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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:099E6732
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:26/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994,
relativo all'individuazione dei settori scientifico disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze per l'espletamento delle
procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di
professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il
reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto rettorale n. 259, dell'8 marzo 1999, con cui e'
stato emanato il regolamento di ateneo per il reclutamento di
personale docente e ricercatore;
Visto il decreto legge n. 178 del 17 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia
deliberata dal Consiglio della facolta' di giurisprudenza nella
seduta del 1 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1999;
Accertato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' sono
coperti finanziariamente nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo
quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 25 gennaio
1999 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio
1999, in ordine alla riassegnazione del budget alle facolta', e alla
rideterminazione degli organici, in conformita' a quanto previsto
nell'art. 24 dello statuto dell 'Ateneo:
Decreta:
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
presso la sottoindicata facolta' e per il seguente settore
scientifico - disciplinare:
Facolta' di Giurisprudenza
Settore scientifico - disciplinare N02X
Diritto privato comparato posti 1.
Tipologia dell'impegno scientifico: ricerche sui temi del diritto
privato comparato, elaborate con specifica e corretta metodologia
comparativa sui principali problemi dibattuti nella tradizione
giuridica occidentale con particolare riferimento agli ordinamenti
dell'Europa continentale.
Tipologia dell'impegno didattico: insegnamento del diritto privato
comparato e dei sistemi giuridici comparati con peculiare
esplicazione della metodologia comparativa.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1,
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
compresa la presente presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato dovra'
compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di
cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), indicando
obbligatoriamente il codice fiscale. Tale domanda, debitamente
firmata (pena l'esclusione dalla procedura concorsuale), potra'
essere consegnata a mano - unitamente alla fotocopia del codice
fiscale e di un valido documento di riconoscimento - a questa
Universita' (via F.De Sanctis - 86100 Campobasso), entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale, o inviata, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, al rettore di questo Ateneo (via F. De Sanctis -
86100 Campobasso) entro il termine suindicato. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il
termine venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto
al primo giorno feriale immediatamente seguente.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena l'esclusione
dalla procedura di valutazione comparativa, con chiarezza e
precisione:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
codice fiscale;
facolta';
settore scientifico-disciplinare.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la loro
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e/o gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale
presentano la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente.
5) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) l'attuale qualifica rivestita e la sede dove prestano servizio.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Il candidato che non riveste la qualifica di professore associato
potra' indicare la disciplina, scelta all'interno del settore
scientifico disciplinare della procedura concorsuale, nella quale
intende sostenere la prova didattica.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata a
questa Universita'.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nel la domanda.
L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
all'amministrazione stessa, ma a disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che sono in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno
presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
Tutti gli elenchi di cui ai numeri precedenti devono essere
sottoscritti dal candidato.
I titoli devono essere prodotti in carta libera.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C.
I titoli possono altresi essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (allegato C),. La sottoscrizione della dichiarazione
puo' avvenire davanti al responsabile del procedimento; in caso
contario la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, i candidati stranieri
(intendendo per tali i cittadini degli stati membri dell'Unione
europea e quelli extracomunitari) compilano il modulo della domanda
(allegato B), fornito anche per via telematica
(http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm), con le modalita' e le
indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3 del presente bando, ad
esclusione dei punti 6) e 7).
I candidati devono inoltre dichiarare nella stessa domanda, sotto
la loro responsabilita':
1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3
(prima parte) e del punto 2) del presente articolo comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
forme di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 403/1998, compilando l'allegato C;
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando
l'allegato C. La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire
davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non
avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente
alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e
quelli residenti, limitatamente alle ipotesi in cui non possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono produrre i titoli in
originale ovvero in copia autenticata.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi, essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti
e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, nell'eventuale limite massimo indicato
all'art. 1 del presente bando, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate in copia con apposito plico a mezzo del servizio postale, con
raccomandata a.r., a ciascun componente della commissione
giudicatrice, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di
nomina della commissione medesima; varra' in questa ipotesi la data
di spedizione come consegna. Nello stesso termine il candidato deve
perentoriamente produrre le medesime pubblicazioni presso l'ufficio
protocollo (Universita' degli studi del Molise - via De Sanctis -
86100 Campobasso), che le smistera' nella sede di svolgimento del
concorso, con apposito plico raccomandato o consegnato a mano; in
quest'ultimo caso l'ufficio protocollo rilascera' apposita ricevuta.
Qualora il plico contenente le pubblicazioni venga inviato a mezzo
del servizio postale, con raccomandata a.r., varra' la data di
spedizione come consegna.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni
giudicatrici.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni - procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per la quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
autenticata oppure puo' comprovare, con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). La
sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al
responsabile del procedimento; in caso contrario deve essere
presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento
di riconoscimento.
La disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, si applica, oltre ai cittadini italiani,
anche ai cittadini della Comunita' europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva in parola qualora il
fatto sia certificabile da parte di soggetti pubblici e privati
italiani. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia e
quelli residenti, limitatamente all'ipotesi in cui non possono
utilizzare la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, devono produrre la
documentazione in originale o in copia autentica.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti la data, il luogo di
pubblicazione e l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione resa in
forma sostitutiva dal candidato sotto la propria responsabilita', ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (allegato C).
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tante copie di pubblicazioni, con
annesso elenco debitamente firmato, quante sono le procedure di
valutazione comparativa a cui partecipa.

