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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso, per esami, per l'ammissione alla scuola di dottorato
internazionale in «Hard Sciences» Bernardino Telesio - I ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2005
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:05E08541
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale
n. 1934 dell'1° luglio 2004;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna riunione del 23
febbraio 2005 in ordine ai requisiti di idoneita' della Scuola di
Dottorato internazionale in «Hard Sciences» Bernardino Telesio;
Vista la delibera del Senato Accademico riunione del 26 aprile
2005, con la quale viene approvata l'istituzione della Scuola di
dottorato suddetta;
Vista la delibera del senato accademico, adunanza del 1° giugno
2005, con la quale viene approvata la proposta del prof. Bartolino di
destinare alle Scuole di Dottorato, sotto forma di borse di studio da
attribuire esclusivamente a studenti stranieri, le economie derivanti
dal mancato utilizzo dei fondi destinati in bilancio finalizzati alla
mobilita' dei dottorandi per periodi di studio all'estero;
Visto il decreto rettorale n. 2175 dell'11 luglio 2005 con il
quale e' stata istituita la scuola di dottorato internazionale in
«Hard Sciences» Bernardino Telesio;
Visto il decreto rettorale n. 2362 del 26 luglio 2005 con il
quale sono state attribuite alla scuola di dottorato n. 3 borse;
Visto il verbale, adunanza del 27 luglio 2005, del collegio
provvisorio della scuola di dottorato con il quale e' nominato il
direttore provvisorio della scuola nella persona del prof. Roberto
Bartolino, fino alla costituzione formale degli organi previsti dal
regolamento della scuola stessa;
Visto il decreto rettorale n. 2778 del 29 settembre 2005, con il
quale viene approvato il Regolamento di funzionamento della Scuola di
dottorato in Hard Sciences «Bernardino Telesio»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione, riunione
dell'8 novembre 2005, con la quale vengono attribuite ulteriori n. 2
borse di studio alla scuola di che trattasi;
Accertato che la disponibilita' finanziaria, a seguito
dell'assestamento di bilancio esercizio finanziario 2005, permette di
destinare alla Scuola di Dottorato internazionale in «Hard Sciences»
Bernardino Telesio, ulteriori n. 2 borse di studio di dottorato da
attribuire esclusivamente a studenti stranieri;
Considerato che a seguito delle procedure concorsuali poste in
essere, un posto sui cinque messi a concorso con decreto rettorale
n. 2856 del 6 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 82 del 14 ottobre 2005 e' risultato vacante per
assenza di domande di partecipazione al concorso di ammissione;
Vista la richiesta del coordinatore della Scuola di dottorato
intesa a ottenere la riemissione di un bando per la copertura del
posto rimasto vacante;
Ritenuto necessario provvedere;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla
Scuola di Dottorato Internazionale in «Hard Sciences» Bernardino
Telesio, I ciclo.
Sede della Scuola: Universita' della Calabria - facolta' di
scienze matematiche,fisiche e naturali.
I posti e le borse per la Scuola di dottorato sono cosi'
ripartiti:
posti 1;
borse di studio d'Ateneo 1;
durata tre anni.
Titoli di studio per la partecipazione al concorso:
1. Laurea in fisica (vecchio ordinamento) o laurea magistrale ex
specialistica equivalente ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. Laurea in Chimica, Chimica e Tecnologie farmaceutiche (CTF)
(vecchio ordinamento) o lauree magistrali ex specialistiche
equivalenti ovvero titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
3. Laurea in Ingegneria o laurea magistrale ex specialistica
equivalente ovvero titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: giorno 26 gennaio 2006 alle ore 9, presso il
Cobo 33B-I Dipartimento di fisica, Universita' della Calabria -
Arcavacata di Rende (Cosenza);
prova orale, giorno 26 gennaio 2006 alle ore 16, presso la stessa
sede di svolgimento della prova scritta.
La prova scritta vertera' sulle aree tematiche della scuola di
dottorato, che sono:
fisica;
metodologie per lo sviluppo di molecole di interesse
farmacologico;
metodologie chimiche inorganiche;
scienze e tecnologie delle mesofasi e dei materiali molecolari.
I candidati, al momento della prova scritta, avranno facolta' di
scegliere uno dei temi di specifico interesse ed e' consentito loro
di poter sostenere la prova anche in lingua inglese.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso alla scuola
 
1) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, solo ed esclusivamente i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza, che siano in possesso di diploma di laurea conseguito
prima dell'ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, oppure di laurea Magistrale conseguita in
seguito al riordino di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270 ovvero titolo equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
2) I cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata dalle autorita' accademiche italiane, dovranno nella
domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al
consiglio scientifico della scuola di equipollenza alla laurea del
titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al
corso di dottorato) e corredare la domanda stessa dei documenti utili
a consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.

