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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo
indeterminato per il profilo professionale di Assistente
giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei
ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.92 del 22/11/2016
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:16E06216
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/12/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di
protezione di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», in particolare, l'art. 50,
commi 1-quater e 1-quinquies;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 21-ter, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile e di funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria»;
Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2016, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.
161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico»;
Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 2-septies del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;
Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita';
Visto il bando per mobilita' esterna per n.1031 posti, diretti
all'acquisizione di dipendenti, a tempo pieno e indeterminato per
vari profili professionali nei ruoli dell'Amministrazione
giudiziaria, indetto con P.D.G. 25 novembre 2014, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n.
5 del 20 gennaio 2015, come integrato dal P.D.G. 18 febbraio 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 2015;
Visto il provvedimento del Direttore generale del personale e
della formazione in data 12 agosto 2016, con il quale si e' data
attuazione alla prima fase delle procedure di mobilita' di cui
all'art. 1, commi 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
Tenuto conto di quanto indicato dall'articolo dal predetto
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, in relazione alle prioritarie
esigenze di nuove assunzioni per le finalita' di innovazione e
revisione organizzativa del Ministero della giustizia e degli uffici
giudiziari;
Considerato quanto previsto dall'art. 2 comma 3, del decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016 e considerate complessivamente le
vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria, ed in specie quelle relative al
profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale
seconda, fascia economica F2;
Attesa pertanto la necessita' di procedere ad indire un concorso
pubblico per titoli ed esami per il profilo professionale di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2;
Tenuto conto, in relazione al profilo professionale sopra
indicato, di quanto previsto dal decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante
l'individuazione dei criteri e le priorita' delle procedure di
assunzione di un contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre
graduatorie in corso di validita' o per concorso pubblico ai sensi
dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.
161, nonche' recante la definizione dei criteri per lo svolgimento
delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma
2-quater, del medesimo decreto-legge;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicita' e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito espletamento della procedura, si renda necessario
articolare le prove di esame in due prove scritte, articolate in una
serie di domande a risposta multipla su materie predefinite, da
svolgersi in un unico tempo, ed in un colloquio orale;
Ritenuto che, per le medesime ragioni di economicita' e
tempestivita', come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 20
ottobre 2016, e' riservata la facolta' di far precedere le prove di
esame da una prova preselettiva;
Ritenuto che, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016, occorre valorizzare i percorsi
formativi previsti dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.
E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

                               Art. 2 


Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza


In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014,
comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente il codice dell'ordinamento militare.
Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a
parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art. 9,
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 11.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


Per l'ammissione al concorso e' richiesto:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale
o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle
competenti autorita', oppure titolo di studio superiore, riconosciuto
ai sensi della normativa vigente;
2) eta' non inferiore a diciotto anni;
3) cittadinanza italiana;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di
assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale;
6) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita'
morali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per
difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso e la revoca di
ogni atto o provvedimento conseguente.

                               Art. 4 


Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalita'


La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it.
Il candidato e' tenuto a salvare la domanda, stamparla, firmarla
in calce, scansionarla in formato pdf unitamente alla fotocopia,
fronte e retro, di un idoneo documento di riconoscimento in corso di
validita' ed inviarla telematicamente, secondo le modalita' operative
sopra indicate nel sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it.
Il sistema restituira' una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il
candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire quale
titolo per la partecipazione alle prove scritte o alla eventuale
prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli ultimi
tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente
bando, l'Amministrazione potra' comunicare, mediante avviso sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, eventuali
modalita' di invio delle domande, sostitutive della procedura
suddetta.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare,
sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e i numeri
telefonici di reperibilita' (telefono fisso, telefono cellulare);
5) il luogo (domicilio o recapito) ove desidera ricevere
eventuali comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di
residenza;
6) l'indirizzo di posta elettronica (e-mail);
7) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art.
3 del presente bando, indicando l'istituto presso il quale e' stato
conseguito, nonche' la data ed il luogo;
8) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
9) di godere dei diritti civili e politici;
10) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle
mansioni di Assistente giudiziario, di cui al vigente ordinamento
professionale;
11) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
12) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare le
eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti;
13) di non essere stato destituito o licenziato a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetto
dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato;
14) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel
successivo art. 6, lettera b), per la quale intende effettuare
l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
15) l'eventuale possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini
dell'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai sensi del successivo
art. 6, lettera c):
a) aver svolto, con esito positivo l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
b) aver svolto, con esito positivo lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) aver completato con esito positivo il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte
dell'ufficio per il processo come indicato dall'art. 16-octies, comma
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
16) il possesso di eventuali titoli di riserva tra quelli
indicati all'art. 2 del presente bando, previsti dalla vigente
normativa per particolari categorie di cittadini;
17) il possesso dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all'art. 9 del presente bando.
E' fatto obbligo ad ogni candidato di comunicare le eventuali
successive variazioni della residenza o del luogo dichiarato nella
domanda di partecipazione, per ogni comunicazione relativa al
concorso, esclusivamente con le seguenti modalita': mediante invio
all'indirizzo di posta elettronica certificata
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it o a mezzo raccomandata ar
all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
I candidati che nell'espletamento delle prove di esame
necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, devono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere
comprovate, indicando gli estremi dell'apposita certificazione
rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali
tempi aggiuntivi.
Detti candidati, dovranno altresi' specificare nella domanda se
sono affetti da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento.
I predetti, successivamente all'invio della domanda, al fine di
consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e
gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al
concorso, dovranno comunque far pervenire all'Ufficio III - concorsi
e assunzioni della Direzione generale del personale e della
formazione, copia della certificazione indicata nella domanda di
partecipazione, con una delle seguenti modalita':
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio
all'indirizzo e-mail uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it;
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio
all'indirizzo di posta certificata
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it;
a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione, sara' nominata la commissione esaminatrice nel
rispetto di quanto previsto all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e
modificazioni ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 6 


