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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di duecentoquarantacinque
allievi al primo anno del centottantatreesimo corso dell'Accademia
militare di Modena - Anno accademico 2001-2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 12/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0177
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme
sull'ammissione all'Accademia militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1987. concernente il
regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il
riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la
Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola
trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento del predetto concorso e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, concernente disposizioni in
materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella di selezione culturale venga ammesso per ciascun
corso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei
ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2001 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del
centottantatreesimo corso dell'Accademia militare di Modena nell'anno
accademico 2001/2002;
Considerato che, nel rispetto di detta aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia militare e' opportuno prevedere che tra i concorrenti
da ammettere alle prove concorsuali successive a quella della prova
di selezione culturale nel numero di volta in volta indicato nel
presente decreto quelli di sesso femminile non superino detta
percentuale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
duecentoquarantacinque allievi al primo anno del centottantatreesimo
corso dell'Accademia militare di Modena, cosi' ripartiti:
centosettanta al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni ed al corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali dell'Esercito, di cui:
centocinquanta a quello delle Armi;
venti a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
sedici al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
trentasei al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
ventitre al corso del Corpo di Amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza
di espressa indicazione, devono intendersi riferite ad entrambe le
categorie di concorrenti.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale del 20% dei posti messi a concorso
indicata nel decreto ministeriale 12 dicembre 2000 emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, citati nelle premesse. Pertanto, i posti disponibilti per detto
personale, calcolati per ciascun corso in base alla suddetta aliquota
percentuale, sono quarantanove, cosi' ripartiti:
trentaquattro al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni ed al corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali dell'Esercito, di cui:
trenta a quello delle Armi;
quattro a quello dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
tre al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
sette al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
cinque al corso del Corpo di Amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al primo anno del centottantatreesimo corso in numero
superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui aI successivo art. 15.
4. I concorrenti possono presentare domanda per uno solo dei
predetti corsi e non e' ammesso presentare domande per piu' corsi.
Per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
quello non indicato dal concorrente si intende scelto come seconda
preferenza.
I concorrenti aspiranti al corso del Corpo sanitario
dell'Esercito dovranno indicare la preferenza per l'eventuale
ammissione al corso di laurea in medicina, in chimica e tecnologia
farmaceutiche o in veterinaria.
Ai fini dell'assegnazione ai corsi si procedera' come indicato
nel successivo art. 15, comma 7.
5. I corsi avranno inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica
la graduatoria di ammissione ed avranno la durata di due anni
accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei
conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei
materiali e del Corpo di Amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno il corso di laurea in scienze strategiche,
negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo, di
durata quadriennale;
gli ammessi ai corsi del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
frequenteranno un corso di laurea in ingegneria, negli indirizzi,
elettronica, delle telecomunicazioni, meccanica, informatica, civile
ed edile, secondo la ripartizione stabilita dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, di durata quinquennale;
gli ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno, cosi' ripartiti, i seguenti corsi di laurea:
trentadue medicina e chirurgia, di durata sessennale;
due chimica e tecnologia farmaceutiche, di durata
quinquennale;
due medicina veterinaria, di durata quinquennale.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi di laurea sopra indicati,
qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito
di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di
concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria,
qualora ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, non
potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia, del diploma di laurea in chimica e tecnologia
farmaceutiche e del diploma di laurea in medicina veterinaria,
qualora ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito, non
potranno in ogni caso frequentare il corso per il conseguimento del
diploma di laurea gia' posseduto.
Infine:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione ai corsi avessero
sostenuto esami del corso di laurea che sono tenuti a frequentare,
una volta ammessi in Accademia, per conseguire il relativo diploma di
laurea, dovranno rinunciare agli esami universitari sostenuti.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Per ciascuno dei corsi di cui al precedente art. 1 le
categorie di concorrenti appresso indicate usufruiranno di riserve di
posti nella percentuale ed alle condizioni a fianco di ciascuna
indicate:
a) 20% a favore degli allievi delle Scuole militari
dell'Esercito, sempreche' abbiano riportato giudizio di idoneita' in
attitudine militare presso dette Scuole e conseguano al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 il diploma di maturita' classica o
scientifica;
