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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente
scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche
francese e spagnolo, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.1 del 2/1/2024 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 23E12595 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/2/2024 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la diplomazia pubblica e culturale
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2012)», e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Visti il decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della validita' delle
certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto del direttore
generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come
modificato dal decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito;
Rilevato che le graduatorie relative alle selezioni del personale
dirigente da destinare all'estero indette con decreto MIUR 2020 del
20 dicembre 2018, decreto MAECI n. 2960 del 17 maggio 2021 e decreto
MAECI n. 0233 del 9 marzo 2022 risultano esaurite o in via di
esaurimento nelle aree linguistiche francese e spagnolo;
Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di
esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le
nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di
dirigente scolastico previsti dal contingente ex art. 18, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2023, n. 1988,
registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023, reg. n. 2126, con
cui al Ministro plenipotenziario Filippo La Rosa sono state conferite
le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale per la
promozione della cultura e della lingua italiana nell'ambito della
Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Esperite le relazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) CFU: crediti formativi universitari.
b) colloquio: prova orale obbligatoria comprensiva
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
c) commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del
presente bando;
d) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
e) DGDP: Direzione generale per la diplomazia pubblica e
culturale;
f) DPR: decreto del Presidente della Repubblica;
g) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
h) MI: Ministero dell'istruzione;
i) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito;
j) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
k) QCER: Quadro comune europeo di riferimento;
l) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale.
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero di
dirigenti scolastici, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, e'
indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di
istituzioni, e per le aree linguistiche francese e spagnolo.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze
sopravvenute.
Art. 3
Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare, a domanda, i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative
italiane statali, assunti con contratto a tempo indeterminato, che
all'atto della domanda abbiano prestato, dopo il periodo di prova,
almeno tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano nel
ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco della sola carriera di dirigente scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore
o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo
l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente servizio all'estero, in quanto non
sarebbe garantito il sessennio di effettivo servizio in territorio
nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.
Art. 4
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici, di cui
all'art. 2, commi 1 e 2 del D.I. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del QCER,
fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5,
comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10 marzo
2022, n. 62 «(...) e' valutato corrispondente con il livello C1 del
QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative
lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o
magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La
corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo' essere
valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del
personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure
concorsuali sia la medesima laurea»;
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati
dal MIM ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170, su
tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al
management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari e non aver
ottenuto la riabilitazione.
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso il portale Selezioni del MAECI reperibile al seguente link
https://personalescuole.esteri.it e sul sito istituzionale del MAECI
al seguente link Selezione del personale della scuola da destinare
all'estero - Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale attraverso le credenziali SPID.
Nell'istanza il candidato dovra', pertanto, dichiarare, sotto la
propria responsabilita', il possesso dei requisiti culturali,
professionali e di servizio di cui agli articoli 3 e 4 del presente
decreto.
La domanda deve essere inviata a partire dalle ore 9,00 del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente pubblicato sul sito
istituzionale del MAECI (al seguente link Selezione del personale
della scuola da destinare all'estero - Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale ) e inderogabilmente entro le ore
23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per
l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine
sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all'invio della
domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda inviata.
Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare per una o
piu' lingue straniere. Le aree linguistiche per le quali ci si puo'
candidare sono le seguenti: francese e spagnolo.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita, nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
4. I certificati di lingua, di intercultura o di management
rilasciati da enti accreditati devono essere allegati alla domanda,
pena l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli
conseguiti all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento. I
titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche italiane
saranno accertati dall'amministrazione.
5. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
6. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di pec intestata allo stesso (requisito
necessario per le future comunicazioni), presso cui chiede di
ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali
variazioni di residenza o di pec, intervenute oltre la scadenza dei
termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate
esclusivamente con pec al seguente indirizzo:
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Il candidato deve ripresentare la
domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i termini di
scadenza del bando; tale domanda annullera' e sostituira' la
precedente.
7. L'amministrazione non assume responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa
l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
9. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via pec
corredata di certificato medico attestante la necessita' di ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
10. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
11. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della
procedura, nonche' per tutto il tempo della validita' delle
graduatorie. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.
12. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata
esclusivamente a richieste inerente la presente selezione:
dgdp05.selezione@esteri.it
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio
comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in
modalita' telematica o in presenza.
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato n. 1 al presente bando e devono
essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio non e'
valutabile l'anno scolastico in corso.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione di cui all'art. 16 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le
modalita' indicate nell'Allegato n. 1.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione
predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto
dei requisiti o perche' non abbiano raggiunto almeno 15/40 punti
nella valutazione dei titoli.
Detto elenco sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro e non
oltre cinque giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le dovute
rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 8
Elenchi ammessi al colloquio
1. Gli elenchi degli ammessi al colloquio, individuati con il
rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla
commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per accedere al
colloquio sono richiesti almeno 15/40 punti.
Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP.
2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo sufficiente per
la destinazione all'estero, che riguardera' solamente i candidati che
supereranno il colloquio, di cui al successivo art. 9, con un
punteggio minimo di punti 36/60.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non
oltre, cinque giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it L'amministrazione, esaminati i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.
Art. 9
Colloquio
1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative
nella/e lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del
funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, degli
strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio
all'estero del personale della scuola; il colloquio accertera' anche
la conoscenza normativa relativa al sistema educativo d'istruzione e
formazione nazionale. Sulla base dei titoli culturali presentati dal
candidato/a, saranno, inoltre, accertate anche le competenze
possedute sulle tematiche afferenti all'intercultura,
all'internazionalizzazione o al management. Prima di iniziare i
colloqui sara' resa pubblica dalla commissione di cui all'art. 16 una
griglia/rubrica contenente i criteri di valutazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito.
3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al
calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' di
svolgimento degli stessi - in presenza o in modalita' telematica -
tramite la piattaforma Cisco-webex e dell'orario di inizio degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente e
comunque al massimo entro la data del colloquio all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it , producendo idonea giustificazione
e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla
procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera'
alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 10
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il
colloquio di cui all'art. 9.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di
cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
termine dei colloqui la commissione formulera' le graduatorie di
merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o
di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza.
Art. 11
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto MAECI n. 2960 del 17
maggio 2021. Le graduatorie formate in base al predetto decreto e in
via di esaurimento avranno la precedenza sulle graduatorie formate in
base al presente bando.
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 13
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova nelle
condizioni previste dall'art. 5, comma 10, e' depennato dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.
Art. 14
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente puo'
contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpd@esteri.it -
pec: rpd@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati,
l'interessato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia
11, 00187 Roma - telefono 0039 06 696771 - peo protocollo@gpdp.it -
pec: protocollo@pec.gpdp.it
Art. 16
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione
1. Con decreto del direttore generale della DGDP del MAECI sara'
costituita la commissione, che sara' presieduta da un funzionario
diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formata
da due componenti scelti tra funzionari diplomatici MAECI e dirigenti
scolastici, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui
all'art. 9, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario,
nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. La commissione
potra' essere integrata con membri aggiuntivi ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati scelti tra
funzionari MAECI e docenti in servizio presso il MAECI.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nei precedenti commi 1 e 2. Il
presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto
la riabilitazione;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di
un candidato;
c. non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
d. non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 17
Pubblicazione
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link:
Selezione del personale della scuola da destinare all'estero -
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio.
Roma, 4 dicembre 2023
p. Il direttore generale: La Rosa
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