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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di dieci
posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del
personale ATA per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del
Friuli-Venezia Giulia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.28 del 9/4/2019 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 19E03739 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 9/5/2019 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE
dell'ufficio per l'istruzione
in lingua slovena/ Ufficio II
dell'ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 recante disposizioni
concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al
profilo professionale del direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA);
Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti
rispettivamente i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento,
laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di
accesso alla procedura concorsuale, il programma d'esame e la tabella
di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
Visto in particolare l'art. 10, comma 2, del succitato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
il quale si dispone che il dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per
i posti DSGA presso le scuole con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le
modalita' indicate all'art. 2, comma 10;
Visto il decreto del direttore generale per il personale
scolastico del 20 dicembre 2018 che indice un concorso pubblico, per
esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore
dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nonche' la
normativa ivi citata nelle premesse, che si intende integralmente
richiamata;
Visto in particolare l'art. 23, comma 1, del sopraccitato decreto
del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si
dispone che l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le
istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano anche mediante delega al
dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 23 febbraio 2001, n. 38;
Visto l'art. 2, comma 8, del sopraccitato decreto del direttore
generale per il personale scolastico, che autorizza dieci posti per
l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di personale del
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le
istituzioni scolastiche statali con lingua d'insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 ottobre 2015, n. 809;
Visto, in particolare, l'art. 15 del sopramenzionato decreto
ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809;
Richiamata la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di data 24 aprile 2018;
Visto, in particolare, l'art. 37 del decreto legislativo n.
165/2001;
Visto il decreto del dirigente titolare dell'USR del
Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 23 gennaio 2019, n. 864, che
delega il dirigente dell'Ufficio II a indire un apposito bando per i
posti di DSGA per i posti disponibili nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano,
nonche' la gestione complessiva della procedura selettiva de qua,
inclusa l'adozione di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e
conseguenti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia;
e) USR - Ufficio II - ufficio di cui all'art. 13, comma 1,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
f) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
g) dirigente preposto all'USR: il dirigente titolare dell'USR
per il Friuli Venezia Giulia;
h) dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua
slovena: dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
i) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono
la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di data 11 febbraio 2014, n.
98;
l) DM o decreto ministeriale: decreto del 18 dicembre 2018, n.
863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed
esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore dei
servizi generali ed amministrativi (DSGA);
m) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola;
n) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 2
Concorso e posti
1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a dieci
posti per l'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del
personale ATA) esclusivamente presso gli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria con lingua d'insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Il concorso e' bandito per la copertura dei posti che si prevede
risulteranno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021.
2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per
il numero di posti messi a concorso esclusivamente per le scuole con
lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, come indicato al
successivo comma 7.
3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli stati membri dell'Unione europea oppure della cittadinanza
di uno stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della
legge 6 agosto 2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle
lauree specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti
all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della
normativa vigente.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato
almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla
base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi svolti nelle scuole
con lingua d'insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, anche in mancanza del
requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 e successive
modificazioni.
5. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola
regione e' riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei
requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti.
6. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
7. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale
per il numero di posti di seguito indicato:
===================================================================
| | Numero posti | Posti riserva |
| Sede | concorso | 30% |
+===============================+=================+===============+
| Friuli-Venezia Giulia - scuole| | |
| con lingua d'insegnamento | | |
| slovena e con insegnamento | | |
| bilingue italiano - sloveno | 10 | 3 |
+-------------------------------+-----------------+---------------+
Art. 3
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della
legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati
con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando,
indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in
precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 4
Requisiti generali di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, entro
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al
successivo art. 6, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea
magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale,
ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti
o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici
rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili
purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato
dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la
presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva
la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla data di
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano
maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto, nelle mansioni
di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare
alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza
dei predetti titoli di studio;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneita',
l'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla
vigente normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
f) un'adeguata conoscenza, attiva e passiva della lingua
slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento;
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 5
Requisiti particolari di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto MIUR 8 ottobre
2015, n. 809, e' richiesta un'adeguata conoscenza, attiva e passiva
della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di
riferimento.
Art. 6
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'USR - Ufficio II
dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale
stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla
procedura concorsuale.
