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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.27 del 4/4/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI" |
Località: | - |
Codice atto: | 03E01953 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/5/2003 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il Regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione di ateneo
espresso nella relazione del 9 dicembre 2002;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 3 dicembre 2002
di istituzione di un dottorato di ricerca in diritto dell'impresa;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
13 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il
XIX ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E' indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in diritto dell'impresa.
Di tale dottorato sono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: IUS/04 - IUS/05 - IUS/07 - IUS/15 - IUS/17
Durata: 3 anni.
Posti: 15.
Borse di studio: 8.
Il dottorato ha carattere multidisciplinare, articolandosi in
corsi - per i quali la frequenza e' obbligatoria - di diritto
commerciale, diritto dell'economia, diritto penale dell'impresa,
diritto del lavoro, diritto fallimentare, nonche' di materie
metodologiche e comparatistiche.
Il programma del dottorato e' depositato presso l'Istituto
giuridico dell'Universita' ed e' consultabile nel sito http://www.
uni-bocconi. it/dottorati/.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
equipollenti, previsto dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o di laurea specialistica o di titolo accademico conseguito
all'estero gia' dichiarato equipollente o riconosciuto dal collegio
dei docenti ai soli fini dell'ammissione al corso, anche nell'ambito
di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Possono partecipare al concorso di ammissione anche coloro che
alla scadenza della domanda di ammissione non hanno ancora conseguito
la laurea. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" e
il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il
relativo certificato di laurea entro la scadenza della domanda di
immatricolazione.
Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando,
va presentata direttamente o spedita tramite servizio postale
all'Universita' commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti n. 25 -
20136 Milano, con il riferimento "Ufficio dottorati di ricerca",
entro il termine perentorio del 9 maggio 2003.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo email);
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea prevista dagli ordinamenti didattici vigenti prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 o la laurea specialistica posseduta, nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa; oppure, per i laureandi, la laurea prevista
dagli ordinamenti didattici vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o la laurea
specialistica che si intende conseguire, la data presumibile e
l'Universita' presso la quale sara' conseguita, ovvero il titolo
accademico che si intende conseguire all'estero, nonche'
l'Universita' e la data presumibile in cui verra' conseguito;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) la propria disponibilita' a svolgere soggiorni all'estero,
con le modalita' concordate con il collegio dei docenti;
g) di conoscere la lingua inglese;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta ed in un
colloquio, che sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
La prova scritta si svolge su una materia scelta dal candidato al
momento della prova medesima, tra le seguenti: diritto commerciale,
diritto penale dell'impresa, diritto del lavoro, diritto
fallimentare.
La prova orale si svolge su due delle quattro materie indicate al
comma precedente, scelte dal candidato al momento dello svolgimento
della prova orale stessa.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono inoltre dimostrare la conoscenza
della lingua italiana.
Art. 5.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa i titoli valutabili da allegare alla domanda sono i
seguenti:
a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;
b) la copia della tesi di laurea;
c) una copia delle eventuali pubblicazioni degli ultimi cinque
anni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa e il
relativo elenco in carta semplice;
d) una copia dei titoli attestanti la conoscenza di altre
lingue diverse dall'inglese;
e) una copia degli altri eventuali titoli relativi
all'attivita' di studio o di ricerca ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. Alle pubblicazioni
redatte in lingua diversa da quelle citate deve essere allegata una
traduzione certificata da un traduttore ufficiale in una di tali
lingue.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono produrre
certificati e pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del
candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso,
ove possibile, a parametri conosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Art. 6.
Le prove d'esame previste dall'art. 4 del bando si svolgeranno
presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nelle date
comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse tramite pubblicazione nel sito
Internet all'indirizzo http://www.unibocconi.it/dottorati/ e all'albo
dell'ufficio dottorati di ricerca presso la sede di via Sarfatti, 25.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando
sara' formata e nominata in conformita' alla normativa vigente.
Art. 8.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
dell'impresa, la commissione dispone di cento punti attribuibili al
candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;
b) prova scritta: fino a 50 punti;
c) colloquio: fino a 35 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.
Identica procedura sara' seguita per il risultato della prova
scritta.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula la
graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi conseguiti
da ciascun candidato nelle prove medesime e nella valutazione dei
titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a 66 punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria, purche' abbiano conseguito un punteggio
non inferiore a 66 punti.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra' reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2003 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio dottorati di ricerca
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione nel sito Internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando.
La graduatoria definitiva sara' confermata con decreto del
rettore.
Art. 9.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale o altro mezzo idoneo all'amministrazione universitaria -
Segreteria di facolta' - Ufficio dottorati di ricerca - via Sarfatti,
25 -20136 Milano, entro il termine perentorio del 1 settembre 2003, i
seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile pubblicato nel sito
Internet all'indirizzo indicato nell'art. 6 del bando;
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea prevista dagli ordinamenti didattici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 o di laurea specialistica con la votazione
finale, oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita'
straniera dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto
del rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master universitario, di
perfezionamento o ad altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) tre foto-tessera firmate sul retro;
g) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I vincitori beneficiari di borsa di studio triennale devono
inoltre dichiarare:
a) di non avere goduto in passato di altre borse di studio di
dottorato;
b) di non godere di altre borse di studio a partire da
settembre 2003.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso del titolo di cui alla lettera c) del primo comma mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre il certificato in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare o
far pervenire i seguenti documenti utili a consentire al collegio dei
docenti il riconoscimento ai soli fini dell'ammissione al dottorato:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla rappresentanza italiana
(ambasciata o consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa rappresentanza.
Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in
tema di sospensione o esclusione dal corso.
In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine
della graduatoria.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso
2003/2004 pubblicato nel seguente indirizzo Internet:
wwvv.uni-bocconi.it/isu.
Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti annualmente in Euro 4.000.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 1.600.
Art. 12.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato e sostenere le valutazioni di
merito relative ai vari corsi.
E' previsto lo svolgimento di periodi di studio all'estero o
stage presso enti pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi
stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee
formulate dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di
ciascun anno di corso e di un colloquio. Il collegio dei docenti puo'
prevedere altresi' la valutazione di una ricerca scritta su un tema
concordato con il dottorando.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.
Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.
Art. 14.
L'Universita', con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 19 marzo 2003
Il rettore: Secchi
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