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ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA DI ROMA

Bando per l'attribuzione di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica per titoli ed esame

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 10/10/2006
Ente:ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA DI ROMA
Località:-
Codice atto:06E06889
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/11/2006
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL DIRETTORE INCARICATO
 
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, con il
quale e' stato istituito il consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale
il Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle
finanze ha approvato lo «Statuto» del consiglio per la ricerche e la
sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);
Viste le disposizioni dell'art. 20 del regolamento di
organizzazione e funzionamento del consiglio di ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, approvato con decreto
interministeriale del 1ª ottobre 2004, relative alla concessione di
borse di studio;
Vista la delibera del 3 novembre 2004 del C.d.a. del consiglio
per la ricerca e sperimentazione in agricoltura con la quale il
sottoscritto e' stato nominato direttore di questo Istituto;
Vista la nota prot. n. 5798/IIB del 16 maggio 2005, con la quale
il Presidente del C.R.A. ha delegato in direttori degli Istituti alla
firma dei bandi relativi alle borse di studio ed agli assegni di
ricerca;
Vista la nota del direttore generale del C.R.A. prot.
n. 7286/IIB6 del 9 giugno 2005, con la quale si dispone che i bandi
per gli assegni di ricerca e le borse di studio devono essere
predisposti secondo le modalita' stabilite dalla circolare del
Ministero delle politiche agricole e forestali n. 43647 del
2 dicembre 2003 riportate le modalita' di assegnazione di borse ed
assegni di ricerca per diplomi e laureati con esperienza post-laurea
di ricerca;
Visto l'art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Universita'
e della ricerca n. 45 del 26 febbraio 2004 riguardante la
rivalutazione dell'importo lordo annuo degli assegni di ricerca;
Visto il D.M. 408/7304/2005 del 27 dicembre 2005 con cui il
Ministero delle politiche agricole e forestali assegna all'Istituto
sperimentale per la zootecnia un contributo di euro 371.988,00 per il
conferimento di tre borse di studio per laureati e n. 5 assegni di
ricerca;
Vista la propria determinazione n. 85 del 27 settembre 2006 con
cui viene approvato il presente bando;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero degli assegni di ricerca
 
E' reindetta una selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio, per l'assegnazione di un assegno di ricerca di durata
triennale sulle seguenti tematiche, da svolgersi presso la Sezione di
questo Ente qui di seguito indicata:
=====================================================================
Tematica | Sezione operativa | Responsabile
=====================================================================
Alimentazione della| |
bovina in relazione| |
agli stress | |
ossidativi | |
metabolici e alle | |
ripercussioni sullo| |
stato immunitario | | Dott. Fabio Abeni e-mail:
nelle diverse fasi | Cremona, tel. | babio.abeni@isz.it
della vita | 0372/433029 |fabiopalmiro.abeni@entecra.it

                               Art. 2.
 
Durata e trattamento economico e normativo
 
L'assegno di ricerca avra' durata di trentasei mesi e potra'
essere prorogato per una sola volta per un massimo di dodici mesi,
previa copertura finanziaria concessa dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.
L'importo annuo dell'assegno di ricerca e' di Euro 16.138,00
(euro sedicimilacentotrentotto/00) al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali dovute per legge.
L'importo dell'assegno di ricerca e' erogato in rate mensili
posticipate.

                               Art. 3.
 
T u t o r
 
Il tutor svolge nei confronti del titolare dell'assegno di
ricerca i seguenti compiti:
garantire la formazione del titolare dell'assegno, seguendolo
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, promuovendo la
collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche
stranieri, nei settori attinenti l'attivita' progettuale concordata;
informare, attraverso relazioni annuali sull'attivita' svolta
dall'assegnataria, il comitato scientifico interno dell'I.S.Z., al
quale e' affidata la valutazione in itinere e finale dell'attivita'
del titolare dell'assegno, vincolante per la concessione
dell'eventuale prosieguo e rinnovo dell'assegno.

                               Art. 4.
 
