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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti, per
l'ammissione al 7° corso di aggiornamento e formazione professionale
di 315 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2007 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E01859 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/4/2007 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
Carabinieri);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego e successive modificazioni);
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Visto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006,
n. 255 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti
caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri);
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450
unita' da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%,
corrispondente a 315 posti, mediante un concorso interno per titoli
riservato agli Appuntati Scelti per l'ammissione ad un corso di
aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi,
che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%,
corrispondente a 135 posti, mediante un concorso interno per titoli
ed esame scritto riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai
Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con
almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli Appuntati Scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
Decreta
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per titoli, riservato agli
Appuntati Scelti, per l'ammissione al 7° corso di aggiornamento e
formazione professionale di 315 allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.
2. Fermo restando il numero complessivo di allievi vicebrigadieri
da immettere al corso di cui al precedente comma, 32 posti sono
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che ne facciano
esplicita richiesta nella domanda. Questi ultimi, in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati,
per l'impiego, presso una sede di servizio della provincia autonoma
di Bolzano.
3.Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, annullare, sospendere o
rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal concorso nonche' l'incorporazione dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione della legge di bilancio dello Stato o di ulteriori
disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso gli Appuntati Scelti che non
abbiano presentato, nell'anno 2007, domanda di partecipazione al
concorso di cui all'aliquota del 30% (art. 11, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198, come modificato dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 citato nelle premesse), e
che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di cui al comma 1 del successivo art. 3, rivestano tale grado
e:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 8;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei
all'avanzamento al grado superiore».
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla
data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo art. 8, 2° comma, saranno esclusi dal
corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di
diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche'
continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.
L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per
i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente
non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al
precedente comma 1, lettera a).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in
allegato 1, disponibile presso tutti i Comandi Carabinieri, e
presentate al comando del Reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 7 - comma 1, lettere a), c), d) ed f) - per i quali
intende ottenere l'attribuzione dei punteggi.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) raccogliere le domande da inviare al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento con le modalita' che verranno comunicate con
apposita circolare;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: «per partecipazione al concorso per l'ammissione al 7°
corso di aggiornamento e formazione professionale allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti» e matricolare;
c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
al precedente art. 1, e dei titoli di cui al successivo art. 7,
eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2;
e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a
ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi
confronti ed inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, secondo le disposizioni
che verranno successivamente impartite.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, la
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, potra'
provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di
Autorita' da questi delegata.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata,
sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
grado di Colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di
Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di
Brigadiere Capo, segretario.
Art. 7.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito sulle risultanze dei punteggi acquisiti
in relazione al possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella in
allegato 3:
a) per decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
«C» ed «E» alla pubblicazione SMD-G 010 «REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE UNIFORMI» Edizione 2002, fino ad un massimo di 6000
punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3, tenendo
presente che:
- per le medaglie e/o croci commemorative concesse per
effettiva partecipazione in teatro d'operazioni a missioni militari,
di pace o soccorso umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna
missione e' 700 (anche nel caso in cui siano state attribuite
entrambe le onorificenze). In presenza di piu' missioni, tale
punteggio potra' essere incrementato fino al massimo di 2.100 punti;
- in presenza di piu' decorazioni al merito per lungo
comando, o per lunga navigazione e lunga navigazione aerea, viene
attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di
maggior rilevanza;
b) per qualifiche superiori a «nella media» o giudizio
equivalente riportate in sede di valutazione caratteristica nel grado
di Appuntato Scelto nell'ultimo quinquennio o periodo inferiore se di
piu' recente promozione, fino ad un massimo di 5478 punti. Non
saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini
della valutazione caratteristica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 2006, n. 255 (Regolamento recante
modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei
carabinieri);
c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto fino ad un massimo di 3500 punti;
d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 3350 punti;
e) per l'anzianita' nel grado di Appuntato Scelto, 0,35 punti
per giorno fino ad un massimo di 1750 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1600 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale;
g) per l'anzianita' di servizio 0,05 per giorno di servizio
prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di
aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione) fino
a un massimo di 600 punti;
Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito,
preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 1,
comma 2 e successivamente, fino alla completa copertura dei posti,
sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati,
compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non
hanno trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi
ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da
poter essere individuati in caso di sostituzione.
2. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo
se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla
Commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione
comprovante);
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere a),
c), d) ed f), mentre quelli indicati alle lettere b), g) verranno
acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
3. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'
di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
4. La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale
Militare o Autorita' da lui delegata e i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria saranno dichiarati vincitori ed ammessi a
frequentare il 7° corso di aggiornamento e formazione professionale
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.
5. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
Art. 8.
Presentazione al corso
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito saranno avviati alla frequenza del 7° corso di aggiornamento e
formazione professionale della durata di tre mesi, che avra' inizio
nel mese di gennaio 2008. Il corso si svolgera' presso il 1°
Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri (Roma),
secondo i programmi riportati in all. 4.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita'
delegata, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati
idonei che seguono nella graduatoria. Analogamente si dovra'
procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di
posti prevista dall'art. 1, fissata dallo stesso articolo. La
Direzione Generale del Personale Militare, o autorita' delegata,
potra', comunque, autorizzare i vincitori - per comprovati gravi
motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza - a
differire la presentazione fino al 7° giorno dalla data di inizio del
corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
Art. 9.
Destinazione a fine corso
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di Vicebrigadiere
alla fine del corso.
La successiva destinazione di servizio avverra' secondo le
modalita' all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i
vincitori di concorso nella riserva di posti di cui al precedente
art. 1, comma 2.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 26 marzo 2007
Il direttore Generale
Generale di Corpo d'Armata
Rocco Panunzi
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