b) 5% a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti dell'Esercito;
c) 20% a favore dei volontari in servizio permanente o in ferma
breve dell'Esercito. Le volontarie in ferma breve dell'Esercito
potranno ricoprire non piu' del 30% di detta percentuale.
2. In ciascun corso i posti riservati agli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito che non fossero ricoperti per insufficienza di
concorrenti idonei saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, secondo l'ordine della graduatoria, ai
concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fossero
alle armi nell'Esercito in qualita' di ufficiali inferiori o di
sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di
militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma. Qualora, a
seguito di detta devoluzione, tali posti risultassero ancora non
ricoperti si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma
4.
3. In ciascun corso i posti riservati ai provenienti dai
volontari in servizio permanente o in ferma breve dell'Esercito che
dovessero risultare non ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
provenienti dai ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito, e
viceversa. Qualora, a seguito di detta devoluzione, tali posti
risultassero ancora non ricoperti si applicheranno le disposizioni di
cui al successivo comma 4.
4. In ciascun corso i posti riservati ai provenienti dai ruoli
dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito che dovessero risultare
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri concorrenti
idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) (1) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1979 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso maschile;
a) (2) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il venticinquesimo alla data del 31
ottobre 2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1976 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
b) essere cittadini italiani;
c) essere celibi/nubili ovvero vedovi/vedove, anche se con
figli a carico.
Detto requisito non e' richiesto ai sottufficiali ed ai volontari
in servizio permanente;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Esercito;
f) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
g) aver conseguito o essere m grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
se sottufficiali, non essere stati dichiarati non idonei
all'avanzamento o avervi rinunciato.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e g), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 4. I requisiti medesimi devono
essere mantenuti fino alla ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iterformativo.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, preferibilmente sull'apposito modulo
(fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto), reperibile presso i distretti militari e le
stazioni Carabinieri;
firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore. Alla domanda dovra' inoltre allegare
l'atto di assenso, in carta semplice (fac-simile in allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto), redatto dal
sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore;
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentata a mano, direttamente al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Pertanto, non potranno essere
accolte domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le
domande spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle
presentate a mano.
I militari alle armi, compresi gli allievi delle Scuole militari,
dovranno presentare la domanda ai rispettivi reparti/enti di
appartenenza che provvederanno a trasmettere al sopracitato
indirizzo, immediatamente, a mezzo fax (0742/342208) l'elenco
nominativo dei concorrenti e, improrogabilmente, entro tre giorni
dalla data di presentazione, le domande di partecipazione al
concorso.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrarla, entro il
medesimo termine, anche tramite le Autorita' diplomatiche e consolari
che ne cureranno l'immediato inoltro al predetto Centro.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il corso (uno solo) per il quale intende concorrere.
Inoltre, sia per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, sia per quello del Corpo sanitario dell'Esercito, potra'
indicare l'ordine di preferenza. Per il corso del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito potra' invece indicare l'indirizzo di laurea
di preferita assegnazione, utile ai fini di quanto previsto nel
successivo art. 15.
Durante il tirocinio, comunque, i concorrenti saranno invitati a
sottoscrivere apposita dichiarazione allo scopo di confermare,
integrare o modificare:
per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, l'ordine di preferenza di assegnazione eventualmente
indicato nella domanda;
per i corsi del Corpo sanitario dell'Esercito, il corso di
laurea di preferita assegnazione;
per i corsi del Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
l'indirizzo di laurea di preferita assegnazione.
Della preferenza espressa in tale dichiarazione si potra',
eventualmente, tenere conto ai sensi del successivo art. 15;
c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, il Reparto/Ente
presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento
del concorso.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
e) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2000/2001.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Se
militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio,
il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale
presta servizio. Le comunicazioni inerenti al concorso saranno
inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando
di appartenenza, che dovra' esserne comunque informato a cura
dell'interessato. Qualora gia' collocato in congedo, le date di
inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito all'atto
del congedamento;
di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
qualora sia ammesso o sia stato ammesso a prestare servizio
civile, la data di inizio e l'Ente di servizio;
g) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
h) il possesso della cittadinanza italiana;
i) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
j) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale al
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' da sottoscrivere all'inizio del tirocinio;
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Prova di selezione culturale
 
1. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova di
selezione culturale. Detta prova avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera a) presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
Caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno (Perugia)
secondo il seguente calendario:
12 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "ABA" e "BAN";
12 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "BAO" e "BUZ";
13 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CAA" e "CEG";
13 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CEI" e "CRE";
14 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "CRI" e "DEL";
14 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "DEM" e "FAM";
15 marzo 2001, ore 09,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "FAN" e "GAZ";
15 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "GEA" e "KUZ";
16 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "LAA" e "MAI";
16 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "MAL" e "MES";
19 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "MET" e OZZ";
19 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "PAA" e "PIC";
20 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "PID" e "ROL";
20 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "ROM" e "SCO";
21 marzo 2001, ore 9,30 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "SCR" e "TOP";
21 marzo 2001, ore 15 - concorrenti il cui cognome inizi con
una lettera compresa tra "TOR" e "ZUZ".
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
2. La prova, di durata non superiore a centoventi minuti, che
sara' fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa, consistera' nella somministrazione di
almeno cento quesiti a risposta multipla, predeterminata o libera,
volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana,
anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di
argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di
geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno, inoltre,
l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il completamento di
frasi, la grammatica, la sintassi, sinonimi e contrari e deduzioni
logiche.
3. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare, per le prove che avranno inizio
alle ore 9,30, alle ore 8,30 e per quelle che avranno inizio alle ore
15, alle ore 14 dell'orario ufficiale.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 27
febbraio 2001, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 27 febbraio 2001 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
6. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova di
selezione culturale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero e di documento d'identita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato G, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a trenta punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo art.
13, comma 1, lettera a), provvedera' a formare graduatorie distinte
per ciascuno dei corsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 10, 14 e 15.
9. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 2 aprile 2001, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/4735.5941).

