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LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Dottorato di ricerca in «Economia e diritto nell'ambito
delle relazioni internazionali» - XXV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.97 del 18/12/2009 |
Ente: | LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V" |
Località: | - |
Codice atto: | 9E008214 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/1/2010 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
( Decreto n. 558 ).
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente Statuto di autonomia della Libera Universita'
degli Studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3
marzo 2009;
Visto il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della
Libera Universita' degli Studi S. Pio V, in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Vista la delibera del Consiglio di Facolta' n. 80 dell'8 maggio
2009 di attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e
Diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la riunione del Senato Accademico della Libera Universita'
degli Studi «S. Pio V» del 29 maggio 2009 in cui e' stata disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno
2009, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato
di ricerca in Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni
internazionali;
Decreta:
Art. 1
Attivazione
E' attivato il XXV ciclo del corso di dottorato di ricerca (anno
accademico 2009/2010) in Economia e diritto nell'ambito delle
relazioni Internazionali.
Art. 2
Indizione del concorso
E' indetto il concorso pubblico, per esami ai fini
dell'ammissione, per l'anno accademico 2009/2010 (XXV ciclo) al
seguente corso di dottorato di ricerca: Economia e diritto
nell'ambito delle relazioni Internazionali di cui si indicano
afferenza, durata, posti e borse di studio messi a concorso.
Afferenza: Facolta' di Scienze Politiche; durata: 3 anni; posti
complessivi 4 di cui 2 con borsa di studio finanziata dall'Ateneo.
Senza borsa di studio n. 2 posti.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea specialistica o di diploma di laurea conseguito
secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 509, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'. Ai fini del predetto riconoscimento il
candidato dovra' farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la stessa con i documenti
utili al fine di consentire al collegio dei docenti la relativa
dichiarazione di equipollenza (tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo la normativa vigente).
Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro i
quali conseguiranno la laurea entro la data della prima prova
concorsuale del dottorato al quale s'intende partecipare. In tal caso
l'ammissione verra' disposta «con riserva» il candidato sara' tenuto
a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla commissione
giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la relativa
autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 4
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, compilate in carta
libera, a macchina o in stampatello, con firma autografa del
candidato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore della Libera
Universita' degli Studi S. Pio V - Ufficio Concorsi - Via delle Sette
Chiese, 139 - 00145 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata.
Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo,
esso s'intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di domande di concorso e/o di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o
comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:
1. il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il codice fiscale;
2. la propria cittadinanza;
3. la laurea posseduta, completa di titolo e data del
conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
4. le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale;
5. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
6. di trovarsi in regola riguardo agli obblighi militari;
7. di essere o meno titolari di assegno di ricerca;
8. di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio
docenti;
9. di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
10. di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
11. di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
conseguito in Italia o all'estero;
12. d'impegnarsi a non usufruire contemporaneamente, ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della
borsa;
13. d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8 del
presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale;
14. di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
contenute nel bando di concorso e nel Regolamento di Ateneo in
materia di Dottorati di ricerca;
15. di non essere iscritto ad altro corso di studio
universitario;
16. di non essere iscritto ad un master universitario e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove
risultasse vincitore del presente concorso;
17. il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale ed il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda, nonche' l'invio della domanda stessa oltre il termine di
scadenza sono motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ad eccezione di quanto previsto all'art. 3 del presente
bando.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei requisiti prescritti che la Libera Universita' degli studi S. Pio
V e' tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico n.
445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento con
provvedimento amministrativo motivato.
La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello allegato
al presente bando e deve contenere obbligatoriamente tutte le
dichiarazioni su indicate.
Ai candidati, la cui domanda e' stata dichiarata inammissibile,
sara' data comunicazione dall'esclusione del concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato dovra'
allegare i seguenti documenti:
a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido
documento di riconoscimento;
b) il curriculum vitae;
c) per i titolari di assegni di ricerca, il certificato di
conseguimento dell'assegno di ricerca;
d) per i cittadini italiani e per quelli stranieri che abbiano
conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di laurea
con l'indicazione degli esami sostenuti (o relativa
autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, per i soli cittadini comunitari)
tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e la dichiarazione di valore del titolo
conseguito all'estero rilasciate dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non
potranno essere considerate valide.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche', della legge
n. 68/1999 art. 16, comma 1, i candidati riconosciuti portatori di
handicap dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda di
ammissione ai concorsi, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale
riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla normativa vigente in materia di tutela
dei dati personali.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara'
disponibile sul sito internet dell'Ateneo www.luspio.it
Art. 5
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove una scritta
ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza
di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad
accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla
ricerca scientifica e riguardano argomenti propri della tematica
generale del dottorato.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione alla prova orale avverra' con le stesse modalita'
a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno 20 giorni
prima della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia ai termini di preavviso
espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso.
Art. 6
Commissione giudicatrice e relativi adempimenti
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
del Rettore della «Libera Universita' degli Studi S. Pio V», sentito
il Collegio dei docenti, sara' composta con le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 e art. 5, comma 4 e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del Regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, art. 7.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, la
commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data
del decreto rettorale di nomina.