                               Art. 3
 

Titolari di assegni di ricerca
 
1) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini stranieri comunitari e non comunitari, senza limiti di eta'
i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449 del
27 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, titolari
di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca
con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della
domanda di partecipazione all'ammissione al corso di dottorato di cui
al presente bando.
2) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo di
godimento dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4
 

Domanda di partecipazione
 
I candidati dovranno provvedere a:
1) compilare in ogni parte la domanda esclusivamente per via
elettronica sul modulo reperibile sul sito
www.unical/portale/ricerca/dottorati> 2) inviare, in formato elettronico la documentazione relativa
ai titoli posseduti che consentono l'ammissione al corso di
dottorato, specificati all'art. 2 del presente bando, al seguente
indirizzo di posta elettronica: arena@amministrazione.unical.it.
Non saranno accolte domande che non riportino i dati richiesti.
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12 del
20 gennaio 2006. In pari data e orario sara' automaticamente chiusa
la procedura elettronica relativa alla compilazione della domanda.
Nel caso di spedizione, il plico contenente i titoli potra'
essere inviato entro il termine perentorio delle ore 12 del
20 gennaio 2006, con lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Protocollo generale dell'Universita' della Calabria, Edificio
Amministrazione, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende
(Cosenza), e dovra' pervenire entro il giorno 24 gennaio 2006. Il
plico deve riportare la dicitura «Domanda partecipazione concorso
Scuola di dottorato».

                               Art. 5.
 
Prove di ammissione alla scuola
 
1. L'esame di ammissione alla Scuola consiste in una prova
scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza della lingua italiana e di almeno una lingua
straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
all'art. 1 del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata. L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) passaporto;
b) carta di identita',
o qualunque altro valido documento di riconoscimento rilasciato dalle
competenti autorita'.

                               Art. 6
 

Commissione giudicatrice
 
1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione alla scuola di
dottorato e' nominata dal rettore. La Commissione e' composta di tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo
nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione alla Scuola
 
1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte del
candidato dichiarato vincitore, da comunicare all'ufficio competente
entro cinque giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia del
dottorando regolarmente iscritto ai corsi, procedere a surroga.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
la scuola di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un Corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Iscrizione
 
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso, il vincitore e'
d'ufficio iscritto alla scuola. Lo studente vincitore e' esonerato
dal pagamento della tassa di iscrizione.
Il vincitore dovra' presentare all'ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti, consultabile
sull'apposito sito internet dell'Area ricerca scientifica - Ufficio
dottorato, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (passaporto)
debitamente firmata;
b) autocertificazione del diploma che ha consentito loro
l'ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato
dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in
materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea
nelle universita' italiane;
c) copia del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio di euro 85,21, C/C n. 13790878 intestato a Universita'
della Calabria - Centro Residenziale C.da Arcavacata - 87036 Rende
(Cosenza);
d) tassa di assicurazione contro gli infortuni di euro 8,34 C/C
n. 260893 intestato a Universita' della Calabria esattoria tasse
universitarie C.da Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza).
I bollettini di cui ai punti c) e d) devono essere ritirati
presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della
Calabria.
Il vincitore deve, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
1. Al primo candidato posizionatosi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio.
2. Al dottorando, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le
modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo
annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
La borsa e' confermata con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
3. La borsa di studio e' assegnata secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti del dottorando
 
1. L'iscritto ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere
continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno
fissate dal consiglio scientifico della scuola.
2. E' fatto divieto al dottorando, nel corso dell'intera durata
del corso, di contemporanea iscrizione a: Corso di diploma, laurea,
master universitario, altro dottorato e Scuole di specializzazione.
Chi e' iscritto ad una scuola di specializzazione, ad un Corso di
formazione, ad un master, ammesso al dottorato di ricerca ha
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso.
3. La frequenza del corso puo' essere sospesa nei seguenti casi,
previa deliberazione del Consiglio scientifico:
maternita'
servizio militare ovvero servizio civile
grave e documentata malattia.
4. E' prevista l'esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca,
con decisione motivata del Consiglio scientifico, nei seguenti casi:
giudizio negativo del consiglio scientifico relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Consiglio scientifico;
assenze prolungate ingiustificate.
5. Alla fine di ciascun anno l'iscritto alla scuola dovra'
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte al consiglio scientifico, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del corso ovvero l'esclusione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
7. Il dottorando, previa autorizzazione del consiglio
scientifico, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di
ricerca.

                              Art. 11.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza alla scuola
 
Lo studente vincitore e' esonerato dal pagamento delle tasse, con
esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e della
tassa di assicurazione contro gli infortuni.

                              Art. 12.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 13.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 14.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Rende, 19 dicembre 2005
Il rettore: Latorre

 

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