                               Art. 7.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 6, comma 8, e
secondo l'ordine delle medesime, entro i seguenti limiti numerici:
millesettecento per i corsi delle Armi e dell'Arma dei
trasporti e dei materiali;
centosessanta per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
trecentosessanta per il corso del Corpo sanitario
dell'Esercito;
duecentotrenta per il corso del Corpo di Amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato per ciascun
corso quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale
del 20% fissata nel decreto ministeriale 12 dicembre 2000, citato
nelle premesse, e precisamene:
trecentoquaranta per i corsi delle Armi e dell'Arma dei
trasporti e dei materiali;
trentadue per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
settantadue per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
quarantasei per il corso del Corpo di Amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle
graduatorie di merito per ciascun corso.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai
successivi articoli. 8 e 9, presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma tramite il Comando del Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 11, comma 1.
Salvo quanto indicato nel successivo comma 7, la mancata
presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita',
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette
prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05") - esercizio
obbligatorio.
salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20" , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40") - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato H al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato H al presente decreto.
Il medesimo allegato H contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e dei sergenti
dell'Esercito nonche' i volontari in servizio permanente e quelli in
ferma breve dell'Esercito con piu' di dieci mesi di servizio sono
esonerati dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati.
All'uopo, all'atto della presentazione presso il Centro, dovranno
esibire la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo secondo
il modello riportato nel gia' citato allegato H al presente decreto,
che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa
previste dalla pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento militare", ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni. La mancata
esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto
personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione
della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario
del reparto/ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui
risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui
al precedente comma 3.
I volontari in ferma breve dell'Esercito (comprese le volontarie
in ferma breve) con meno di dieci mesi di servizio nonche' gli
allievi delle Scuole militari dell'Esercito saranno sottoposti agli
esercizi obbligatori di cui sopra, rispettivamente, presso i reparti
di appartenenza e le scuole militari. All'uopo, all'atto della
presentazione presso il Centro, dovranno esibire la relativa
certificazione - rilasciata dal Comandante di Corpo secondo il
modello di cui al gia' citato allegato H al presente decreto - che
attesti il superamento di detti esercizi obbligatori. La mancata
esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto
personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione
della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario
del reparto/ente presso cui il concorrente presta servizio da cui
risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di efficienza fisica, ovvero del certificato di cui al precedente
comma 3.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 13, comma 1, lettera b).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti appartenenti alle predette categorie di effettuare,
qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al
solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia'
citato allegato "H" al presente decreto.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato H al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica secondo quanto indicato nel
precedente art. 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato quali ufficiali nell'Arma/Corpo prescelto.
2. A detti accertamenti non saranno sottoposti gli appartenenti
ai ruoli dei marescialli e dei sergenti dell'Esercito, i volontari in
servizio permanente ed i volontari e le volontarie in ferma breve
dell'Esercito qualora, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, esibiscano
specifica certificazione medica, redatta dal dirigente del servizio
sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo (modello in allegato M), attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per la commissione di sottoporre anche il concorrente
appartenente alle categorie sopraindicate agli accertamenti previsti
nel presente articolo.
3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e non
inferiore a m 1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito), raggiungibile con
correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio.
Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, la
commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni - solo qualora
i concorrenti non producano il relativo referto, come indicato al
successivo art. 11, comma 1, del bando.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine
sopra indicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del
test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3. L'accertamento dell'idoneita' verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
"non idoneo all'ammissione all'Accademia militare", con
l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui al precedente comma 3 ed ai quali sia
stato attribuito, secondo i criteri di cui al precedente comma 5,
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito
(AU).
Ai concorrenti giudicati "idonei" non verra' attribuito alcun
punteggio.
8. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
esiti di cheratotomia radiale; esiti di laser-terapia
correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti
lesioni corneali;
imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente.
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute
guaribili entro i successivi quarantacinque giorni e senza esiti
rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 7, la
commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 9 nonche',
qualora giudicati idonei, anche alla prova orale di cui al successivo
art. 10.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando del centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto
Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali, tramite
il Comando del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno, apposita comunicazione telegrafica.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali, tramite il Comando
del centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
comunichera' agli interessati che il giudizio di non idoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara'
espresso dalla Commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), a
seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo
dell'istanza, ovvero, solo qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
13. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i
concorrenti giudicati "idonei" la commissione provvedera' a definire
il profilo sanitario di cui al precedente comma 5. I concorrenti
dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura
della commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera e),
ad un accertamento attitudinale, finalizzato a valutare le qualita'
attitudinali e caratterologiche del concorrente.
Detto accertamento consistera' in una serie di prove - batteria
testologica e questionario informativo - ed in un'intervista di
selezione.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, sara'
valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come un soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono il soggetto.
Verranno, pertanto, indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 8.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 10, invece,
saranno sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
5. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da zero fino ad
un massimo di due punti, che sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15.
6. I concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di
cui ai precedente comma 2 - ammessi a sostenere tale accertamento con
riserva - qualora giudicati non idonei non saranno sottoposti agli
ulteriori accertamenti sanitari previsti dal precedente art. 8, comma
8.
7. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma e saranno forniti di vitto
e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