In occasione della prima seduta la commissione procede alla
nomina del Presidente e del Segretario.
La commissione di concorso, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di:
prova scritta: 60 punti (minimo 40 punti per l'ammissione al
colloquio),
colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento).
I risultati della prova scritta sono affissi all'albo di Ateneo
contemporaneamente all'elenco degli ammessi al colloquio orale e
devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della
commissione.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione sara'
affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso la graduatoria generale di merito
sara' formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato nelle singole prove.
Eventuali casi di parita' di merito saranno regolati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria degli
idonei, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, sara' pubblicata sul sito internet www.luspio.it e
affissa all'albo generale di Ateneo.
Art. 7
Ammissione al corso
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli aventi diritto entro e non oltre un (1) mese dall'inizio del
corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
I candidati ammessi riceveranno invito tramite telegramma a
presentare formale domanda di accettazione ed iscrizione al corso di
dottorato. La domanda di iscrizione dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al successivo art. 8. Il vincitore che non
provvedera' ad iscriversi entro il termine stabilito sara'
considerato rinunciatario, perdendo irrevocabilmente il diritto
all'iscrizione ed in tal caso subentra il candidato che segue secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.
Art. 8
Domanda di iscrizione
I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'Ufficio
Dottorati di Ricerca - Via Cristoforo Colombo, 200 - 00145 Roma,
entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito
tramite telegramma, domanda d'iscrizione al corso di dottorato, in
carta libera, allegando:
a) fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite;
h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse
vincitore del presente concorso;
i) di non essere iscritto ad altro corso di studio
universitario;
j) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
che, per l'eventuale concessione di borsa di studio, non dovra'
essere superiore a Euro 10.561,54 - tale reddito si evince dalla
dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente di
assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo rigo «imponibile
IRPEF». Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale. Il suddetto requisito dovra' essere posseduto per
l'intero periodo del corso. L'eventuale superamento del limite
suddetto dovra' essere tempestivamente comunicato all'Ufficio
Dottorati dell'Ateneo;
k) di optare, in caso di ammissione a piu' dottorati per il
dottorato oggetto del presente bando;
l) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
m) di impegnarsi a richiedere al Collegio Docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
In relazione alle lettere c) e d) si potra' presentare una
autocertificazione - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -
riservandosi di consegnare, nel piu' breve tempo possibile, la
documentazione originale.
La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati
anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici e indirizzo di
posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN, ABI e
CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di studio (per i
borsisti).
Art. 9
Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi
Le borse di studio saranno attribuite in base alla graduatoria
della valutazione comparativa dei candidati ex art. 6 del presente
bando.
L'importo annuale di ogni singola borsa, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 13.638,36
(tredicimilaseicentotrentotto/36) ed e' assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata di cui all'art. 2, e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni ed integrazioni. La durata dell'erogazione della borsa
di studio e' pari all'intera durata del corso e sara' confermata
dalla verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal Collegio dei
Docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento
della stessa.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' in rate
bimestrali posticipate.
Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti l'importo della
borsa di studio e' aumentato nella misura non inferiore al 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero, tali periodi non possono
in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di
dottorato. La richiesta di cui sopra, presenta dal dottorando al
Collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al Rettore
e deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso
rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di
ricerca.
E' prevista la sospensione della frequenza al corso e
dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore ai trenta giorni. In questi casi la borsa di studio
relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere
corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i
tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita'
non svolta nel periodo predetto.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente
concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio
per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno
precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «Imponibile IRPEF». Alla determinazione del reddito concorrono
redditi di origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale.
L'erogazione della borsa di studio esclude nel modo piu'
categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con
l'Universita'.
Art. 10
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi, in qualunque momento, possono essere sospesi o
anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata
deliberazione unanime del Collegio dei docenti.
I dottorandi hanno l'obbligo di richiedere al Collegio Docenti
l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o
per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione.
Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di
servizio militare, su proposta del Collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo delle presenza previste comporta l'esclusione del dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.
Art. 11
Conseguimento titoli
Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per una sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla
commissione per l'esame finale.
Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate
in conformita' agli articoli 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della
tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e in caso di mancata attivazione, anche in altra
sede.
Il titolo e' rilasciato dal Rettore della Libera Universita'
degli Studi S. Pio V, che, a richiesta dell'interessato, ne certifica
il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo,
l'universita' cura il deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 12
Commissioni per il conseguimento del titolo
La commissione giudicatrice finale e' nominata dal rettore
sentito il collegio dei docenti ed e' composta da tre membri scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a
universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non
devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
Le commissioni devono completare, a pena di decadenza, i propri
lavori entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i
suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione,
escludendo i componenti decaduti.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003, sono trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.
Art. 14
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il Direttore Amministrativo, dott. Cristiano Nicoletti.
Sul sito internet www.luspio.it sono liberamente consultabili
tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle
commissioni giudicatrici e le relative scadenze.
Art. 15
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al Regolamento di Ateneo per il dottorato di
ricerca della Libera Universita' degli Studi S. Pio V.
Gli obiettivi formativi ed i programmi di studio del corso di
dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 dicembre 2009
Il rettore: Acocella
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