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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004 di
millecentottantacinque carabinieri effettivi in ferma quadriennale,
riservato ai volontari di truppa delle Forze armate.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.11 del 10/2/2004 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E00452 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/3/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della
Direzione generale della sanita' Militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;
Vista la legge 28 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote di percentuali massime di reclutamento del personale
femminile nell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2004;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004
di millecentottantacinque carabinieri effettivi in ferma
quadriennale, riservato ai volontari di truppa delle Forze armate
che:
congedati, abbiano concluso la ferma breve o prefissata senza
demerito;
alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata;
2. L'aliquota di percentuale massima di personale militare
femminile da immettere nel ruolo carabinieri in ferma quadriennale
dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2004 e' fissata nel 15%, ai
sensi del decreto ministeriale datato 9 maggio 2003.
3. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
ottocentosessantacinque per il personale proveniente
dall'Esercito;
centosettantotto per il personale proveniente dalla Marina
militare;
centoquarantadue per il personale proveniente dall'Aeronautica
militare.
I posti eventualmente non coperti verranno portati ad incremento
di quelli previsti per l'anno successivo e destinati al succitato
personale delle Forze armate, salvo quanto previsto dall'art. 11.
4. I posti a concorso di cui al precedente comma 1, potranno
subire variazioni in relazione alle vacanze organiche che si
dovessero verificare con l'incorporamento dell'aliquota programmata
con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, n. 66 datata 20 agosto 2002, nonche' in
caso di applicazione degli articoli 34 e 37 della legge n. 3 del
16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti al coniuge ed ai
figli superstiti, ovvero per i genitori e i fratelli, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio per effetto di
lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attivita'
operativa a causa di atti delittuosi commessi da terzi o
nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico. In
proposito, resta a carico dei candidati l'onere di verificare
eventuali variazioni ovvero ulteriori indicazioni concernenti il
numero dei posti a concorso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale del 20 febbraio 2004.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all'art. 1
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
d) non siano stati congedati d'autorita' per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n. 382, da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato;
e) siano in possesso del titolo di studio di diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
f) non siano incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato, per perdita del grado o retrocessione della classe, per
condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle
disposizioni sul matrimonio;
g) non siano stati destituiti dai pubblici uffici;
h) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
i) non siano stati condannati per delitto non colposo;
j) non siano imputati per delitto non colposo e non siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
k) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
l) abbiano riportato nell'ultimo documento caratteristico
redatto alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, qualifiche non inferiori a «nella media» o «rendimento
sufficiente» o giudizi equiparabili a dette qualifiche;
m) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche'
di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino alla data
dell'effettiva immissione in ferma quadriennale nell'Arma dei
Carabinieri.
3. I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
5. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre in ogni
momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei
candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto
di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la decadenza
dalla nomina.
Art. 3.
Presentazione delle domande, termine e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso, indicante anche
l'eventuale possesso dei titoli riferiti alle maggiorazioni di
punteggio ed alle preferenze previste dall'art. 4 dovra' essere
redatta esclusivamente su apposito modello, come da fac-simile in
allegato «A» al presente bando, disponibile presso i comandi stazione
Carabinieri ovvero sul sito www.carabinieri.it - Solo i residenti
all'estero potranno utilizzare un modello difforme purche' contenente
gli stessi dati;
La domanda, sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
presentata, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana:
a) per il personale alle armi, al comando di Corpo presso il
quale il candidato presta servizio. I comandi di Corpo provvederanno
a compilare anche la scheda in allegato «B» che, dovra' essere
trasmessa, unitamente alla domanda di concorso, entro tre giorni
dalla ricezione e con il mezzo piu' celere, al Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi, Viale di Tor di Quinto
n. 119, 00191 Roma;
b) per i candidati in congedo, presso il Comando stazione
Carabinieri nella cui giurisdizione il candidato ha la residenza, il
domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla al Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri, centro nazionale di selezione e
reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi, Viale di Tor di Quinto
n. 119, 00191 Roma, secondo le modalita' che saranno successivamente
impartite;
c) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' ad
inviarla al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, centro
nazionale selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi,
Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma.
I candidati in congedo residenti in Italia dovranno richiedere al
distretto militare o capitanerie di porto di appartenenza la
compilazione della scheda di cui all'allegato «C» che, a cura dei
diretti interessati, dovra' essere trasmessa entro il 22 marzo 2004 e
con il mezzo piu' celere, al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, centro nazionale selezione e reclutamento, ufficio
reclutamento e concorsi, Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma.