                              Art. 10.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 saranno iscritti,
a cura della commissione di cui al successivo art. 13, comma 1,
lettera a), in distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione
alla prova orale, una per il corso delle Armi e dell'Arma dei
trasporti e dei materiali, una per il corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, una per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito,
una per il corso del Corpo di Amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
nella prova di selezione culturale, nelle prove di efficienza fisica
e nell'accertamento attitudinale.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna graduatoria
saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo presso il Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Caserma
"Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2 - Foligno (Perugia):
i primi trecentocinquantasette aspiranti al corso delle Armi e
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, di cui almeno:
settantuno allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
diciotto tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
settantuno volontari dell'Esercito, di cui non piu' di
ventuno volontarie in ferma breve;
i primi trentaquattro aspiranti al corso del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito, di cui almeno:
sette allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
due tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
sette volontari dell'Esercito, di cui non piu' di due
volontarie in ferma breve;
i primi settantasei aspiranti al corso del Corpo sanitario
dell'Esercito, di cui almeno:
quindici allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
quattro tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
quindici volontari dell'Esercito, di cui non piu' di cinque
volontarie in ferma breve;
i primi quarantotto aspiranti al corso del Corpo di
Amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui almeno:
dieci allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
due tra marescialli e sergenti dell'Esercito.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopra indicati per ciascun
corso quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale
del 20% fissata nel decreto ministeriale 12 dicembre 2000, citato
nelle premesse, e precisamente:
cinquanta per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e
dei materiali;
cinque per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
dieci per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
sette per il corso del Corpo di Amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
In detti numeri dovranno essere conteggiate anche le volontarie
in ferma breve dell'Esercito.
4. In ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1 i
posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3
saranno devoluti con i criteri indicati nel precedente art. 2.
5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, a
parita' di merito, saranno preferiti in ciascuna graduatoria i
concorrenti in possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia'
citato allegato F al presente decreto.
6. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato G al presente
decreto.
7. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
senz'altro esclusi dal concorso.
8. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui ai successivi articoli 14 e 15.
9. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato G al presente decreto.
10. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 14 e 15:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. Fermo restando quanto indicato per le categorie di concorrenti
indicate nel precedente art. 7, comma 7, i concorrenti convocati
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e,
se idonei, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale,
all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
fisica;
certificato attestante la recente effettuazione, non oltre i
tre mesi, degli accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a
quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dalle
competenti autorita' sanitarie. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione, non oltre
i tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La
mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di sesso
femminile solo nei casi e per la finalita' indicati nel precedente
art. 8, comma 4);
atto di assenso, in carta semplice, conforme al gia' citato
allegato "B" al presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato
e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal
tutore, qualora non gia' allegato alla domanda di partecipazione al
concorso. La mancata presentazione di detto documento determinera'
l'esclusione del concorrente.
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
prodotte in originale o in copia conforme.
2. Tutti i concorrenti, compresi gli allievi delle Scuole
militari dell'Esercito, risultati idonei negli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, qualora nella domanda di partecipazione
al concorso abbiano dichiarato il possesso di titoli di preferenza
che danno luogo, a parita' di merito, all'applicazione dei benefici
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione delle
graduatorie di cui agli articoli 10, 14 e 15, dovranno consegnare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali presso il Comando
del selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, al
termine degli accertamenti, apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modello in allegato I), che
avranno avuto cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato
F al presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
3. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
documenti:
fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
militari).
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo
dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione (modello in allegato
C) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
se sottufficiali: dichiarazione (modello in allegato D) di
rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31
luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n.
1414;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in
allegato D) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
(modello in allegato E) di rinuncia al grado rivestito e di
proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
riiscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
5. Entro il primo mese a decorrere dalla ammissione alla
frequenza dei corsi regolari i vincitori, compresi i provenienti
dalle Scuole militari dell'Esercito, dovranno sottoscrivere e
presentare al comando dell'Accademia militare una dichiarazione
sostitutiva, secondo il modello in allegato L, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, concernente:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
b) i dati contenuti:
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
nel certificato di cittadinanza italiana;
nel certificato di godimento dei diritti politici;
nel certificato di stato libero (o nello stato di famiglia se
sottufficiali o volontari in servizio permanente).
I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto dell'ammissione
all'Accademia militare dovranno far vistare la loro firma apposta in
calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del comando dell'Accademia
militare, dovranno:
produrre copia del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, o certificato sostitutivo del medesimo.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali, da cui sara' tratta la copia,
dovranno essere autenlicate dal provveditore agli studi. In caso di
smarrimento o di distruzione del diploma originale gli allievi
dovranno presentare il relativo duplicato, ai sensi della legge 17
febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che e'
in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;
sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dalla quale risulti
che non sono iscritti presso alcuna universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni, all'atto della
richiesta da parte dell'Accademia militare, dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di copia della domanda per la prova di
selezione culturale, ovvero di lettera o telegramma di convocazione
per le prove di efficienza fisica, per le prove orali e per il
tirocinio, potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto o al comando Carabinieri, per ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
derivante dalla applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti militari potranno fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami fino ad
un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, per coloro per i quali
detto tetto e' applicabile.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per
la preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova di selezione
culturale.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice unica per la prova di selezione
culturale, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) la commissione per l'accertamento attitudinale;
f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al
termine del tirocinio.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
un docente di materie letterarie, membro;
due docenti di matematica, membri;
un docente, che potra' essere diverso in funzione della lingua
prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale
facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
C, posizione non inferiore a C/2, segretario senza diritto a voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un brigadier generale medico in servizio permanente
dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito, laureati in medicina e specialisti in psichiatria e/o
psicologia clinica che abbiano seguito apposito corso di formazione
in tecniche di indagine psicodiagnostica ovvero laureati in
psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in
psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno.
7. La commissione per la valutazione dei frequentatori al termine
del tirocinio, di cui al precedente comma 1, lettera f), operera'
nella composizione prevista dal regolamento per l'Accademia militare
e la Scuola di applicazione per la valutazione degli allievi
frequentatori dei corsi regolari.

