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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 15/5/2001
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:001E4229
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/6/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL DIRIGENTE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare
l'art. 22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni pubbliche
garantiscono pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare
l'art. 5, commi 9 e 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994 n. 487, cosi' come integrato e modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, con il quale e'
emanato lo statuto dell'Universita' di Cassino;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000
n. 324 relativo al regolamento in materia di accesso alla qualifica
di dirigente a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1992 n. 29, per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici;
Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica
26 gennaio 2001 n. 1/2001, recante indicazioni sui concorsi per
l'accesso alla qualifica da dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non
economici;
Visto il C.C.N.L. 1998-2001 del comparto dirigenza area I,
siglato in data 5 aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario
n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2000 punto 9) relativa all'articolazione
dell'amministrazione centrale dell'Universita' di Cassino, per quanto
attiene ai posti di funzione dirigenziale e all'autorizzazione per il
reclutamento di un dirigente;
Tenuto conto che qualora non si provvedesse a ricoprire il
predetto posto si arrecherebbe danno all'attivita' istituzionale
dell'Ateneo in una fase assai delicata dell'attivita' universitaria;
Accertata la disponibilita' dei fondi in bilancio per l'esercizio
finanziario 2001 quale spesa fissa pluriennale:
Ritenuto nelle more dell'adozione del regolamento interno per i
concorsi nelle varie categorie di personale, compreso quello
dirigenziale, espletare la procedura concorsuale per un posto di
dirigente con i criteri e le modalita' di cui al predetto decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000 n. 324:
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
dirigente presso l'Universita' degli studi di Cassino, per le
esigenze dell'amministrazione centrale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso di cui sopra e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche
ad ordinamento autonomo comprese le istituzioni universitarie, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di
laurea; dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito
di corso-concorso con quattro anni di servizio; soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, che hanno
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Le predette
anzianita' devono riferirsi a effettivo servizio. Saranno considerati
i periodi di servizio svolti in diverse posizioni funzionali, purche'
comprese tra quelle anzicitate;
b) esclusivamente cittadinanza italiana;
c) titolo di studio: laurea in giurisprudenza, laurea in
economia e commercio, laurea in lettere classiche e laurea in lingue
e letteratura straniera;
d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
e) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico; i
candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
f) di non aver conseguito una condanna penale per la quale
l'amministrazione universitaria puo', ai sensi della legge 7 febbraio
1990, n 19, disporre la destituzione dall'impiego;
g) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego
presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati
decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
h) idoneita' fisica all'impiego;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di
altro Stato membro dell'Unione europea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Tutti i candidati sono ammessi con
riserva al concorso. L'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti e' disposta, in ogni momento, con motivato provvedimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, in
conformita' all'allegato A, dovra' essere indirizzata a questa
Universita' - Ufficio concorsi personale tecnico/amministrativo e
ricercatori - via Marconi, 10 - 03043 Cassino presentata direttamente
o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
esclusivamente per il tramite del servizio postale di Stato, dovra'
pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, pena
esclusione, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
A tal fine fara' fede la data di acquisizione della domanda da
parte dell'Universita'.
L'amministrazione non riterra' valide le domande pervenute oltre
tale termine o non pervenute affatto, ancorche' spedite entro la
scadenza perentoria di cui al, comma 1, del presente articolo.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 686/1957, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', a pena d'esclusione:
a) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile seguito da quello del coniuge);
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del
casellario giudiziale, ovvero le eventuali condanne penali riportate
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio
carico;
f) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di conseguimento del titolo stesso e dell'universita' presso la quale
e' stato conseguito;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
art. 127, lettera d) testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
i) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
l) il proprio codice fiscale;
m) il domicilio o recapito eletto ai fini del concorso,
impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente.
Ogni eventuale variazione dello stesso dovra' essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati diversi dai cittadini italiani e appartenenti ad
altro Stato membro dell'Unione europea dovranno dichiarare di avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
dovranno, altresi', specificare se il titolo di studio, qualora
conseguito all'estero, sia riconosciuto equipollente al titolo
italiano, indicando espressamente il provvedimento di riconoscimento
(tipo, autorita' competente, data, numero, e Gazzetta Ufficiale nella
quale e' stato pubblicato).
La domanda di partecipazione, a pena di nullita' della stessa,
dovra' essere obbligatoriamente sottoscritta dal candidato e vi
dovra' essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento
del candidato medesimo in corso di validita'.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
L'amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per
eventuale mancato o tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 104 del
5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge suddetta.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo decreto sara' costituita la commissione
esaminatrice del concorso di cui al presente bando.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte e/o pratiche ed in
un colloquio come da allegato programma che costituisce parte
integrante del presente bando (Allegato B).

                               Art. 7.
 
Diario e svolgimento prove d'esame
 
Per le modalita' relative all'espletamento del concorso, si
osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 686/1957, nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come integrato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996, nonche' del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324.
Per l'espletamento della prova scritta ai candidati sara'
concesso un tempo di ore otto.
Per lo svolgimento della prova pratica ai candidati sara'
concesso un tempo che sara' appositamente determinato dalla
commissione giudicatrice in ragione della complessita' della prova.
Il punteggio a disposizione della commissione per le valutazioni
delle prove e' pari a cento punti cosi' distribuiti: fino a punti
trenta per la prima prova scritta e/o pratica; fino a punti trenta
per la seconda prova scritta e/o pratica; fino a punti quaranta per
la prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato non meno di venticinque in ciascuna prova scritta
e/o pratica. Agli ammessi sara' comunicato il voto riportato alle
medesime prove.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' ottenuto in essa la votazione di almeno punti trentatre.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti,
con l'esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Al termine della seduta della prova orale, la commissione
redigera' un elenco dei candidati esaminati, indicando per ciascuno
di essi il voto riportato alla stessa prova orale. Tale elenco
firmato dal presidente e dal segretario della commissione sara'
affisso all'esterno dell'aula ove si e' sostenuta la prova stessa.
La votazione complessiva sara' determinata sommando i voti
riportati nelle due prove scritte e/o pratiche e il voto riportato
nella prova orale.

