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LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in "Diritto ed economia nel sistema internazionale"
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 19/11/1999 |
Ente: | LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V" |
Località: | - |
Codice atto: | 099E9252 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/12/1999 |
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IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11
luglio 1980 recante norme per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione dei Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto lo statuto di autonomia della Libera Universita' degli studi
"S. Pio V", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20
novembre 1997;
Visto il regolamento didattico di Ateneo pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1997;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 recante
norme in materia di dottorato di ricerca;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 22 ottobre 1999 e
del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1999, con le quali
sono stati espressi i pareri favorevoli per il regolamento di Ateneo
in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 37 del 27 ottobre 1999 relativo
all'istituzione, per l'anno accademico 1999/2000, del corso di
dottorato di ricerca in "Diritto ed economia nel sistema
internazionale";
Vista la nota del 2 novembre 1999, prot. 509/Q, con la quale e'
stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica il decreto rettorale n. 37 suindicato;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto, per l'anno accademico 1999/2000, presso la Libera
Universita' degli studi "S. Pio V" di Roma, pubblico concorso, per
esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Diritto
ed economia nel sistema internazionale", che fruisce di tre posti.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione al dottorato - farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore della
Libera Universita' degli studi "S. Pio V", via delle Sette Chiese,
139 - 00145 Roma, redatta in carta semplice secondo il fac-simile
allegato al bando al concorso, va spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
L'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca nella domanda dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri deve essere indicato un recapito italiano o l'indicazione
della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) la denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza:
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo altri
corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento delle propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso la Libera Universita' degli
studi "S. Pio V", sede amministrativa del dottorato, nei locali che
verranno indicati, con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida;
f) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni
seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo dell'Universita'.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 8.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il
termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore
ovvero, per gli studenti comunitari e stranieri, diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
c) certificato di laurea con la relativa votazione;
d) dichiarazione (in carta libera) di non iscrizione ad una scuola
di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
f) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' delle
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
3) avere adeguata conoscenza delle lingua italiana;
g) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di studio
di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre
produrre autocertificazione di reddito presunto complessivo relativo
all'anno di godimento della borsa stessa.
Art. 10.
Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra'
conferita nei limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio.
I dottorandi vincitori di borse di studio conferite
dall'Universita' su fondi ripartiti sulla base di decreti del
Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n.
210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi, stabiliti nella misura di L. 1.500.000.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto dei Presidente dei
Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997.
Il pagamento delle borse e' subordinato all'avvenuto accredito dei
fondi a questo ateneo.
La sospensione o l'esclusione dal corso comporta, nel caso di
fruizione della borsa di studio, la restituzione delle rate
corrisposte con applicazione degli interessi di legge.
Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero che devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
Il dipendente pubblico ammesso al corso di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 14.
Al termine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di
ricerca.
Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna ed
inviato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
Roma, 2 novembre 1999
Il rettore: Leoni
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