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BANCA D'ITALIA
Concorso pubblico per l'assunzione di trenta laureati a tempo
indeterminato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.75 del 25/9/2020 |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E10384 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 30 |
Scadenza: | 27/10/2020 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Art. 1
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione a tempo indeterminato di:
A. venticinque esperti laureati in ingegneria con conoscenze
nella gestione aziendale e nei sistemi informativi;
B. cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline
statistiche.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
laurea magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 105/110 o votazione equivalente, in: ingegneria gestionale
(LM-31 o 34/S); modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
(LM-44 o 50/S); altra laurea, anche di «vecchio ordinamento»,
equiparata per legge a uno dei suddetti titoli.
Per il concorso di cui alla lettera B:
laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in: statistica economica,
finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82);
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica
(LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); altra laurea, anche di
«vecchio ordinamento», equiparata per legge a uno dei suddetti
titoli.
Per entrambi i concorsi, e' consentita la partecipazione ai
possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli
esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella
richiesta (almeno 105/110), riconosciuti equivalenti a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La
richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del titolo e del voto
deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - entro il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Eta' non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione
Europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 38
del decreto legislativo 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero e'
richiesto l'ulteriore requisito di un'adeguata conoscenza della
lingua italiana, che sara' verificata durante le prove di concorso.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. successivo art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; l'equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere
verificati dalla Banca d'Italia in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
assunzione.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione o procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 27 ottobre 2020 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it - Non sono ammesse
altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Per evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura.
E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il
mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento di
indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono
resi disponibili sul sito internet della Banca d'Italia,
all'indirizzo www.bancaditalia.it - almeno quindici giorni prima
della data prevista per la prova.
L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un
documento di identita' (cfr. successivo art. 5). Le dichiarazioni
rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine
penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessita', in relazione alla specifica
condizione di disabilita', di strumenti di ausilio e/o di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell'art. 20,
legge n. 104/1992 e dell'art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno
farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. I medici
della Banca d'Italia valuteranno la richiesta esclusivamente sulla
base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro A» e
le modalita' di svolgimento di ciascuna prova. Qualora la Banca
d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di
quanto dichiarato, disporra' l'esclusione dal concorso, non dara'
seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente instaurato.
Art. 3
Convocazioni
Ai candidati ammessi alla prova scritta viene data notizia del
calendario e del luogo di svolgimento della prova tramite avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedi' o venerdi' del mese
di novembre 2020.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento della prova scritta - viene indicata la italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» sulla quale l'avviso verra'
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario,
circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare
lo svolgimento della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso nella italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili sul
sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it - La Banca
d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
Art. 4
Commissioni e prove di concorso
La Banca d'Italia nomina, per ciascun concorso di cui all'art. 1,
una commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale
sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di quattro quesiti a
risposta sintetica sulle materie indicate nel programma d'esame e di
un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualita'
sociale ed economica.
I quesiti, che possono avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla
commissione, secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei
programmi allegati. La durata complessiva della prova scritta verra'
stabilita dalla commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione dei quesiti la commissione verifica: le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacita' di sintesi; l'attinenza alla traccia
(pertinenza, completezza); la chiarezza espressiva (proprieta'
linguistica, correttezza espositiva); la capacita' di argomentare
(sviluppo critico delle questioni, qualita' delle
considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione dell'elaborato
in lingua inglese la Commissione verifica il livello di conoscenza
dell'inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento di lavoro.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'uso di
calcolatrici elettroniche non programmabili e di tavole statistiche;
non e' consentita la consultazione di manuali, appunti di ogni
genere, dizionari di lingua inglese. Il giorno della prova la
commissione potra' indicare eventuale ulteriore materiale non
consentito in relazione ai contenuti dei quesiti.
La prova scritta e' corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e
quattro i quesiti, secondo le indicazioni del programma.
I quattro quesiti sulle materie del programma sono valutati fino
a un massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di
quindici punti. La prova e' superata da coloro che ottengono un
punteggio di almeno nove punti in ciascuno dei quesiti; sono,
tuttavia, ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
in uno dei quattro quesiti un punteggio di almeno 6 punti, purche' il
punteggio complessivo non sia inferiore a trenttasei punti.
L'elaborato in lingua inglese e' corretto solo per i candidati
che hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo nei quesiti
secondo quanto previsto dal comma precedente ed e' valutato fino a un
massimo di 4 punti.
La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed
elaborato in lingua inglese).
I risultati della prova scritta, con l'indicazione dell'eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono
resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha
valore di notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate
nel programma e in una conversazione in lingua inglese; possono
formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le
esperienze professionali eventualmente maturate.
Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. La conversazione in
lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo dell'inglese come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione di almeno trentasei punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun
candidato sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
>- Tale comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I cittadini di uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere
muniti di un documento di identita' equivalente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
un valido documento di identita'.
Art. 6
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4, commi 8 e
14.
Le commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane.
La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione
utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro tre anni
dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet della
Banca d'Italia www.bancaditalia.it - Tale pubblicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7
Autocertificazioni richieste per l'assunzione
Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art.
1, punto 6 (compatibilita' con le funzioni da svolgere in Banca
d'Italia), sara' richiesto di rendere dichiarazioni relative
all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di
sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione
discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della
non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti.
Art. 8
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non abbiano gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata al quale verranno inviate, a ogni effetto di legge, le
comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed
eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con
le funzioni da svolgere nell'Istituto e siano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1. Essi sono nominati in prova come Esperto
- 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della
durata di sei mesi, se riconosciuti idonei, conseguono la conferma
della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e' prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti
pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali
proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se
rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati
motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono dalla
nomina, come previsto dal regolamento del personale della Banca
d'Italia.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati,
anche in forma automatizzata, per le finalita' di gestione del
concorso. Per i candidati che saranno assunti, il trattamento
proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo
alla compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le
funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto previsto dalle
norme regolamentari della Banca d'Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere
comunicati anche alle societa' - in qualita' di Responsabili del
trattamento - di cui la Banca si avvale per particolari prestazioni
professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo
svolgimento del concorso (es. attivita' di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il
diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di
quelli trattati in violazione della legge nonche' il diritto di
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione,
via Nazionale n. 91 - Roma - e-mail: org.privacy@bancaditalia.it
Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma - e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 -
Roma.
Art. 10
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse umane della Banca d'Italia. Il responsabile del
procedimento e' il Capo pro-tempore di tale Servizio.
Roma, 15 settembre 2020
Il direttore generale: Franco
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