Requisiti generali di ammissione
 
I requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa,
richiesti per l'assegno indviduato all'art. 1, sono i seguenti:
diploma di laurea in scienze agrarie o scienze biologiche o
scienze e tecnologie delle produzioni animali o medicina veterinaria
o scienze biotecnologiche veterinarie conseguito secondo
l'ordinamento vigente prima dell'applicazione del D.M. 509/1999,
oppure laurea specialistica delle classi 6/S, 9/S, 47/S, 79/S;
esperienza post-laurea di almeno un anno, su temi connessi
all'argomento oggetto del presente assegno di ricerca oppure nella
ricerca in campo zootecnico o veterinario. Tale esperienza,
debitamente attestata, potra' derivare da dottorato di ricerca,
assegno di ricerca, borsa di studio o altro contratto di
collaborazione;
la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all'estero,
deve essere equivalente a quelli richiesti e deve essere riconosciuto
in Italia dell'autorita' competente.
Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione
comparativa i dipendenti di ruolo delle universita', degli
osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, degli enti pubblici
ed istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e
successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
Non e' compatibile con l'assegno di ricerca di cui al presente
bando:
il contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del titolare dell'assegno; il tutor dovra' concordare un
programma d'attivita' con l'istituto ospitante; la durata delle
permanenza dell'estero non potra' superare i cinque mesi/anno; il
periodo di permanenza dell'estero si considera parte integrante
dell'attivita' dell'assegnista e dovra' essere opportunamente
documentata dall'assegnista medesimo con una relazione vistata
dall'Istituto ospitante e dal direttore dell'Istituto concedente
l'assegno;
la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da
lavoro, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni, ad
eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese
per effettuare stage all'estero - salva la possibilita' di essere
collocato in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51,
comma 6, della legge n. 449/1997;
la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.

                               Art. 5.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di partecipazione al bando di selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema (all. 1), dovranno essere presentate
direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata a.r. all'Istituto
sperimentale per la zootecnia - via Salaria n. 31 - 00016
Monterotondo Scalo (Roma), entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se
consegnate direttamente, il timbro del protocollo dell'Istituto. Le
domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete o non conformi a quanto indicato dal presente bando,
saranno dichiarate inammissibili.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma della domanda di partecipazione
non deve essere autenticata.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere
opposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Domanda di
ammissione alla selezione per l'assegno di ricerca «Alimentazione
della bovina in relazione agli stress ossidativi metabolici e alle
ripercussioni sullo stato immunitario nelle diverse fasi della vita».
Il candidato dovra' allegare ad ogni domanda di partecipazione,
in unica copia, i documenti di cui al successivo articolo 7.
L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o a mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, nel caso di
spedizione per mezzo di raccomandata.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni.

                               Art. 6.
 
Dichiarazione da formulare nella domanda
 
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza ed
il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice e,
se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell'Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, se
persona di uno degli stati membri dell'Unione europea;
d) il possesso dei titoli di studio richiesti all'art. 4 del
presente bando, indicando altresi' le date di conseguimento, il voto
dell'esame di laurea e la/e universita' dove sono stati conseguiti;
e) eventualmente di voler sostenere la prova facoltativa per la
seconda lingua (da scegliersi fra francese, tedesco e spagnolo);
f) i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti
all'estero dovranno altresi' specificare se gli stessi siano stati
riconosciuti equipollenti a quelli previsti in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1993, n. 1592, come richiamato dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
g) di avere conoscenze della lingua inglese scritta e parlata;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata o i procedimenti penali in corso);
i) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
maschi);
j) di essere (o non essere) dipendente di ruolo presso una
pubblica amministrazione;
k) di avere idoneita' fisica per lo svolgimento dell'assegno di
ricerca;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore dell'assegno di ricerca, a
stipulare a proprio carico una polizza assicurativa contro infortunui
derivanti dall'attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile
presso terzi, esonerando l'Istituto da essa responsabilita', la cui
copia dovra' essere consegnata all'atto della sottoscrizione del
contratto per tutta la durata dello stesso;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996;
o)di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono
puniti ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o
incomplete, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte a questo Istituto oltre il termine indicato al precedente
articolo 5.

                               Art. 7.
 
Documenti da allegare alla domanda
 
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) fotocopia completa di un documento d'identita' in corso di
validita';
b) curriculum scientifico professionale datato e sottoscritto;
c) autocertificazione del titolo di studio richiesto con la
votazione riportata nei singoli esami, la data ed il voto finale di
laurea;
d) titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica
professionale maturata (evenutali);
e) pubblicazioni (eventuali);
f) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati (all. 2 datato e sottoscritto).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i titoli accademici e professionali possono essere
autocertificati (all. 3), gli altri titoli possono essere presentati
anche in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di notorieta' (all.
4).