                              Art. 14.
 
Tirocinio
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
nella prova orale di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
a), in distinte graduatorie di ammissione al tirocinio, una per il
corso delle Armi e dell'Arma dei trasporti e dei materiali, una per
il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, una per il corso
del Corpo sanitario dell'Esercito, una per il corso del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nell'accertamento psico-attitudinale, nella prova orale di
matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
e 7, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna graduatoria
saranno convocati al tirocinio:
i primi centonovantasei aspiranti al corso delle Armi e
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, di cui almeno:
trentanove allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
dieci tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
trentanove volontari dell'Esercito, di cui non piu' di dodici
volontarie in ferma breve;
i primi diciotto aspiranti al corso del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito, di cui almeno:
quattro allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
uno tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
quattro volontari dell'Esercito, di cui non piu' di uno
volontaria in ferma breve;
i primi quarantuno aspiranti al corso del Corpo sanitario
dell'Esercito, di cui almeno:
otto allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
due tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
otto volontari dell'Esercito, di cui non piu' di due volontarie
in ferma breve;
i primi ventisei aspiranti al corso del Corpo di
Amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui almeno:
cinque allievi delle Scuole militari dell'Esercito;
uno tra marescialli e sergenti dell'Esercito;
cinque volontari dell'Esercito, di cui non piu' di due
volontarie in ferma breve.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopra indicati per ciascun
corso quelli di sesso femminile non potranno superare l'aliquota
massima fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione
dell'art. 1, comma 6, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999,
n. 380 e precisamente:
trentanove per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e
dei materiali;
quattro per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
otto per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
cinque per il corso del Corpo di Amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
In detti numeri dovranno essere conteggiate anche le volontarie
in ferma breve dell'Esercito.
5. In ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1 i
posti eventualmente non ricoperti dai concorrenti appartenenti alle
categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 4
saranno devoluti con i criteri indicati nel precedente art. 2.
6. Nel caso in cui per uno o piu' corsi i concorrenti idonei da
ammettere alla frequenza del tirocinio fossero in numero inferiore a
quello previsto nel precedente comma 4, l'Amministrazione si riserva
la facolta' di ammettere al tirocinio, per il corso per il quale
partecipano, altrettanti concorrenti idonei iscritti nella relativa
graduatoria in base al punteggio assoluto piu' elevato.
7. Successivamente, potra' essere convocato al tirocinio, per
ciascun corso, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza, rispettando, ove possibile, la ripartizione
indicata nel precedente comma 4 e ferma restando la limitazione
indicata nel comma medesimo per i concorrenti di sesso femminile. In
caso contrario, si seguira' l'ordine della relativa graduatoria.
8. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e
qualora ammesse alla frequenza del centottantatreesimo corso
dell'Accademia militare dovranno essere nuovamente sottoposte a detto
test.
9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'Accademia militare inviare detti concorrenti all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che
non si siano aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti
fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento
medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
in qualita' di militari di truppa, se in congedo illimitato e
non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
congedo;
con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o
sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti, a cura degli enti di appartenenza, nella posizione di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
11. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio
permanente ed in ferma breve durante il tirocinio continueranno a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari.
13. Saranno senz'altro esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
continuative, che superino complessivamente la meta' della durata del
tirocinio medesimo.
14. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
dall'Istituto i frequentatori per i quali sia stato individuato
durante il tirocinio l'eventuale stato di tossicodipendenza o
tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria
militare.
15. Entro il primo mese dall'inizio del tirocinio sara'
effettuata una ripartizione provvisoria nei piani di studio e negli
indirizzi, laddove previsti. L'assegnazione definitiva sara'
stabilita con la graduatoria finale di ammissione ai corsi. In tale
sede l'iniziale ripartizione potra' essere eventualmente modificata,
fino alla concorrenza dei posti, sulla base delle percentuali e dei
criteri stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le
esigenze della Forza armata.
16. Il concorrente che non accetti l'assegnazione definitiva al
piano di studio o all'indirizzo assegnato sara' considerato
rinunciatario all'ammissione.
17. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
militari e scolastiche.
18. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla commissione di
cui al precedente art. 13, comma 1, lettera f), la quale formulera'
il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del
rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al
rilevamento comportamentale ed alla idoneita' ad affrontare gli studi
universitari.
19. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 15.
 
