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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
economica C1 dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.18 del 2/3/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA |
Località: | - |
Codice atto: | 001E1593 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 2/4/2001 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, ed in particolare l'art. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, ed in particolare
l'art. 3, primo comma;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in
particolare l'art. 2, terzo comma;
Visto il decreto rettorale n. 886 del 28 luglio 1995;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art.
1, commi 4 e 31;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge,
con modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1999, n. 510, recante
"Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
Visto il decreto rettorale del 28 febbraio 1997 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria
modificato con decreto rettorale del 27 novembre 1998;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto rettorale n. 947 del 4 giugno 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15 del 1o agosto 1997, con il quale e' stato emanato il
regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - con il quale e' stato
sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto "Universita'", sottoscritto in data 9 agosto
2000 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000,
considerato che alla luce delle nuove disposizioni del succitato
Contratto collettivo nazionale lavoro sono in atto le procedure di
modifica del regolamento di Ateneo per l'accesso a posti di personale
tecnico e amministrativo emanato con decreto rettorale n. 1369 del
5 ottobre 1999;
Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001);
Visto il decreto direttoriale n. 779 del 13 giugno 2000 con il
quale il sig. Pasquale Caero, collaboratore tecnico presso il
dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica di questa
Universita', cessa dal servizio a decorrere dal 1o settembre 2000;
Vista la richiesta datata 29 giugno 2000 con la quale il
direttore del dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica
chiede la sostituzione del suddetto posto lasciato vacante e
ravvisatene i caratteri di estrema urgenza;
Ritenuto di dover provvedere alla copertura di tale posto
mediante l'indizione di un apposito bando di concorso pubblico;
Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;
Preso atto che il suddetto posto gode della relativa copertura
finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di un posto a tempo indeterminato, di personale di categoria C -
posizione economica C1 - dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per le esigenze del dipartimento di elettronica,
informatica e sistemistica dell'Universita' degli studi della
Calabria.
Ai sensi della legge 1o aprile 1991, n. 125, l'amministrazione
garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i
licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi
di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi
annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli
di cui al precedente comma in, base ad accordi internazionali, ovvero
con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
b) eta' non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea);
d) godimento dei diritti politici (i candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana);
e) idoneita' fisica all'impiego.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
f) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e coloro che siano stati licenziati per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato.
Art. 3.
Domanda e termine
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi, via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza), deve essere
presentata, direttamente o con ogni altro mezzo probatorio, ovvero a
mezzo singola raccomandata con a.r., con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda, redatta secondo lo schema che viene allegato al bando
di concorso, deve riportare tutte le indicazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire (allegato A).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge
n. 127/1997, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non e'
soggetta ad autenticazione.
Non verranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
La domanda dovra' contenere il cognome e il nome preciso ed
indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.
I candidati devono dichiarare sotto la propria personale
responsabilita' e a pena di esclusione:
a) la data e il luogo di nascita;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
c) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste elettorali medesime.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
debbono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza, nonche' di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto
dall'art. 2 del presente bando, indicando lo stesso, nonche' la data
ed il luogo del conseguimento. Nel caso di titolo di studio
conseguito all'estero, dovra' essere allegata la certificazione
relativa all'equipollenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di
non essere stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle mansioni
relative al posto messo a concorso;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza,
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, cosi' come indicati nel successivo art. 7 del presente
bando.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario,
nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
Gli interessati dovranno inoltre segnalare tramite fax al
n. 0984/493712, la propria situazione di handicap entro e non oltre
dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di convocazione
alle prove scritte.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), h), i) comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione giudicatrice nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 5.
Prove di esame
Le prove d'esame tenderanno a verificare le capacita'
professionali dei candidati allo svolgimento delle mansioni proprie
del posto messo a concorso.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale comprendente anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, anche tecnico,
come specificato nel programma d'esame allegato al presente bando
(allegato B).
Questa Universita' dara' notizia del luogo, del giorno e dell'ora
in cui si terranno le prove scritte mediante comunicazione a tutti i
concorrenti a mezzo raccomandata a.r. o telegramma, non meno di
quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
raccomandata a.r. o telegramma non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione si
riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione
al concorso di coloro che avranno sostenuto e superato le prime due
prove, ai fini delle eventuali esclusioni.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante le prove scritte i concorrenti potranno portare con se' e
consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
dalla commissione, ed i dizionari.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver
conseguito una votazione minima di 21/30 o equivalente in ciascuna
delle precedenti prove.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
La prova orale s'intendera' superata se i candidati avranno
riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale
termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore
amministrativo di questa Universita'.
L'amministrazione si riserva di rivalersi per eventuali danni
causati da ritardi non giustificati.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
della Calabria - Ufficio concorsi, via P. Bucci - Edificio
amministrazione - 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza), entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti
dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
temine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito sono appresso elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze
previste dall'art. 6 del presente bando.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito formata
secondo i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e'
immediatamente efficace.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale
copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di
legge, anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo
determinato (ai sensi dell'art. 2 del regolamento di Ateneo per
assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo
determinato).
I lavoratori ancorche' assunti con rapporti di lavoro a tempo
determinato permangono, comunque, in graduatoria per eventuali
assunzioni in molo, per lo stesso periodo di ventiquattro mesi di
vigenza della graduatoria.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato da questo
Ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
1o agosto 1997, n. 15.
Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai
sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale tecnico e amministrativo del comparto Universita', un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina di cui al
succitato contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
spettante a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per
l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota
telegrafica, a presentare entro trenta giorni dall'effettiva
assunzione in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
1) autocertificazione relativa a:
data e luogo di nascita;
possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione europea;
godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
posizione riguardante gli obblighi di leva;
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al
concorso;
assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
oppure:
certificati rilasciati dalle autorita' competenti in
conformita' alla normativa vigente.
E' comunque fatta salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni
prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che l'interessato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
qualora sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi' farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra,
per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, deve
contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali
dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogn capacita' lavorativa
e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e compatibile con l'esercizio delle mansioni
relative all'impiego cui aspira.
Il certificato medico deve essere prodotto in confonnita' alla
normativa vigente ed ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.
L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre
i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
All'atto dell'assunzione i vincitori dovranno, altresi',
dichiarare presso il competente ufficio di questa Universita', che
non ricoprono altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati. In caso
affermativo dovranno dichiarare di optare per il nuovo impiego
(art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
Ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art, 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area risorse umane
dell'Universita' degli studi della Calabria e trattati per le
finalita' di gestione della procedura dei concorsi e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' personale
dell'Ufficio concorsi - Universita' degli studi della Calabria -
L'ufficio concorsi e' aperto al pubblico nei seguenti orari:
lunedi'/mercoledi'/venerdi': dalle 11 alle 13.
Art. 12.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle
norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione, in quanto compatibili.
Il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Rende, 9 febbraio 2001
Il dirigente, direttore amministrativo: Adamo
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