono rimesse agli organi di governo dell'Ateneo.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso - Esoneri
 
I dottorandi senza borsa di studio sono tenuti al versamento del
contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca.
Esso dovra' essere versato in due rate, sul conto corrente
postale n. 10518017 intestato all'Universita' degli studi della
Tuscia, servizio di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando nella
causale di versamento: «Contributo iscrizione 1° anno CDR in
(indicare il titolo del dottorato) XIX ciclo».
La prima rata dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata, in cui importo varia in relazione all'indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), entro il 31 maggio
2004.
I contributi da versare all'Ateneo sono cosi' rideterminati:
ritardato pagamento fino a 40 giorni dalla scadenza Euro 10,00;
ritardato pagamento oltre 40 giorni dalla scadenza Euro 40,00.
L'ammontare del contributo sara' quello in vigore, al momento
dell'iscrizione, per tutti gli studenti dell'Universita' degli studi
della Tuscia.
Sono esonerati dal versamento dei contributi i dottorandi
beneficiari delle borse di studio di cui al precedente art. 1 del
presente bando di concorso.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo o ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a
conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di dottorato di ricerca.

                              Art. 13.
 
Disposizioni finali
 
L'Amministrazione universitaria, in attuazione della legge
31 dicembre 1995, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo
per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi al concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito internet dell'Ateneo
all'indirizzo http://www.unitus.it/amm/bandi/dottorati di ricerca.htm
(ovvero nel «Riquadro amministrazione» cliccare su «Bandi e concorsi»
- «Dottorati di Ricerca» - «Bandi 2003») e presso l'Ufficio ricerca e
formazione post-lauream (Rettorato secondo piano).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Viterbo, 21 ottobre 2003
Il rettore: Mancini

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