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UNIVERSITA' DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca - XVI ciclo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 24/11/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BRESCIA |
Località: | Brescia (BS) |
Codice atto: | 00E10803 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/12/2000 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato
con decreto rettorale n. 688 del 16 ottobre 1997 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 dell'11 novembre 1997;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prescrive: "le universita',
con proprio regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con
soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali ed ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro ";
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto del M.U.R.S.T. del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale
del 20 settembre 1999;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato in
economia aziendale, formulata dal coordinatore del corso e dal
collegio docenti;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di dipartimento;
Visto il parere del consiglio della ricerca adottato in data
22 giugno 2000;
Vista la delibera del senato accademico del 6 luglio 2000 e del
consiglio di amministrazione del 20 luglio 2000 relativa
all'approvazione della proposta del dottorato di ricerca in parola
per l'anno accademico 2000/2001;
Visto il parere tecnico positivo del nucleo di valutazione
interna;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito per l'anno accademico 2000/2001, il XVI ciclo del
dottorato di ricerca in economia aziendale. E' indetto presso
l'Universita' degli studi di Brescia concorso pubblico, per esami,
per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca, di seguito
elencato con l'indicazione della sede, della durata, dei posti messi
a concorso, delle borse di studio disponibili, delle sedi consorziate
e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
Macroarea 2 - Discipline economiche
Economia aziendale
Sede: dipartimento di economia aziendale;
durata: tre anni - Posti tre - Borse due;
finanziamento: Brescia due borse;
sedi consorziate: Cagliari, Sassari;
Settore scientifico-disciplinare: P02A.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' le relative
convenzioni vengano sottoscritte entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. L'eventuale aumento del numero delle
borse sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici. L'aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti globalmente messi a concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito presso
universita' straniere e preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il
collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il
candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai soli
fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati dovranno
allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Brescia, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'ufficio dottorati di ricerca piazza Mercato, 15 Brescia entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con una
delle seguenti modalita':
consegna personale all'ufficio dottorati di ricerca nel
seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12.30;
il martedi' e giovedi', inoltre, dalle ore 15 alle ore 17;
spedizione con raccomandata a.r. tramite servizio postale,
sulla busta contenente la domanda, dovra' essere apposta la seguente
dicitura: "Domanda di partecipazione al concorso di dottorato di
ricerca XVI ciclo, anno accademico 2000/2001".
Non si terra' conto delle domande spedite oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione sotto
la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato
dichiarato equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti,
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca o contratto di
ricerca e nell'affermativa, dichiarazione di voler concorrere su
posti in soprannumero;
l'eventuale cittadinanza extracomunitaria e nell'affermativa
dichiarazione di voler concorrere su posti in soprannumero ed inoltre
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
l'iscrizione alle liste elettorali;
di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso;
la posizione rispetto agli obblighi militari di leva.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2, comma 2.
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale la
verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, nella domanda di partecipazione.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Brescia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
tessera postale;
porto d'armi;
passaporto;
carta d'identita';
patente di guida.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di
ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila un verbale
contenente la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al
magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.
Art. 6.
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 7.
Ammissione ai corsi di titolari di assegno di ricerca, titolari di
contratti di ricerca e cittadini extracomunitari
I titolari di assegni di ricerca e i titolari di contratto di
ricerca che abbiano superato le prove di ammissione al corso di
dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche' entro il limite degli ammissibili ed a condizione che il
dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare di riferimento, e l'assegno o il contratto
di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di
dottorato.
A tal fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia' nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
d'esame, saranno ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 8.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Brescia piazza del Mercato, 15 Brescia entro il termine
perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
a) domanda di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato;
b) diploma originale di scuola secondaria superiore posseduto
ovvero, per i cittadini non italiani, diploma (documento originale)
che ha consentito la loro ammissione all'universita';
c) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 2
della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, sostitutiva di certificazione di
cittadinanza;
d) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 2
della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, sostitutiva di certificazione di laurea;
e) dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra'
risultare:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne o interromperne la frequenza;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso al corso di
dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta la borsa la durata del corso, in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio,
ove ne ricorrano le condizioni di merito. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza;
f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
g) per i soli vincitori di borsa di studio, inoltre, sara'
necessario presentare una dichiarazione, in carta semplice, resa ai
sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, sostitutiva di
notorieta', nella quale dovra' risultare:
l'impegno a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il numero del conto corrente, con il codice CAB e ABI, per
l'accreditamento della borsa;
h) copia apertura posizione INPS a gestione separata.
Art. 9.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2001, e' pari al 13,5% di cui 1/3 a carico del
percettore della borsa.
Le borse di studio verranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 3 giugno 1997.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di L. 20.000 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare
annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' graduato secondo fasce di condizione economica definite
in analogia con tasse e contributi studenteschi.
La tassa di iscrizione e' pari a L. 300.000 e non e' soggetta ad
alcuna riduzione, e' da versare al momento dell'iscrizione.
Il contributo, da versare entro il 31 maggio 2001, e' fissato in
un minimo di L. 477.000 ed un massimo di L. 2.097.000, variabile
secondo le distinte fasce di reddito, riportate nelle seguenti
tabelle n. 1 e 2:
----> Vedere Tabella <----
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
alla scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato, di svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano
di ricerca approvato nell'ambito delle strutture destinate a tal
fine, e di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni
anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche'
alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del rettore su proposta del collegio dei docenti, in caso
di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine
dell'anno di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' prevista la sospensione dal corso per maternita'; in caso di
assenze per grave e documentata malattia e per obblighi di leva la
sospensione dal corso e' previa autorizzazione del collegio dei
docenti. Tali periodi di sospensione possono essere anche
parzialmente recuperati con l'autorizzazione del collegio dei
docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' di
supporto didattico a carattere seminariale.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale
emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo'
essere ripetuto una sola volta.
Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale
in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa
autorizzazione del collegio dei docenti; in tal caso il dottorando
dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli
iscritti al dottorato che hanno completato la tesi di dottorato,
dovranno inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno apposita domanda
al rettore e, per conoscenza, al collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale
sessione aggiuntiva viene stabilita dal collegio dei docenti, in
considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale
presenza di dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di
borse precedentemente deliberati.
Il rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale,
rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara'
depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fara'
riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
M.U.R.S.T. 30 aprile 1999, n. 224, al regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, ai
regolamenti dei singoli corsi di dottorato ed ai principi generali
nell'ordinamento giuridico vigente in tema di dottorato di ricerca.
Art. 14.
Informazione
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente
bando di concorso, possono essere richieste presso l'Ufficio
dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia piazza
Mercato, 15 ai seguenti numeri di telefono: 0302988.245/244/243,
tramite fax: 0302988329 oppure via E-mail ai seguenti indirizzi:
Iscandriamm.unibs.it
Rolloamm.unibs.it
Davidamm.unibs.it
Responsabile del procedimento e' il dott. Luigi Micello
tel. 030/2988246 - fax: 0302988329 - e-mail: Micelloamm.unibs.it
Brescia, 9 novembre 2000
Il rettore: Preti
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