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UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Nomina della commissione giudicatrice per la selezione comparativa a
posti di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie apparato locomore, bandita dalla facolta' di
medicina e chirurgia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.39 del 17/5/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' AQUILA |
Località: | - |
Codice atto: | 02E03707 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 165 del 20 dicembre 2001, il cui
avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2002 con il quale, e' stata bandita la
selezione comparativa per il settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomore;
Visto l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il quale
stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici delle
predette selezioni;
Vista la deliberazione del 26 febbraio 2002 del consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia con la quale il prof. Luigi
Romanini, docente di prima fascia presso l'Universita' degli studi
"La Sapienza" di Roma inquadrato nel predetto settore
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e' stato designato quale membro interno
della commissione;
Visti i risultati delle operazioni di voto per la designazione
degli altri componenti elettivi;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 14 maggio 1993, n. 138;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa a posti
di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33 -
Malattie apparato locomore bandita dalla facolta' di medicina e
chirurgia di questo ateneo e' cosi' composta:
prof. Luigi Romanini, docente di prima fascia presso
l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, facolta' di medicina
e chirurgia, via Regina Elena Pol. Umberto I - 00185 Roma - membro
designato dalla facolta';
prof. Francesco Marotti, docente di prima fascia presso
l'Universita' degli studi di Trieste, facolta' di medicina e
chirurgia, strada Dir. Fiume n. 447, Osp. di Cattinara - 34138
Trieste - membro eletto;
prof. Luciano Ceciliani, docente di prima fascia presso
l'Universita' degli studi di Pavia, facolta' di medicina e chirurgia,
p.zza Volontari del Sangue pal. AVIS - 27100 Pavia - membro eletto;
prof. Pier Paolo Mariani, docente di seconda fascia presso
l'Universita' IUSM di Roma, facolta' di scienze motorie, p.zza Lauro
de Bosis n. 15 - 00194 Roma - membro eletto;
prof. Ferdinando Mazzarella, docente di seconda fascia presso
l'Universita' degli studi di Siena, facolta' di medicina e chirurgia,
via delle scotte c/o Pol. La Scotte - 53100 Siena - membro eletto.
Art. 2.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, ai sensi del
comma 12 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, devono essere adeguatamente motivate e
documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano
l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle
votazioni di cui al comma 9, del predetto art. 3.
Per la sostituzione dei membri si fa riferimento al comma 13
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenuta successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita' di componente della
commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorrera' il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine
e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 5.
La spesa gravera' sul bilancio di questo ateneo cat. 2 cap. 7 -
esercizio 2002.
L'Aquila, 24 aprile 2002
Il rettore: Bignardi
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