Prove concorsuali e valutazione dei titoli


Il concorso si svolgera' mediante esami e valutazione dei titoli.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio
che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche.
a) Prove scritte.
Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita' e
con assegnazione dei punteggi di seguito indicati, e saranno cosi'
articolate.
La prima prova scritta consistera' nella somministrazione di n.
60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di
diritto processuale civile.
Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo
di 0,50;
ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15;
alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio.
Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30
punti.
La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 22,5/30.
La seconda prova scritta consistera' nella somministrazione di n.
60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di
diritto processuale penale.
Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo
di 0,50;
ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15;
alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio.
Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30
punti.
La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 22,5/30.
Le due prove si terranno in successione, senza soluzione di
continuita' e con un unico tempo di 150 minuti per il loro
svolgimento, con modalita' che verranno successivamente indicate ai
sensi dell'art. 7 del presente bando.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
In tal caso la commissione esaminatrice provvedera' alla
validazione di tali quesiti.
Il diario delle prove scritte sara' pubblicato con le modalita'
di cui al successivo art. 7 del presente bando.
b) Colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato
entrambe le prove scritte con i punteggi non inferiori a quelli
indicati alla precedente lettera a).
Il colloquio vertera' sulle stesse materie delle prove scritte
nonche' su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi
di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle
dipendenze della pubblica amministrazione.
Comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una
lingua straniera, a scelta del candidato, tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
In sede di prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza
dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse
mediante una verifica attitudinale di tipo pratico.
Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito
una votazione di almeno 21/30.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' pubblicato,
unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
c) Valutazione titoli.
Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione
esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del
possesso dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo
ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo,
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come
indicato dall'art. 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili.
La votazione complessiva finale e' determinata, secondo quanto
disposto dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove
d'esame.

                               Art. 7 


Diario delle prove scritte e modalita' di svolgimento delle prove


Fatta salva la facolta' stabilita dal successivo art. 8 del
presente bando, le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle
date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale - del 14 febbraio 2017, ovvero in quella alla quale la
stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Durante le prove di esame e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal
concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte muniti
di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e
della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema
informatico.
L'assenza dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
L'esito delle prove scritte sara' pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

                               Art. 8 


Prove preselettive


L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le
prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione siano superiori a cinque volte il numero dei posti
banditi.
La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto pubblico;
2) elementi di diritto amministrativo.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La
predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati
istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di tali
quesiti.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di
portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di
comunicare tra loro e con l'esterno.
Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal
concorso.
Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 14
febbraio 2017, sara' reso noto l'eventuale ricorso alla prova
preselettiva e saranno resi noti la sede, l'ora e i giorni in cui si
svolgera' detta prova, il numero di quesiti di ogni singola batteria
di questionari e la durata della prova d'esame nonche' i criteri di
attribuzione dei punteggi.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso),
nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificato all'ultimo posto utile.
Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi
direttamente alle prove scritte.
Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova
preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni
atto o provvedimento conseguente.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema
informatico.
L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.
L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di
legge.

                               Art. 9 


Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli


Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 e dell'art. 16-octies, commi 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a
parita' di merito, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
b) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato, dall'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.

                               Art. 10 


Termini per la presentazione dei titoli di riserva, di preferenza e
precedenza


I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far
pervenire all'Ufficio III - concorsi e assunzioni della Direzione
generale del personale e della formazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio orale, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al
precedente art. 2 nonche' di preferenza e precedenza di cui al
precedente art. 9, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata ar
all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma, ovvero con
posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata:
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a
data dell'Ufficio postale accettante.

                               Art. 11 


Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria


Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
A parita' di merito saranno applicate le disposizioni indicate
nel precedente art. 9.
Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione sara' approvata la graduatoria definitiva e
saranno dichiarati i vincitori del concorso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sara'
pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - e
da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.
Ai candidati dichiarati vincitori sara' inviata apposita
comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5 del presente bando.
All'esito della formazione della graduatoria saranno rese note le
sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando che
saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria
entro i termini di validita' della stessa, con modalita' che verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia, www.giustizia.it.
Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione si
riserva la facolta' di procedere alla copertura dei posti che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

                               Art. 12 


Assunzione dei vincitori


I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel profilo di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2
del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria.
Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del
comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione, comportera' la
decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula del
contratto.
La nomina in prova e l'immissione in servizio dei vincitori
saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego indicati dall'art. 3.

                               Art. 13 


Accesso agli atti del concorso


I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di
accesso agli atti puo' essere differito fino alla conclusione della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della
procedura stessa.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e
della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni, per le
finalita' di gestione del concorso e potranno essere trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della
formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 -
Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore del suddetto
Ufficio III.

                               Art. 15 


Norme di salvaguardia


Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia per l'apposizione del
visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonche' nel sito ufficiale del Ministero della
giustizia.

Roma, 18 novembre 2016

Il Direttore generale: Fabbrini

 

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