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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per
invenzioni e modelli industriali, per l'anno 2000.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2000 |
Ente: | MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E1324 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Diario |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/3/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI
Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente la delega al
Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione
interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla
con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con
la legge medesima;
Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1979, n. 338,
concernente la revisione della legislazione in materia di brevetti;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1995, concernente il
regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in
proprieta' industriale e la formazione del relativo albo;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante le
norme in materia di semplificazione delle domande di ammissione ad
esami di abilitazione e il decreto del Presidente della Repubblica
n. 403 del 20 ottobre 1998 contenente il regolamento di attuazione;
Visto il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
concernente norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente in
proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni e
modelli industriali, per l'anno 2000;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti -
ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 maggio 1995, n. 342,
sessione 2000.
Art. 2.
L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello;
2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in
materia di brevetti per invenzioni e per modelli industriali;
3) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura
civile, di chimica o meccanica o elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato
fra l'inglese, il tedesco o il francese.
Art. 3.
La prova pratica e la prova scritta si terranno a Roma nella data
e nel luogo che saranno comunicati direttamente a ciascun candidato,
con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
G. Donizetti, 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti in
carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che abbia seguito con
successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre
anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o
in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che
il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo,
documentato in modo idoneo, salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulente in brevetti. Il periodo di
tirocinio deve essere completato alla data della domanda. Sono
esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di cui
al punto 1), abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con
mansioni direttive presso gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
I documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono essere
sostituiti da una dichiarazione contestuale alla domanda relativa al
diploma o titolo conseguito, al tirocinio professionale effettuato,
con indicazione della durata e della sede in cui e' stato effettuato,
e all'eventuale corso di formazione frequentato.
Art. 5.
E' ammessa, inoltre, all'esame di abilitazione qualsiasi persona
che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente
abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione media di 21/30 nelle prove scritte. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.
Art. 7.
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della commissione
esaminatrice.
Art. 8.
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti dovranno presentare tutti i
documenti previsti nel presente decreto, nel rispetto delle vigenti
disposizioni fiscali, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal Consiglio dell'Ordine.
Art. 9.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per
quanto concerne il funzionamento ed i compensi della commissione,
graveranno sul capitolo 2703 del bilancio di previsione del Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato per l'anno 2000.
Art. 10.
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.
Art. 11.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2000
Il direttore: Del Gallo Rossoni
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