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BANCA D'ITALIA
3 Assistenti per l'area romana - selezione riservata agli iscritti
nell'elenco dei disabili disoccupati della Provincia di Roma (Legge
68/1999).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.80 del 14/10/2014 |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E04627 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/11/2014 |
Tags: | Categorie protette |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Art. 1
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d'Italia indice una selezione locale, ai sensi dell'art.
7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'assunzione di 3
Assistenti riservata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della
citata legge. I selezionati verranno assegnati esclusivamente alle
strutture dell'area romana.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Iscrizione nell'elenco dei disabili disoccupati, di cui
all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuto dalla Provincia di Roma.
2. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, o titolo equipollente, conseguito con una votazione di
almeno 80/100 o 48/60.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 80/100, riconosciuti
equipollenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopra indicato
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
3. Eta' non inferiore ai 18 anni.
4. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
5. Idoneita' fisica alle mansioni.
6. Godimento dei diritti politici.
7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell'Istituto.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti.
8. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
9. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande. Il possesso del requisito di cui al punto 9 viene verificato
durante la prova del concorso. L'equipollenza del titolo di studio e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento della prova di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando.
Art. 2
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
presentata entro il termine perentorio delle ore 18:00 (ora italiana)
del 13 novembre 2014 utilizzando esclusivamente l'applicazione
disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo
www.bancaditalia.it. L'iter di presentazione della domanda prevede
una preventiva fase di registrazione che si concludera' con l'invio
di una e-mail di conferma della registrazione da parte del sistema
informatico della Banca d'Italia. Il candidato, ricevuta detta
e-mail, potra' accedere all'applicazione per la compilazione della
domanda.
Per eventuali problemi riscontrati nella fase di registrazione e'
disponibile dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8:00 alle ore 18:00 un
servizio di assistenza al numero 0647924792.
Tenuto conto del tempo necessario per completare l'iter di
registrazione, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la
propria candidatura.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine richiamato, non permettera'
piu' l'accesso e l'invio della domanda.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda on-line mediante sottoscrizione di
un'apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa
esibizione di un documento (cfr. art. 5). Le eventuali difformita'
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli
interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate tramite pubblicazione
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali, alla mancanza di chiarezza
nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o tardiva
segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell'indirizzo
medesimo.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato
possesso di uno o piu' requisiti previsti per la partecipazione al
concorso.
L'ammissione alla prova avviene previa verifica, presso il
competente Centro per l'impiego, dell'iscrizione nell'elenco dei
disabili disoccupati della Provincia di Roma e con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso degli altri requisiti di partecipazione
al concorso nonche' dei titoli dell'eventuale preselezione di cui al
successivo art. 3.
La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il
provvedimento di esclusione.
Solo i candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla
specifica condizione di disabilita', ad ausili per lo svolgimento
della prova di concorso (ex art. 20 legge n. 104/1992 e art. 16,
comma 1, legge n. 68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» della
domanda on-line. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e
selezioni esterne (e-mail personale.concorsi@bancaditalia.it). Sulla
base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie della
Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la
concessione dei richiesti ausili.
Art. 3
Preselezione per titoli
Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione al concorso superiore alle 150 unita', la Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della
procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 150 candidati da ammettere alla prova di
cui al successivo art. 4. A tal fine l'Amministrazione della Banca
provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta
sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande (13 novembre 2014):
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con votazione rientrante nelle seguenti classi di
punteggio ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 80/100 a | | da 48/60 a | |
| 84/100 | ovvero | 50/60: |punti 1,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 85/100 a | | da 51/60 a | |
| 87/100 | ovvero | 52/60: |punti 2,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 88/100 a | | da 53/60 a | |
| 90/100 | ovvero | 54/60: |punti 3,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 91/100 a | | da 55/60 a | |
| 94/100 | ovvero | 56/60: |punti 4,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 95/100 a | | da 57/60 a | |
| 97/100 | ovvero | 58/60: |punti 5,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
| da 98/100 a | | da 59/60 a | |
| 100/100 | ovvero | 60/60: |punti 6,00 |
+---------------+-------------+-------------+-----------+
b) Patente europea/internazionale del computer (ECDL/ICDL
European Computer Driving Licence/International Computer Driving
Licence). - punti 1,50
Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare
si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art.
2. Verra' preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti a) e b).
I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo art.
4 i candidati classificatisi nelle prime 150 posizioni nonche' gli
eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
L'ammissione alla prova non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre
alla formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di
merito del concorso.
I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale
preselezione, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova,
vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it entro il mese di gennaio 2015. Con le
medesime modalita', viene pubblicato il calendario delle prove. Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.
Art. 4
Commissione di concorso. Prova d'esame
La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di
sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova orale sul programma
allegato e si svolgera' a Roma presso i locali della Banca d'Italia
di Via Otricoli, 41.
La prova viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 100 punti e si intende superata da parte dei candidati che
conseguono una votazione di almeno 60 punti.
I risultati dei candidati che abbiano sostenuto la prova vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
Art. 5
Adempimenti per la partecipazione alla prova
Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di carta
d'identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Art. 6
Graduatorie
La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dal candidato
nella prova.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla
graduatoria di merito e a eventuali titoli di preferenza, rilevanti
per la Banca d'Italia (1) , dichiarati nella domanda. La graduatoria
finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale
pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei
seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria finale entro 2 anni dalla data di approvazione della
stessa.
(1) Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
Parte II, art. 15, comma 3: «Nelle graduatorie per l'assunzione
dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le
precedenze e le preferenze stabilite da disposizioni di legge
vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la
qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente o ex
dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio
prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca
deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di
dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della
Banca; di figlio di pensionato o di dipendente».
Art. 7
Adempimenti per l'assunzione
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nell'ambito delle verifiche del possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, sono comprese anche le
dichiarazioni relative all'esistenza o meno di condanne penali, di
sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione
a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
Art. 8
Visita medica propedeutica all'assunzione
La Banca d'Italia sottopone gli elementi da assumere a visita
medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1,
punto 5.
Art. 9
Nomina e assegnazione
Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale
comunicheranno alla Banca d'Italia un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni.
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in
esperimento, nel grado di Assistente e, se riconosciuti idonei al
termine dell'esperimento, che ha la durata di sei mesi, conseguono la
conferma nel grado con la medesima decorrenza del provvedimento di
nomina. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento e'
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. n. 174/1994, recante norme «sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro»
presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio
presso la struttura dell'area romana che viene loro assegnata, entro
il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine
sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la struttura
assegnata entro il termine prescritto decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione della selezione e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che
saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 7, comma 2, sono
trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in
qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del
Servizio Risorse umane.
Art. 11
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e' il Capo
pro tempore di tale Servizio.
IL DIRETTORE GENERALE: S. ROSSI
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