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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indizione della sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale
per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori, per l'anno 2021.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.56 del 16/7/2021 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E08107 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/9/2021 |
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IL DIRETTORE GENERALE
degli affari interni
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti
alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il
regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per
l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo
1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,
recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto
legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle
tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami
forensi, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;
la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di
esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art. 22 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense; l'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'art. 10, comma
2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella
legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di
termini, nonche' l'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e l'art. 1, comma 1139, lett. e), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16
settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2021.
Art. 2
1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all'albo degli avvocati da
almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di
un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame.
4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle
domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi.
L'elenco e' depositato almeno quindici giorni liberi prima
dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della
commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto sara' indicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del
12 ottobre 2021.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Art. 3
1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia -
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli
affari interni - Ufficio II - Ordini professionali e albi, via
Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine del 16 settembre 2021.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati
e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno cinque anni,
ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione
di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, della professione
davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di un
avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione,
il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti
alla Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
soggetti di cui all'art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai
giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso;
tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio
dell'Ordine forense;
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66
(venti/sessantasei) per l'iscrizione agli esami, da versare
direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un
istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo
F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che
per «codice ufficio» si intende quello dell'Ufficio delle entrate
relativo al domicilio fiscale del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro
75,00, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio
1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione
anno 2021 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale
«Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2021 - capo XI, cap. 2413,
art. 15»;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413, art.
15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,
domande prive della richiesta documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.
Art. 4
1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia
civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel
precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. E' inoltre facolta' della commissione di consentire, nei
giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi
richiederanno e che la commissione abbia la possibilita' di
procurarsi.
Art. 5
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato
il giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.
Art. 6
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano
complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di
sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di
esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.
Art. 8
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 12 ottobre 2021.
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della
commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24
e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella
domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di
disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10
1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la
commissione esaminatrice.
Roma, 12 luglio 2021
Il direttore generale: Mimmo
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