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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Procedura selettiva pubblica, per esami, ad un posto di assistente
contabile, sesta qualifica, area funzionale
amministrativo-contabile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 7/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:099E9829
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:6/1/2000
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo
dell'Universita' degli studi del Sannio;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale non docente delle
universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567, ed in particolare l'art. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, ed in particolare l'art. 3,
primo comma;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in
particolare l'art. 2, terzo comma;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art.
2, terzo comma;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1996, con
il quale e' stata autorizzata la sottoscrizione del testo contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle
universita' con efficacia dal 22 maggio 1996;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
agosto 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1996, con il quale
e' stata autorizzata la sottoscrizione del testo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle
universita' per il biennio economico 1996/1997;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39, commi 25, 26 e 27, e l'art. 51, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 488, ed in particolare l'art.
29, comma 12;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio
1999 con la quale e' stata autorizzata la copertura di un posto di
assistente contabile, sesta qualifica funzionale, area
amministrativocontabile per trasferimento o per concorso;
Vista la direttoriale in data 28 luglio 1999, n. 5170 emanata ai
sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.;
Considerato che il posto messo in mobilita' non e' stato coperto;
Considerato che, trattandosi di un singolo posto, non trovano
applicazione le riserve di cui all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987 e all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale in data 10 agosto 1999 con il quale e'
stato promulgato il regolamento per la disciplina delle procedure per
l'acceso e l'avviamento al lavoro del personale
tecnicoamministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto una procedura selettiva pubblica, per esami, ad un posto
per l'ammissione alla sesta qualifica funzionale dell'area
amministrativo-contabile, profilo di assistente contabile presso
questa Universita'.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione alla procedura e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per
legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27
ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei
artistici.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980, si
prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della quinta qualifica funzionale in servizio da almeno
cinque anni senza demerito;
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
3) l'idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura
selettiva, in base alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1997, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita', di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta
semplice, deve essere indirizzata e presentata al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio, piazza
Guerrazzi, 82100 Benevento, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di procedura selettiva (allegato n. 1), riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita' per smarrimento di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione dalla procedura selettiva
stessa:
a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta - le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del
coniuge);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) (se i cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla
risulti dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
sempre essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il possesso e sua specificazione del titolo di studio indicato
al punto 1, primo comma del precedente art. 2.
I candidati che partecipano a norma dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980 debbono dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di appartenere alla quinta qualifica
funzionale e di essere in servizio presso le universita' e le
istituzioni universitarie da almeno cinque anni, senza demerito;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di aver l'idoneita' fisica all'impiego;
i) il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente
rapporto d'impiego;
n) il codice fiscale posseduto;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, indicati nel successivo art. 6 del presente bando;
p) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove d'esame specificate nel successivo art. 5 del presente bando.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
Al fine di garantire un'immediata pubblicita' in merito alla
composizione della commissione giudicatrice, il decreto di nomina
della stessa verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' del
Sannio - Piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento.

                               Art. 5.
Prove d'esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta a contenuto
tecnico-pratico, e in una prova orale, come specificato nel programma
d'esame allegato al presente bando (allegato n. 2).
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le
prove d'esame verra' data ai candidati almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle stesse, mediante raccomandata a.r. Per il
termine di cui sopra fara' fede la data lettera di convocazione.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Per la prova scritta i concorrenti non potranno portare con se'
telefoni cellulari, libri, periodici, giornali quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ad accezione dei codici (purche' non
commentati) e del vocabolario della lingua italiana, ne' potranno
portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere,
che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio della
prova al personale di vigilanza, il quale provvedera' a restituirle
al termine della prova, senza peraltro alcuna responsabilita' circa
il loro contenuto.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata a.r. Per il termine di cui
sopra fara' fede la data lettera di convocazione.
Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato nella prova scritta.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
La prova orale non s'intendera' superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

                               Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura selettiva.
E' tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in
luogo dei sopra elencati documenti una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato 1 al presente bando).
E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema
esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando; detta
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere
corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.

                               Art. 7.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 6 del presente bando.
La votazione complessiva e' data dal voto conseguito nella prova
scritta di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita
nella prova orale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari punteggio,
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
E' dichiarato vincitore del posto messo a procedura selettiva il
candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata
secondi i criteri sopra specificati.
La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del direttore
amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace.
La graduatoria del vincitore sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'universita' - Piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
diciotto mesi dalla data della sopra citata pubblicazione per
l'eventuale copertura di posti per i quali la procedura e' stata
bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla
procedura selettiva.

                               Art. 8.
Assunzione in servizio
Il vincitore sara' invitato, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ad
autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
1) l'atto di nascita;
2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il
vincitore dovra' autocertificare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se e'
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
5) il possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, primo
comma, del presente bando;
6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
7) il proprio stato di famiglia;
8) il possesso e il numero di codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
inerente allo stesso;
9) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dal vincitore
della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte
dell'Universita' a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicita' degli stessi.
Il vincitore sara' altresi' tenuto a produrre, all'atto della
stipula del contratto, i seguenti documenti:
1) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. o da un medico
militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la
sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica
all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego suddetto. Nel
certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge n. 837 del 25 luglio 1956.
I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai
sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
mutilazione o invalidita', non puo' essere di pregiudizio alla salute
ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli
impianti.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994;
2) fotografia recente formato tessera;
3) dichiarazione in data recente se il candidato ricopra o meno
altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici
o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro
subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(art. 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera e anche
se negativa.
Il certificato medico di cui al precedente 1) dovra' essere
conforme alle leggi per quanto attiene alla legalizzazione ed essere
di data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data richiesta.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale
statale di ruolo devono presentare, altresi', nel termine sopra
indicato, una copia integrale dello stato matricolare.
Il vincitore della procedura selettiva, che risultera' in possesso
di tutti i requisiti prescritti, sara' immesso, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella
sesta qualifica funzionale, profilo di assistente contabile - area
funzionale amministrativo-contabile, con il trattamento economico
corrispondente previsto dalla normativa vigente.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo
raccomandata, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
L'amministrazione si riserva la facolta' di individuare
autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove il candidato
vincitore della procedura selettiva prestera' la propria attivita'
lavorativa.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il predetto
periodo senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene
riconosciuta l'anzianita' dal giorno di assunzione a tutti gli
effetti.
Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito dall'amministrazione decadra' dalla
nomina.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa servizio.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di assunzione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento e' sig. Cosimo D'Addona,
settore personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio, piazza Guerrazzi, 82100 Benevento, tel. 0824/25439.
Per quanto non previsto dal bando, valgono, sempreche' applicabili,
le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle
procedure per l'accesso, l'avviamento al lavoro del personale
tecnicoamministrativo promulgato con decreto rettorale in data 10
agosto 1999, n. 560; le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Benevento, 16 novembre 1999
Il direttore amministrativo: Sartori
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