Art. 7
Domanda di partecipazione, modalita' e termini
1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere
presentata unicamente per la regione Friuli-Venezia Giulia e deve
essere inviata, esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito
spazio informativo (Natecaj), presente nella home page del sito
internet dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia (www.scuola.fvg.it), dall'utenza personale di posta
elettronica certificata del richiedente al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail
deve riportare il seguente oggetto: Concorso DSGA scuole slovene
2019. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese
in considerazione.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale stato estero di
nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita'
per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
i) la piena conoscenza della lingua slovena scritta e parlata,
commisurata al profilo professionale richiesto, ai sensi dell'art. 15
del DM 8 ottobre 2015, n. 809;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza;
l) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
m) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o in formato elettronico
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dell'USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
all'USR - Ufficio II;
n) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4, il titolo di
studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione,
all'art. 4, comma 1, lettera c), con l'esatta indicazione
dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine
per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4:
1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la data
di nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente
amministrativo;
2) l'indicazione degli istituti scolastici presso i quali
hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio
prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali;
p) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del decreto
ministeriale:
1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve
indicare l'universita' o l'istituto universitario italiano o
straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o
private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del
conseguimento; se il titolo e' stato conseguito all'estero il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il
titolo stesso e' stato riconosciuto o della richiesta di
riconoscimento entro la data del termine per la presentazione
dell'istanza di partecipazione;
2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o
l'amministrazione presso la quale e' stato svolto il servizio, con
l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
r) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 2, comma 5, aventi diritto alla riserva del trenta per cento
dei posti; in tal caso il candidato dovra' indicare la sede e
l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
4. L'USR - Ufficio II provvede alla verifica della veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 8
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato
dall'USR - Ufficio II.
2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita
dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR - Ufficio
II competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1, entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla
specifica autorizzazione all'USR - Ufficio II al trattamento dei dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che
la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' ammesso
alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e
nei termini di cui al precedente comma 2, della documentazione
comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di
invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata dovra'
dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR - Ufficio II oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo dell'USR citato all'art. 6, comma 1.
Art. 9
Commissioni esaminatrici
1. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio per
l'istruzione in lingua slovena e' nominata la commissione
esaminatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla
direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente e i componenti
delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul sito internet dell'USR. Gli aspiranti forniranno formale
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte
delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae.
2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e da
due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in quiescenza
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede
di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto
in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in
informatica.
3. Il presidente e i componenti sono designati fra i dirigenti
scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR
con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; un
componente e' designato tra i DSGA con un'anzianita' nel ruolo di
almeno cinque anni.
4. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
5. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico.
6. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e' prevista l'eventuale nomina di un supplente. Il
presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti,
devono possedere i requisiti indicati dal presente bando.
7. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.
8. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso.
9. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 10
Requisiti dei componenti delle commissioni
1. I dirigenti scolastici e i DSGA che aspirano ad essere
nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni in un'istituzione
scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che
aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque
anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni esaminatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a. prestare o aver prestato servizio nelle istituzioni
scolastiche con lingua d'insegnamento slovena;
b. avere, oltre a quella della lingua italiana scritta e
parlata, conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, ai sensi
dell'art. 15 del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809;
c. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del
direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005;
attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero
dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito
delle materie oggetto d'esame.
Art. 11
Condizioni personali ostative all'incarico
di presidente e componente della commissione
e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,
componente e componente aggregato della commissione e delle
sottocommissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata
l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
commissioni del concorso, inoltre:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado
con un concorrente, ne' esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente
alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di
preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 12
Prove d'esame
1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art.
13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei
titoli di cui all'art. 15.
2. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del
decreto ministeriale.
Art. 13
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui al precedente art. 4 del presente bando sono ammessi, con
decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua
slovena, da pubblicarsi nel sito internet dell'USR, a sostenere le
seguenti prove scritte:
a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta
a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui
all'Allegato B del decreto ministeriale;
b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di
un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento
di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.
2. La prova scritta si svolge nella data e nella sede individuata
dall'USR - Ufficio II;
3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari
a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi
di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei
quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a),
la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che
sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al
precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio
compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente,
per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,
lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella
predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla
correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i
candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un
punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle
prove.