Graduatorie finali di ammissione ai corsi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 13,
comma 1, lettera a) in distinte graduatorie di ammissione ai corsi:
una per il corso delle Armi; una per il corso dell'Arma dei trasporti
e dei materiali; una per il corso del corpo degli ingegneri
dell'Esercito; una per il corso del corpo sanitario dell'Esercito;
una per il corso del corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nell'accertamento psico-attitudinale, nella prova orale di
matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle
prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
4. Le graduatorie generali di merito formate dalla commissione
esaminatrice, trasmesse dal comando dell'Accademia militare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare, saranno approvate con decreto dirigenziale.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza dei corsi regolari, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, i concorrenti idonei, fino a copertura dei posti di cui
all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall'art. 2 del decreto medesimo e del numero massimo dei
posti disponibili per ciascun corso per i concorrenti di sesso
femminile.
Stante l'autonomia di ciascuna graduatoria, la mancata ammissione
al corso prescelto esclude il transito agli altri corsi.
6. Qualora taluno dei posti riservati alle categorie di
riservatari non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti idonei,
si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 2
e 3.
7. Per il corso delle Armi e per quello dell'Arma dei trasporti e
dei materiali, ferma restando la precedenza determinata dalla
graduatoria di merito, l'assegnazione sara' effettuata, fino a
concorrenza dei posti disponibili, tenuto conto, ove possibile, delle
preferenze indicate da ciascun concorrente. Analogo criterio sara'
seguito per determinare l'assegnazione ai corsi di laurea previsti
per il corpo sanitario dell'Esercito ed agli indirizzi di laurea
previsti per il corpo degli ingegneri dell'Esercito.
8. Nel caso in cui per uno o piu' dei corsi di cui all'art. 1 del
presente decreto si verifichi insufficienza di concorrenti idonei e
per un altro o altri corsi si verifichi eccedenza di concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare, su proposta
dello Stato Maggiore dell'Esercito, potra' ammettere alla frequenza
del corso per il quale partecipano gli idonei iscritti nella relativa
graduatoria, fino a concorrenza del numero complessivo dei giovani da
ammettere al centottantatreesimo corso in base al punteggio assoluto
piu' elevato.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i concorrenti di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite di eta' previsto dal precedente art. 3, comma 1, lettera a)
(1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito, per gli
iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato
verranno acquisiti d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
1. L'amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia militare.

                              Art. 18.
 
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 
1. I concorrenti, compresi quelli delle Scuole militari
dell'Esercito, dovranno contrarre all'atto della presentazione in
Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi due
quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora
rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non
vengano comunque ammessi ai corsi. Ai sensi dell'art. 18 della legge
31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sara'
computabile per i concorrenti di sesso maschile nella ferma di leva.
2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in Accademia per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di
ammissione ai corsi in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati
in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi
all'Accademia.
3. I concorrenti che all'atto della presentazione in Accademia
per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno
collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale
ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati o aggregati
presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza
qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non
lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.
4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
5. Tutti coloro che saranno ammessi all'Accademia acquisiranno la
qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre
anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari
come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo
di ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di nove, dieci oppure undici anni
che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto
della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo art. 20.
7. Il tempo trascorso presso l'Accademia non e' computabile nella
ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma
volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato
determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio e
fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 6, della legge 24
dicembre 1986, n. 958.

                              Art. 19.
 
Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.

                              Art. 20.
 
Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei corsi delle Armi,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del corpo di amministrazione
e di commissariato dell'Esercito, del corpo sanitario dell'Esercito e
del corpo degli ingegneri dell'Esercito saranno nominati sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma
o del corpo di appartenenza, sempreche' i frequentatori:
dei corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito
assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di nove
anni;
del corso del corpo degli ingegneri dell'Esercito e del corso
del corpo sanitario dell'Esercito assumano l'obbligo di rimanere in
servizio per un periodo di dieci anni se la durata del corso legale
di laurea e' di cinque anni, ovvero di undici anni se tale durata e'
di sei anni.
2. Gli allievi nominati sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno e successivamente trasferiti al Comando
dell'Accademia militare per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2001
Il ten. gen.: Simeone

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