                               Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore. L'Universita' comunica per iscritto agli
interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato
nella domanda.

                               Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi di sostituzione disposti dal rettore ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
rettorale di nomina delle commissioni medesime. Decorso tale termine
e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti
epistemologici raggiunti;
b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina a
concorso;
e) il grado e la qualita' comunicativa;
f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
g) la progressione nella maturita' scientifica;
h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo alla
complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e l'esperienza
del candidato;
i) la diffusione dei lavori scientifici;
l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia
identificabile il contributo dei singoli autori.
Le commissioni, nella motivazione collegiale, devono sempre
esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli
ulteriori summenzionati criteri, dei quali avranno ritenuto di
servirsi.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare
l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto
nel bando di concorso;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di
collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi
dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del
CCNL del comparto del personale delle universita', 1994/1997;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di
appartenenza del candidato.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato
sostengono, previa convocazione tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima, anche una prova
didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine
ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla
commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto
della lezione.
Sono esonerati dalla prova didattica i candidati che, all'inizio
dei lavori della commissione, risultino vincitori di concorsi a posti
di professore associato, i cui atti siano gia' stati approvati con
decreto ministeriale, ancorche' in attesa di nomina. Sono invece
tenuti a sostenere la prova didattica coloro che, gia' vincitori di
concorso a professore associato abbiano rinunciato alla nomina, e
coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per
professore associato si intende soltanto colui che rivesta tale
qualifica nelle universita' della Repubblica.
La prova didattica e' pubblica.
Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Ai fini di tale votazione ciascun commissario dispone di un massimo
di tre voti favorevoli.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 4 mesi dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle pubblicazioni alla commissione
stessa.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il predetto termine, secondo le modalita' di cui
all'art. 2 del regolamento di ateneo.
Il rettore con provvedimento motivato, adotta le procedure per la
sostituzione di alcuni componenti o dell'intero collegio, secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del regolamento di ateneo.

                              Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna al responsabile del procedimento degli atti concorsuali, la
regolarita' formale di questi ultimi, dandone comunicazione ai
candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il Consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei. ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto del rettore e decorre dal 1 novembre.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi del Molise
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

                              Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati potranno richiedere, entro tre mesi dalla data del
decreto rettorale di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa, con domanda da inoltrare al settore
personale docente, la restituzione, con spese a loro carico, dei
documenti e delle pubblicazioni inviate alla sede universitaria, in
relazione al presente bando di valutazione comparativa.
Decorso tale termine l'universita' disporra' del materiale secondo
le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
Documenti di rito per la nomina degli idonei
I candidati risultati idonei, chiamati dalla facolta' che ha
richiesto la procedura di valutazione comparativa, sono nominati con
decreto del Rettore ed invitati a produrre la documentazione
necessaria.
Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli idonei, se cittadini
italiani o di altro stato della Comunita' europea, pena la decadenza
dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente
documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del
concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo se cittadini italiani);
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
dei possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'idoneo che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello
Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere
b), c), d), e) e deve invece dichiarare in forma sostitutiva che
trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione
goduta alla data della dichiarazione stessa.
Il cittadino extracomunitario idoneo deve presentare nel termine di
trenta giorni sopracitato, pena la decadenza del diritto alla nomina,
i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica.
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui l'idoneo e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
Nomina degli idonei
La nomina in ruolo degli idonei decorre dal 1 novembre successivo
alla data del provvedimento di accertamento della regolarita degli
atti della valutazione comparativa.
Ad essi spettera' il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad ordinario da
parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di
ruolo ordinari.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del
quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Nel caso di mancata
concessione della proroga ovvero nel caso di giudizio nuovamente
sfavorevole, il docente sara' dispensato dal servizio.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il settore del
personale docente dell'Universita' degli studi del Molise e trattati
per le finalita' di gestione della procedura di valutazione
comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato idoneo.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Angela Tomaro - vice dirigente (IX
qualifica)-tel. n. 0874/4041.

                              Art. 16.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato anche per via telematica al sito
internet: http://www.unimol.it/html/docret/bando4.htm.>

                              Art. 17.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, nonche' il regolamento d'ateneo per il
reclutamento di personale docente e ricercatore.
Campobasso, 4 agosto 1999
Il rettore: Cannata
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