5. Le tracce delle prove scritte di cui al comma 1 lettera a) e
b) del presente articolo sono predisposte dalla commissione
esaminatrice secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato B
del decreto ministeriale. La commissione predispone tre tracce per la
prova di cui al comma 1, lettera a) e tre tracce per la prova di cui
al comma 1, lettera b).
6. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta
dalla commissione esaminatrice e opportunamente riadattata in ragione
della specificita' del presente bando, sulla base della griglia del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale. La griglia di valutazione e' pubblicata sul sito
internet dell'USR prima dell'espletamento della prova scritta.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR sono resi
noti il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
8. L'elenco della sede della prove scritte, individuata dall'USR
- Ufficio II, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione
dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori
istruzioni operative sono comunicate almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul
sito internet dell'USR. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal
concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia
possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
10. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
11. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti
aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti
collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte
normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo.
12. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR -
Ufficio II ai commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio.
Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti
generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti
per i componenti della commissione esaminatrice dal precedente art.
10. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR - Ufficio
II istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato
secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
13. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
14. Entrambe le prove si svolgeranno in parte in lingua italiana
ed in parte in lingua slovena.
Art. 14
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione
professionale del candidato, consiste in:
a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del
candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso
riguardante la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese
attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla
commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti.
5. La griglia di valutazione della prova orale e' predisposta
dalla commissione esaminatrice ed opportunamente riadattata in
ragione della specificita' del presente bando, sulla base della
griglia del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del
decreto ministeriale. La griglia di valutazione e' pubblicata sul
sito internet dell'USR prima dell'espletamento della prova orale.
6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR almeno
venti giorni prima dell'inizio della prova orale sono resi noti la
sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito
nelle prove scritte.
7. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina
i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame nonche' sceglie i testi in lingua inglese da leggere e
tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti unici,
atti a una verifica complessiva delle materie d'esame.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
11. Il colloquio si svolgera' in parte in lingua slovena ed in
parte in lingua italiana.
Art. 15
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che
puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci punti.
2. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove orali.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e
si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.
5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza dai benefici, all'USR - Ufficio II competente, entro il
termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato all'art. 6,
comma 1.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR -
Ufficio II ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola
ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
Art. 16
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13, contestualmente ai
contenuti previsti dall'allegato B del decreto ministeriale, sono
predisposte dalla commissione esaminatrice.
Art. 17
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della
graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti
pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale,
determinato all'art. 2, comma 8, e aumentato di una quota pari al
venti per cento dei posti messi a bando per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con arrotondamento
all'unita' superiore.
2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del
dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena e
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro
esaurimento.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso
dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Art. 18
Assunzione in servizio
1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai
ruoli provinciali esclusivamente sui posti disponibili e vacanti di
cui all'allegato sub B.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e',
comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine
di graduatoria.
5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione
in ruolo.
6. A conclusione della procedura selettiva verra' redatta
apposita graduatoria di merito. I candidati utilmente collocati nella
predetta graduatoria hanno diritto all'assunzione esclusivamente sui
posti disponibili presso le istituzioni scolastiche della Regione
autonoma del Friuli-Venezia Giulia con lingua d'insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, come da allegato elenco
sub A, in ragione della specifica qualificazione linguistica
richiesta.
7. L'eventuale scorrimento della graduatoria potra' avvenire
esclusivamente su posti resisi disponibili e vacanti presso le
istituzioni scolastiche di cui all'allegato sub B.
Art. 19
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 20
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione,
la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni
concorsuali.
Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 22
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le
modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati
personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati presso la sede dell'USR - Ufficio II a cui sono state
indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati anche
presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153
Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte dell'USR ovvero dell'USR - Ufficio II.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica dei candidati.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'USR - Ufficio II competente per la procedura concorsuale cui
l'interessato ha partecipato.
Art. 23
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del MIUR del 18 dicembre 2018, n. 863,
al decreto del direttore generale per il personale scolastico del 20
dicembre 2018, n. 2015, al testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Trieste, 19 marzo 2019
Il dirigente: Giacomini
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