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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di undici unita' di personale - VI
livello professionale - collaboratore tecnico enti di ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 27/11/2007
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:07E08062
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:27/12/2007
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                         IL VICE PRESIDENTE
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed in
particolare l'art. 35, comma 5-bis per la sede di prima destinazione;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001 come
integrato dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236
recante «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve».
Visto il «Regolamento del personale del Consiglio nazionale delle
ricerche» D.P. CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 61 in data
11 maggio 2005 concernente le procedure di reclutamento in
conformita' con le disposizioni del Regolamento del personale;
Visto il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno
2005 «Attuazione degli articoli 5 e 11 del regolamento del
personale», come integrato con decreto del Presidente n. 66, prot.
2240 in data 12 ottobre 2005;
Visto il CCNL del comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione vigente ed in particolare l'art. 5, comma 3;
Visto il comma 645 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge
Finanziaria 2007);
Esperite le procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001;
Visto il Piano triennale di attivita' del CNR 2007-2009,
approvato dal MUR con nota n. 597 in data 4 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del CNR n. 125
in data 11 luglio 2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
3 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto, ai sensi del comma 645 della legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi undici posti di sesto livello professionale
profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, articolati in
Posizioni secondo le indicazioni specifiche di cui all'allegato a)
che costituisce parte integrante del bando.
2. Pena l'esclusione, la partecipazione e' consentita per non
piu' di due posizioni.
3. Qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 56, comma 5
del regolamento di organizzazione e funzionamento procedere ad
interventi di riorganizzazione l'Ente potra' disporre l'assegnazione
dei vincitori ad una sede di lavoro diversa rispetto alla Posizione
per la quale hanno concorso.
4. L'effettiva assunzione sara' condizionata ai limiti posti
dalla legge Finanziaria vigente e ai provvedimenti applicativi che
saranno conseguentemente emanati.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso dello specifico diploma di istruzione secondaria
di secondo grado come indicato nella ripartizione di cui all'allegato
a). Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito un
titolo di studio all'estero dichiarato «equivalente» dalle competenti
autorita' scolastiche italiane o comunque che abbiano ottenuto detto
riconoscimento secondo la vigente normativa in materia (art. 38,
decreto legislativo n. 165/2001). E cura del candidato dimostrare la
suddetta «equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca, pena l'esclusione ovvero della dichiarazione di aver
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime
disposizioni e che sono in corso le relative procedure;
b) lo svolgimento di attivita' di natura tecnica in settori
inerenti alle competenze specifiche indicate nell'allegato a);
c) la conoscenza della lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione di cui all'allegato a), da valutarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma autografa del
candidato;
c) la cui domanda non contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), e);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu' di
due Posizioni nell'ambito del presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' disporre
in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione
siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato b), ed
indirizzata al Consiglio nazionale delle ricerche - D.C.S.G.R. -
Ufficio concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185
Roma, potra' essere presentata per l'accettazione direttamente
all'Ufficio competente per l'accettazione postale dal lunedi' al
venerdi', dalle ore 8 alle ore 19, o inviata con servizio postale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale
termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intendera'
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto
verra' rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile
anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute al
CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione
di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro, a data dell'ufficio
postale accettante.
Sulla busta contenente la domanda dovra' essere apposta la
dicitura «contiene domanda di partecipazione al concorso - bando
n. ....- posizione - codice di riferimento
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato b), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando, posizione di cui all'allegato a), esatto
codice di riferimento;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l'informatica di base;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
m) eventuali elementi utili ai fini dell'applicazione
dell'art. 5 comma 3 del CCNL vigente;
n) di non avere presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, a piu' di due posizioni;
o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge
n. 68/1999, del decreto legislativo n. 215/2001 e del decreto
legislativo n. 263/2003 ed i titoli di precedenza e preferenza
posseduti, da far valere a parita' di valutazione previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
per come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 693/1996, dei predetti titoli deve essere fatta espressa
menzione pena la non valutazione dei medesimi;
p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
q) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
s) di accettare l'eventuale cambio della sede disposto
dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 3 del presente bando.
3. La firma autografa in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i
rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti e gli altri
titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' eventualmente esercitata
che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile
produrre ai fini della valutazione;
c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli
di cui al precedente punto b);
d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di cinque, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i piu' significativi
ai fini della valutazione;
e) elenco in sei copie dei rapporti tecnici e/o pubblicazioni e
dei brevetti di cui al precedente punto d);
f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a), b), c), e).
I documenti, titoli, rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i
brevetti di cui al presente art. 4, comma 4, lettere b) e d) dovranno
essere prodotti secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato mod. C), resa ai sensi
dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
mod. C) in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(allegato mod. C) ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, per comprovare tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il curriculum potra' essere valutato solo se compilato quale
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, e contenere tutti gli
elementi utili per la valutazione; in questo caso il curriculum
dovra' essere sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa
annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali
il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato
da fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui ai
mod. C dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica gia' citato,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli
prodotti in modo difforme alle modalita' sopraindicate non potranno
essere valutati.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si
applicano ai cittadini dell'Unione europea. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
5. Ai documenti, ai titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altresi', specificare nella
domanda ammissione di quale ausilio necessitino in relazione al
proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove concorsuali.