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice, valutazione dei titoli, prova d'esame e
graduatoria
 
La selezione sara' effettuata da un'apposita commissione
giudicatrice nominata dal direttore d'Istituto. Per i titoli
accademici e scientifici la commissione dispone di un punteggio
massimo di 100 punti, cosi' ripartiti.
 
----> Vedere tabella a pag. 170 <----
 
L'esame colloquio s'intende superato se si raggiunge il punteggio
minimo di 24 punti.
La commissione giudicatrice, dopo aver preliminarmente definito e
dichiarato nel relativo verbale il punteggio da attribuire ai diversi
tipi di pubblicazione e a ciascun titolo prodotto nell'ambito del
punteggio sopraindicato, procede alla valutazione comparativa
mediante l'esame dei titoli dei candidati, l'esito del quale verra'
pubblicato nell'Albo dell'Istituto. Verrano, inoltre, predeterminati,
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, i quesiti
da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti
saranno rivolti secondo criteri predeterminati, che garantiscono
l'imparzialita' delle prove. I criteri e le modalita' di cui al
presente comma saranno formalizzati in appositi atti. La commissione
procedera', quindi, all'espletamento dell'esame-colloquio, inteso ad
accertare le conoscenze di base del settore di ricerca attinente
l'assegno e l'attitudine del candidato all'attivita' di studio e
ricerca da svolgere. Seguira' eventualmente la prova facoltativa per
la seconda lingua.
La prova d'esame avra' luogo presso la sezione di Cremona del
C.R.A. - Istituto sperimentale per la zootecnia sita in via
Porcellasco n. 7 - Cremona (cap. 26100).
I candidati saranno convocati per l'esame colloquio a mezzo
telegramma almeno dieci giorni prima dell'esame. Per essere ammessi a
sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento
valido di riconoscimento.
Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria secondo
l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. In cado di ex-aequo sara' dichiarato vincitore il/la
candidato piu' giovane. La graduatoria e' formulata con determina del
direttore dell'Istituto ed approvata dal C.R.A. La graduatoria di
merito con l'indicazione del vincitore sara' pubblicata mediante
l'affissione all'albo dell'Istituto sperimentale per la zootecnia.

                               Art. 9.
 
Trasparenza amministrativa
 
I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati prima della effettuazione delle prove orali.
Ai sensi dell'art. 12 il decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove nell'ambito dei
punteggi indicati all'art. 8.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992
con le modalita' ivi previste.

                               Art. 10
 

Conferimento dell'assegno di ricerca
 
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di conferimento dell'assegno, il candidato
vincitore dovra' far pervenire all'Istituto sperimentale per la
zootecnica:
dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell'assegno
medesimo alle condizioni previste dal presente bando;
apposita dichiarazione, sotto la propria personale
responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
durata dell'assegno, di altri assegni o di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferiti, ad eccezione di quelli concessi da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca oggetto del presente bando;
la polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti
dall'attivita' di ricerca, ed esonero all'Istituto da ogni
responsabilita' civile verso terzi;
certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio del quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo allo svolgimento della collaborazione
all'attivita' di ricerca.

                              Art. 11.
 
Sospensioni
 
Potranno prevedersi sospensioni superiori a trenta giorni
lavorativi dell'attivita' dell'assegnista per comprovati gravi motivi
di salute, gravidanza, servizio militare, che non comporteranno
decadimento del diretto di completare l'attivita' di studio-ricerca,
ma l'interruzione dell'erogazione degli emolumenti sino alla ripresa
dell'attivita'.
In caso d'interruzione, il termine dell'attivita' dell'assegnista
sara' protratto in relazione alla durata dell'interruzione stessa.
Il limite massimo per il periodo d'assenza per comprovati gravi
motivi di salute e gravidanza non potra' essere superiore a 5
mesi/anno, da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per
qualunque altro motivo.

                              Art. 12.
 
Piano di lavoro
 
Il contratto tra il vincitore e l'Istituto sperimentale per la
zootecnia dovra' prevedere un piano di lavoro concordato con il
toutor e vistato da direttore dell'istituto stesso.

                              Art. 13.
I candidati potranno richiedere, entro sei mesi a decorrere dalla
pubblicazione della graduatoria di merito della selezione, la
restituzione, con spese a loro carico, della documentazione
presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuali
gravami in corso. Trascorso tale termine l'Istituto disporra' del
materiale secondo le proprie esigenze.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente per le finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Monterotondo, 27 settembre 2006
Il direttore: Pirlo

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