                               Art. 8.
 
Riserva dei posti, precedenza nella nomina e preferenza a parita' di
merito
 
Le riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 3 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni sono inoperanti.
I candidati che avranno superato la prova orale e che intendono
far valere i titoli di preferenza a parita' di merito in quanto
appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive
modificazioni, sono tenuti a far pervenire, per loro diretta
iniziativa, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in
originale o copia autentica, dai quali ne risulti il possesso alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, all'Universita' degli studi di Cassino,
Ufficio concorsi - personale tecnico/amministrativo e ricercatori -
via Marconi, 10 - 03043 Cassino entro il termine perentorio di giorni
quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i
candidati avranno sostenuto la prova orale.
A tal fine fara' fede la data di ricezione della documentazione
da parte dell'Universita'.
L'amministrazione si riserva di procedere alla assunzione di
coloro utilmente collocatisi nella graduatoria a partire dal primo
giorno successivo a quello di scadenza della presentazione di detta
documentazione, indipendentemente dal fatto che la documentazione
stessa sia stata spedita nei termini e pervenuta oltre la scadenza o
non affatto pervenuta.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli di preferenza la precedenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria dichiarazione dei vincitori
 
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del presente bando,
sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori nei
limiti dei posti messi a concorso sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
La graduatoria generale di merito e dei vincitori sara'
pubblicata nell'albo ufficiale di questo Ateneo.
Di tale pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto
avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Nomina e periodo di prova
 
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un
contratto di lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati nella
categoria del personale dirigente del comparto universita' presso
questo Ateneo. Eventuali richieste di trasferimento in altra sede,
per le quali e' previsto il nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza, saranno esaminate, di norma, non prima di un periodo di
tre anni.
Il dipendente e' obbligato a risiedere nel comune di Cassino o in
quelli immediatamente limitrofi. Deroghe a tale obbligo saranno
valutate dall'amministrazione che decidera' ad insindacabile
giudizio.
La sede di servizio e' di norma presso le strutture universitarie
in Cassino salvo la facolta' per l'amministrazione di destinare il
dipendente in strutture proprie nell'ambito provinciale o regionale.
L'assunzione in servizio sara' comunque subordinata alla
effettiva disponibilita' finanziaria di questo Ateneo per le spese
del personale.
Colui che, invitato a stipulare il contratto di lavoro a tempo
indeterminato, non si presenti senza giustificato motivo - ritenuto
tale dall'Universita' - nella data indicatagli dall'Amministrazione
decade dal diritto all'assunzione.
Il periodo di prova ha la durata di mesi sei, trascorso il quale,
senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Il
periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza l'obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso
opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Per quanto non previsto si fa riferimento al contratto collettivo
vigente del comparto universitario e/o del C.C.N.L. del personale
dirigente dell'area 1.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti
 
I concorrenti dichiarati vincitori, dovranno presentare o far
pervenire all'Universita', entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha
ricevuto l'invito, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in carta legale,
attestante il possesso dei requisiti e dati relativi a:
1) titolo di studio;
2) dati risultanti dall'estratto dell'atto di nascita;
3) cittadinanza italiana;
4) situazione risultante dal certificato generale del
casellario giudiziale,
5) godimento dei diritti politici,
6) situazione relativa agli obblighi militari;
nonche':
a) certificato medico, in carta legale, di data non anteriore a
tre mesi, rilasciato da un medico militare, provinciale, o ufficiale
sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale da concorso ed e' esente
da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; qualora
il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il
certificato deve altresi' farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto
riguarda i candidati invalidi (di guerra, civili di guerra, per
servizio, del lavoro, civili), il certificato medico, rilasciato
dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, deve
contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali
dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita'
lavorativa, e che egli, per la natura ed il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e
alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con l'esercizio
delle mansioni relative all'impiego a cui aspira.
b) Dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958,
n. 311); per i dipendenti pubblici l'opzione opera dopo il
superamento del periodo di prova.
c) Copia di documento attestante il codice fiscale.
d) Fotografia recente dell'interessato debitamente autenticata
da un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal
sindaco o da un notaio.
Ai soggetti riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 104 del
5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge
n. 68/1999.
Qualora il vincitore rivesta la qualifica di dipendente statale
di ruolo, e' tenuto a presentare, entro il termine di trenta giorni
dalla data della richiesta di questa Universita', la copia integrale
dello stato matricolare, il titolo di studio o copia autenticata
dello stesso, il certificato medico di cui al p.to a) e la
dichiarazione di cui al p.to b), rimanendo esonerato dal produrre gli
altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686).

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Ufficio Concorsi personale tecnico-amministrativo,
ausiliario e ricercatori di questa Universita', per le finalita' di
gestione del presente concorso. Saranno trattati presso una banca
dati dall'ufficio personale tecnico amministrativo e ausiliario e
dall'ufficio ragioneria successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' degli studi di Cassino - Ufficio concorsi personale
tecnico/amministrativo e ricercatori. Successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti anche dell'ufficio
personale tecnico/amministrativo e dell'ufficio ragioneria.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
responsabile dell'ufficio al momento competente.

                              Art. 13.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che
compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nonche' nel decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324.
Il presente decreto sara' acquisito nell'apposito registro della
raccolta ufficiale di questo Ateneo e inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Cassino, 2 maggio 2001
Il dirigente direttore amministrativo: Peluso Cassese

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