                               Art. 5.
Commissioni di concorso
1. Nell'ambito del presente bando le Commissioni giudicatrici
sono nominate per ogni Posizione di cui all'allegato a) con decreto
del Presidente del CNR e sono costituite da tre a cinque membri
effettivi e due supplenti, le composizioni delle commissioni sono
pubblicate sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it>(vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modificazioni
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna Commissione conclude la procedura concorsuale entro
quattro mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo
art. 6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio
concorsi e borse di studio del D.C.S.G.R. puo' prorogare il predetto
termine per una sola volta e per non piu' di due mesi. L'inosservanza
di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla
Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al
Presidente del CNR ( art. 11 - decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994).

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la
sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2-bis Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede
alla verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 2
lettera a) e b);
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a),
massimo punti 25. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare specificamente l'attivita' di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), le pubblicazioni ed i rapporti tecnici e/o brevetti non
compresi nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 4, lettera b), massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico e/o brevetti.

                               Art. 7.
Esami
1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta in lingua italiana diretta ad accertare le
conoscenze del candidato sugli argomenti indicati nell'allegato A)
del bando di concorso;
b) una prova pratica diretta ad accertare le conoscenze del
candidato sugli argomenti indicati nell'allegato A) del bando di
concorso;
c) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti
tecnici di ordine generale e specifico della Posizione di cui
all'allegato A) prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta,
del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova
orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e
straniera/e e dell'informatica.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 20 punti per la
prova scritta, 20 punti per la prova pratica e di 20 punti per la
prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte e pratica sono
comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno
quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono
sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica
non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna
di esse.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 14/20 nella prova scritta e
14/20 nella prova pratica.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 14/20 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova,
elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
12. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito per ciascuna Posizione ottenuta sommando i punteggi conseguiti
nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame ed indica
il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti messi a concorso,
nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno conseguito il piu'
elevato punteggio finale; non trova applicazione ai fini
dell'attribuzione del punteggio finale complessivo il dispositivo di
cui all'art. 7 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994.

                               Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito, espressamente indicati in domanda, devono far pervenire al
Responsabile del procedimento di cui all'art. 13 del presente bando
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti altresi' il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano
prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suddetto.
2. E tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 9.
Regolarita' degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei
vincitori
1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e borse di studio con
proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna
degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli
atti medesimi e, verificata la regolarita' del procedimento, approva
con proprio provvedimento le graduatorie di merito per ciascuna
posizione e nomina il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti
messi a concorso per ciascuna di esse secondo la vigente normativa
nonche' la graduatoria degli idonei. Il suddetto provvedimento sara'
pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sara'
data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e da tale data decorrera' il termine per le
eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al sesto livello professionale - collaboratore tecnico
enti ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente CCNL del Comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della
durata di tre mesi.
4. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.

                              Art. 10.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del
provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono
chiedere all'Ufficio concorsi e borse di studio - DCSGR, con spese di
spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti
presentati in originale. Tale restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Il CNR provvedera' a detta restituzione mediante posta ordinaria in
contrassegno; modalita' diverse devono essere richieste espressamente
dal candidato.
2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio concorsi e borse di
studio - DCSGR non e' piu' responsabile della conservazione e
restituzione della documentazione e procedera' al macero del suddetto
materiale.

                              Art. 11.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
1. Il/i vincitori/e, cittadini dell'Unione europea, devono
presentare entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la
seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel
caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata
copia della dichiarazione di «equivalenza» rilasciata dalla
competente autorita' italiana);
b) certificato di idoneita' fisica all'impiego, rilasciato
dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un medico militare
o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il
termine di cui al comma 1, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' nello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
e) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego
come indicato nel punto 1, lettera b).

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che 1 riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche nella persona del Dirigente
dell'Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione centrale
supporto alla gestione delle risorse.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di
studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse
- Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 - Roma (tel. 0649932172-fax
0649933852).

                              Art. 14.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in
via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (vedere
sezione lavoro).

                              Art. 15.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono
in quanto applicabili, in considerazione del decreto legislativo
n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle
premesse del presente bando, nonche' le leggi vigenti in materia.
Roma, 24 ottobre 2007
Il vice presidente nelle funzioni di presidente: Rossi

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