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UNIVERSITA' DI CASSINO
Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle scuole e ai corsi
di dottorato di ricerca per l'a.a. 2011/2012 - XXVII ciclo - per le
scuole di dottorato di area umanistica, in economia e in seminario
giuridico.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 19/8/2011 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CASSINO |
Località: | - |
Codice atto: | 1E004620 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/2011 |
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IL RETTORE
Visto il decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo alla riforma universitaria ed, in particolare, il capo
II inerente i dottorati di ricerca;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476: «Norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle universita'»;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398: «Norme in materia di
borse di studio universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo», ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di scuole di dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino;
Visto il decreto rettorale n. 736 del 11 settembre 2008 con il
quale e' stato modificato il regolamento in materia di scuole di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino;
Vista la legge n. 240/2010 «Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche'
delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario» ed in particolare l'art. 19 «Disposizioni in
materia di dottorato di ricerca» che, nell'apportare modifiche
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, demanda ad apposito
decreto del MIUR la disciplina delle modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria
all'attivazione dei corsi;
Tenuto conto che non risulta essere stato emanato il decreto
previsto dal suddetto art. 19 della legge n. 240/2010, ritenendo,
pertanto, di poter procedere ai sensi della normativa previgente, per
motivi di correntezza;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato per il XXVII ciclo avanzate dalle scuole di dottorato;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo
nella seduta del 13 luglio 2011;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 19 luglio 2011 e del 25 luglio 2011
rispettivamente, con le quali e' stato espresso parere positivo
all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXVII
ciclo;
Decreta:
Art. 1
Istituzione
Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione alle scuole e ai corsi di
dottorato di ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico
2011/2012 - XXVII ciclo, per le scuole di dottorato di area
umanistica, in economia e in seminario giuridico, di cui all'allegato
elenco (allegato A, costituito da tre schede, una per ciascuna scuola
di dottorato), che forma parte integrante del presente bando.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando, siano in possesso di:
diploma di laurea conseguito nell'ambito dell'ordinamento
previgente il decreto ministeriale n. 509/1999;
laurea specialistica o magistrale;
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche italiane, anche nell'ambito
di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Il titolo accademico estero, ai soli fini dell'ammissione al
concorso, puo' essere dichiarato equipollente dal consiglio della
scuola di dottorato. In tal caso il candidato dovra' allegare alla
domanda di partecipazione i documenti utili a consentirne la
dichiarazione di equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea potranno essere
ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nella
misura della meta' del numero totale dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «curriculum
vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato e' consentita a condizione che il candidato si impegni a
rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto riguarda
la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti dal
collegio dei docenti.
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente
bando (allegato B) reperibile all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012, in dirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi Cassino - ufficio laureati, via Marconi
n. 10 - 03043 Cassino, deve essere spedita o consegnata direttamente
presso l'ufficio protocollo dell'Universita', pena l'esclusione,
entro il 30 settembre 2011.
Per il rispetto dei termini fara' fede:
in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
Nella domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l'opzione per
uno soltanto degli indirizzi o corsi previsti nell'ambito della
scuola di dottorato.
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento del
contributo di € 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca
Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e
reperibile all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012, o a mezzo bonifico bancario presso Banca
Popolare del Cassinate, piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 Cassino,
numero conto 000010409621 - codice IBAN: IT75 B053 7274 3700
00010409621.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, pena l'esclusione, la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione sostitutiva
di certificazione di cui al successivo art. 10 del bando (allegato
D), reperibile all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012, e tutti i titoli ritenuti valutabili e
indicati nelle schede (allegato A).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
dall'inesattezza dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le domande
spedite o consegnate direttamente all'Amministrazione fuori il
termine predetto o non pervenute affatto.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi per poter sostenere le prove del concorso. A tale
riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Art. 4
Esame di ammissione
Ove non specificato diversamente nelle schede contenute
nell'allegato A, l'esame di ammissione consiste in una prova scritta
e in una prova orale tendenti a verificare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Art. 5
Date prove d'esame
Per tutte le scuole di dottorato indicate nell'allegato A, le
prove si terranno nel giorno, nell'orario e nei locali indicati nel
medesimo allegato A.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati.
Art. 6
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione a
ciascuna scuola o corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal
rettore su proposta del consiglio della scuola a cui il corso
afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo, anche di Atenei non italiani,
afferenti alle aree scientifico-disciplinari a cui il corso di
dottorato si riferisce. La commissione puo' essere integrata da un
massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito delle
universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione non inferiore a 40/60. Alla fine della prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si
ritiene superata se il candidato ha conseguito una votazione di
almeno 40/60.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi alla scuola o al corso di dottorato,
con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo
la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascuna scuola o corso di dottorato.
La graduatoria finale e' unica. In caso di rinuncia da parte
degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio del corso o per
mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri
candidati secondo l'ordine di graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di diverse
scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato.
Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel
concorso possono essere ammessi ai corsi anche in sovrannumero, a
condizione che il dottorato cui partecipino riguardi la stessa area
scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinati
gli assegni.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
La graduatoria degli idonei verra' resa pubblica mediante
pubblicazione nella pagina web di Ateneo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012
Art. 8
Iscrizione ai corsi
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi a una scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria, entro dieci giorni
dalla pubblicazione sul sito di Ateneo dell'esito del concorso, la
domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema allegato
al presente bando (allegato C) reperibile all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012, allegando, la ricevuta del pagamento del
contributo di iscrizione, di cui al successivo art. 9.
Art. 9
Contributo per l'iscrizione
I dottorandi vincitori di borse di studio sono esonerati dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi.
I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti al pagamento
di € 516,46 per ogni anno di frequenza, da versare, mediante i
bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del dottorato,
in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione), con
le seguenti modalita': la prima rata all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro il 28 febbraio 2012.
Art. 10
Borse di studio
Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma prima della
conclusione del relativo concorso.
Le borse finanziate da enti esterni saranno erogate unicamente
dopo la formalizzazione dei relativi atti convenzionali e dopo
l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo.
Le borse esterne non legate a ricerche specifiche saranno
assegnate ai primi in graduatoria.
Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e'
di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa.
Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di
studio, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di
esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
(allegato D) reperibile all'indirizzo
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/Dottorato-di-Ricerca/XXV
II-ciclo-a.a.-2011-2012, dalla quale risulti il non superamento di
detto limite.
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuo lordo della borsa di studio e' pari a
€ 16.067,48, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato del cinquanta per
cento per i periodi di permanenza all'estero.
Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del
dottorando.
Art. 11
Diritti e doveri dei dottorandi
Gli iscritti alle scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza
ai seminari, alle esercitazioni e agli eventuali moduli didattici,
hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di studio e
di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e di
presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta.
E' prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione dalla scuola di dottorato di ricerca e la conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio dei
docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per maternita'
e per gravi e documentate ragioni di salute.
L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al
precedente comma del presente articolo deve essere espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti.
Cessata la causa dell'assenza, spetta al collegio dei docenti
decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno, ovvero se
riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando riammesso in corso
d'anno godra' di una borsa di studio decurtata della quota gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile
con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, a scuole di
specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a corsi di
master di primo e di secondo livello.
Art. 12
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal magnifico
rettore previo superamento di un esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta.
Art. 13
Commissione giudicatrice per l'esame finale
La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo e'
nominata dal rettore, su proposta del consiglio della scuola a cui il
corso di dottorato afferisce.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni l'Universita' si impegna a utilizzare i
dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e
per l'espletamento delle procedure concorsuali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino.
Art. 15
Norme di riferimento
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
dell'Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione.
Cassino, 5 agosto 2011
Il Rettore: Attaianese
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