Per i candidati residenti all'estero, la compilazione della
suddetta scheda verra' richiesta d'ufficio dal Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri, centro nazionale selezione e reclutamento,
ufficio reclutamento e concorsi, Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191
- Roma;
3. Non sono consentiti altri tramiti, nemmeno di pubbliche
amministrazioni, nella trasmissione delle domande;
4. Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente
con dichiarazione sottoscritta (completa di copia fotostatica di un
documento di identita' dell'interessato):
ogni variazione di indirizzo;
ogni cambio di reparto di appartenenza;
eventuale congedamento o richiamo in servizio,
al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale
selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, Viale di
Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma;
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il titolare del trattamento e' il direttore del centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri.
Art. 4.
Formazione della graduatoria Titoli e precedenze
1. La commissione, nominata dal Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, procedera' alla valutazione dei titoli sulla scorta
della documentazione caratteristica e matricolare e di quella
prodotta dai candidati, al termine della quale verra' redatta la
graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) documentazione caratteristica: a ciascun candidato verra'
assegnato un punteggio per il rendimento in servizio durante la ferma
breve o prefissata, desunto dall'ultimo specchio valutativo o
rapporto informativo, per un massimo di punti 5, cosi' ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 5;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 3;
nella media o giudizio equivalente: punti 1;
Nel caso in cui l'ultimo documento caratteristico sia
costituito da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento
immediatamente precedente;
b) Titolo di studio: diploma di scuola media superiore: punti
1;
c) Durata del servizio: fino ad un massimo di punti 3 cosi'
ripartiti:
sino a tre anni di servizio: punti 1;
sino cinque anni di servizio: punti 2;
oltre cinque anni di servizio: punti 3;
d) Per la partecipazione ad operazioni fuori del territorio
nazionale per un massimo di punti 2, cosi' ripartiti:
sino a mesi quattro di permanenza: punti 1;
oltre mesi quattro di permanenza: punti 2;
e) Per i militari in possesso del brevetto di paracadutismo
militare: punti 0,50;
f) Per i candidati che abbiano conoscenza di lingue estere
accertata secondo standard NATO, punti 2 cosi' ripartiti:
conoscenza di una lingua: punti 1;
conoscenza di due o piu' lingue: punti 2;
g) Decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti,
cosi' attribuiti:
2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,3 per la croce di guerra al valor militare;
1,2 per l'encomio solenne;
1,1 per l'encomio o elogio;
1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto.
2. A parita' di punteggio e' data la precedenza:
a) agli orfani di guerra ed equiparati;
b) ai figli di decorati al valor militare;
c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere;
d) al piu' giovane di eta'.
3. I titoli indicati nei precedenti commi 1 e 2 saranno ritenuti
utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
domanda in all. «A»;
4. Con decreto del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La
graduatoria sara' pubblicata sul sito Internet www.carabinieri.it
>
Art. 5.
Procedura selettiva
I candidati a seguito della formazione della graduatoria di cui
all'art. 4, verranno convocati per essere sottoposti agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali di seguito indicati,
nell'ordine della graduatoria stessa per ciascuna Forza armata;
a) Per i candidati in servizio:
l'accertamento psico-fisico sara' svolto a cura delle
infermerie dei comandi di Corpo di rispettiva appartenenza i quali
dovranno verificare il possesso dei requisiti prescritti per
l'arruolamento quale volontario/a in ferma breve o prefissata secondo
le modalita' indicate dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
e relative direttive tecniche;
L'esito di tale accertamento dovra' essere certificato con
apposita documentazione indicante il «coefficiente» assegnato al
candidato/a per ciascun apparato somato funzionale, da inviare al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento, ufficio reclutamento e concorsi che
provvedera' ad escludere dal concorso i candidati a carico dei quali
sia stata accertata la non idoneita';
l'accertamento attitudinale verra' svolto dal Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
Per i militari in congedo, gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, di cui agli articoli 6 e 7, saranno svolti a cura del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 5, lettera b), saranno
sottoposti, presso il Centro nazionale selezione e reclutamento, agli
accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche, da
parte di un Collegio medico, il cui giudizio e' definitivo, composto
da tre ufficiali medici, che si avvarra' della collaborazione di
personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da
medici specialistici convenzionati, al fine di accertare il possesso
dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di
carabiniere.
Tali accertamenti comprenderanno anche:
una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m 1,65 per
gli uomini e m 1,61 per le donne;
un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3
diottrie anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
diottrici).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
esibire referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico
del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti sanitari;
presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura pubblica o privata convenzionata entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C».
Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e relativa direttiva tecnica, con successive
modificazioni ed integrazioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente»
uguale o superiore a «2» per psico-PS e 3 per costituzione-CO,
apparato cardiocircolatorio-AC, apparato respiratorio-AR, apparati
vari-AV, apparato osteo artro muscolare superiore-LS, apparato osteo
artro muscolare inferiore-LI, vista-VS, udito-AU, (fermo restando i
requisiti del presente bando);
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso
un ospedale militare;
imperfezioni ed infermita', comunque incompatibili con
l'espletamento del corso e con il servizio quale carabiniere.
3. Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre giorni
feriali escluso sabato e festivi.
4. Prima di eseguire la visita medica generale, tutti i candidati
saranno sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico;
endocrinologico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
odontostomatologico;
analisi delle urine completo;
analisi del sangue.
Le concorrenti inoltre saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico.
5. In caso di positivita' del test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
6. L'esito dell'accertamento sanitario verra' comunicato con uno
dei seguenti giudizi:
idoneo;
non idoneo, con indicazione della relativa diagnosi.
Tale giudizio e' definitivo.
I concorrenti non idonei verranno esclusi dal concorso.
Art. 7.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i candidati verranno
sottoposti a verifica della idoneita' attitudinale al servizio
nell'Arma dei Carabinieri quale carabiniere effettivo, con
l'attribuzione di un coefficiente attitudinale da 1 a 9, con
riferimento alle risultanze degli specifici accertamenti effettuati,
che non concorrera' alla formazione della graduatoria di merito.
2. I candidati che avranno riportato un coefficiente inferiore a
4 verranno esclusi dal concorso.
3. L'esito dell'accertamento attitudinale e' definitivo e verra'
comunicato ai candidati seduta stante con apposito provvedimento.
Art. 8.
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
1. I concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 sono esclusi dal concorso, in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri.
2. L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
3. Si evidenzia, altresi', che non e' possibile per alcun motivo
anticipare o differire ad altra data gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali e che, quindi la mancata presentazione nel giorno e
nell'ora stabilito comportera' necessariamente l'esclusione dal
concorso.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovuta a cause non imputabili a propria inadempienza.
Art. 9.
Mantenimento dei requisiti
Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
di quello di cui al comma 1, lettera c) e, in caso contrario, saranno
dichiarati decaduti, con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento.
Art. 10.
Arruolamento e nomina a carabiniere
1. Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati
in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno
invitati a presentarsi alla Scuola allievi carabinieri di Roma e
assegnati ad un battaglione allievi carabinieri, per la frequenza del
relativo corso di istruzione.
2. I candidati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al comando della
Scuola allievi carabinieri di Roma, via Carlo Alberto Dalla Chiesa
n. 3, 00192 Roma, la seguente documentazione, ovvero dichiarazione
sostitutiva, secondo lo schema in allegato «D»:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana.
3. L'amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
dirigente del Servizio sanitario verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
servizio nell'Arma.
4. A mente dell'art. 3 del comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovate nelle condizioni di cui al comma 2 del
citato decreto - dovranno essere risultati idonei a tutti gli
accertamenti previsti all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso con provvedimento del signor comandante generale.
5. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
certificato plurimo delle vaccinazioni;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
6. I candidati ammessi che non si presenteranno alla Scuola
allievi carabinieri di Roma entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti
nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 4 che siano stati giudicati idonei agli accertamenti di cui
agli articoli 6 e 7.
Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
comprovati motivi, da preavvisare tramite stazione dei Carabinieri
competente per territorio - a differire la presentazione fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso.
7. I candidati provenienti dal congedo utilmente collocati in
graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi,
previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale nell'Arma
dei Carabinieri.
Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio
vincitori del concorso trovano applicazione le norme contenute
nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
Gli stessi vengono assunti in forza dalla Scuola allievi
carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
8. Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,
previo superamento degli esami, conseguono la nomina a carabiniere
allievo e sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria
finale, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
Art. 11.
Proroga dei termini di validita' della graduatoria
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui all'art. 4 per analoga procedura di reclutamento
da avviare entro diciotto mesi dall'approvazione della graduatoria
stessa e fatto salvo il possesso dei requisiti dal presente bando di
concorso.
Art. 12.
Spese di viaggio
Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi connessi agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche'
all'incorporamento. I candidati in congedo, muniti di lettera di
convocazione, potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto o al comando stazione Carabinieri di
appartenenza per ottenere il rilascio delle credenziali al fine di
fruire della agevolazione ferroviaria prevista, mentre i candidati in
servizio, per ottenere la suddetta agevolazione, dovranno rivolgersi
al comando di appartenenza.
La licenza straordinaria per esami militari e' limitata ai giorni
di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente
non sostenesse le prove per cause dipendenti dalla sua volonta', la
suddetta licenza straordinaria sara' computata come licenza ordinaria
dell'anno in corso.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 30 gennaio 2004
Il comandante generale: Bellini
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