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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale per l'anno 2000
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.24 del 24/3/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E2667 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/4/2000 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per l'istruzione tecnica
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1991, n. 445, registrato
alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992 (registro n. 3, foglio n.
389), con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del detto regolamento,
per il quale gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di perito industriale hanno luogo ogni anno
in un'unica sessione, indetta con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione;
Viste la legge 4 gennaio 1968, n. 15; la legge 7 agosto 1990,
n. 241; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130; la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998,
n. 191; il decreto del Presiente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito industriale per
l'anno 2000.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di maturita' tecnica industriale conseguito presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, che completano, nel
settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, entro
la data stabilita dal successivo art. 5, comma 1, il periodo
triennale di attivita' tecnica subordinata, oppure quello biennale di
frequenza di una scuola superiore diretta a fini speciali, o di
formazione e lavoro, o di praticantato, prescritti dall'art. 2 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati nell'allegato A alla presente ordinanza, ubicati nelle
citta' sedi dei collegi dei periti industriali (ad eccezione delle
sedi di Verres, Verbania, Mantova, Imperia, Urbino e Tortoli',
individuate per i collegi ubicati ad Aosta, Gravellona Toce, Bancole
di Porto Mantovano, Ventimiglia, Pesaro e Nuoro che non sono sedi di
istituti tecnici industriali).
2. I candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli
esami all'istituto tecnico indicato nel predetto allegato A, sito
nella provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali
competente ad attestare il soddisfacimento di uno dei requisiti di
cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.
3. Poiche' nella provincia di Agrigento non risulta funzionante
alcun istituto tecnico industriale, i relativi candidati, in deroga
alla disposizione di cui sopra, devono indirizzare le domande,
attraverso il collegio provinciale di Agrigento, ad altro istituto
tecnico industriale statale della regione Sicilia.
4. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei
periti industriali, ubicate, ove necessario, anche in regioni
diverse, o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
5. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti non menzionati nel
detto allegato, della stessa o di altra provincia.
6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 4
e 5, viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali dei periti industriali presso i
quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono state
presentate le domande.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
Termine - Esclusioni
1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio
dei periti industriali, di cui al comma 2 del precedente art. 3,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale, unitamente ai documenti di rito.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
4. L'esclusione puo avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26
della legge n. 15/1968) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale, con indicazione: della
specializzazione; dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di
conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il
diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del
diploma; del numero ed anno di stampa (se esistenti) dello stesso,
apposti in calce a destra; della data di consegna e del numero del
registro dei diplomi, apposti sul retro. Nel caso in cui il diploma
non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque. in possesso
dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto
che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo);
di essere iscritti nel registro dei praticanti (con indicazione
del collegio provinciale), nonche' la pratica professionale svolta
alla data dell'11 ottobre 2000, giorno precedente l'inizio delle
prove d'esame, ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali
presso la quale e' stato conseguito il relativo diploma con
indicazione della specializzazione e della data del conseguimento;
la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere;
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in
relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento
delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39 della legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito
industriale;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di L. 96.000
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di L. 3.000 dovuto
all'istituto tecnico statale sede d'esame a norma della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi dei periti industriali
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi dei periti industriali verificano la regolarita'
delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni
opportuno accertamento di competenza, predispongono gli elenchi
nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per
specializzazioni, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del
regolamento approvato con il decreto ministeriale 9 dicembre 1991,
n. 445.
2. Entro il 15 maggio 2000, i collegi provinciali dei periti
industriali comunicano telegraficamente o via telefax al Ministero
della pubblica istruzione il numero dei candidati che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione agli esami, al fine di consentire la
definizione del numero delle commissioni giudicatrici. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi provinciali, anche al consiglio nazionale dei periti
industriali.
3. Alla suddetta comunicazione gli stessi collegi fanno seguito,
entro il 27 maggio 2000, con l'inoltro dell'elenco nominativo dei
candidati, suddivisi per specializzazioni, onde consentire al
Ministero di provvedere all'assegnazione dei candidati medesimi alle
commissioni giudicatrici.
4. Entro il 20 settembre 2000, i suddetti collegi provinciali
provvedono alla consegna delle domande e delle relative
documentazioni prodotte dai candidati ai presidi degli istituti
tecnici ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti
indicati dal Ministero della pubblica istruzione in caso di diversa
assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai
propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami
di ciascun candidato.
5. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono
essere accompagnate da un elenco nominativo, sottoscritto dal
presidente del collegio dei periti industriali, che attesti la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi allegano, d'ufficio, la certificazione in carta libera
attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto
compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 2 della legge
2 febbraio 1990, n. 17, quali dichiarati dai candidati medesimi nelle
domande.
6. Nel predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano il periodo di praticantato successivamente e, comunque,
entro il giorno immediatamente precedente l'inizio delle prove
d'esame, tale particolare circostanza viene sottolineata con la
dicitura "Praticantato non ancora concluso", unitamente
all'indicazione della prevista data di compimento. Successivamente,
il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno dall'inizio degli esami, direttamente alla commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
10 ottobre 2000, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento approvato con il decreto ministeriale 9 dicembre 1991,
n. 445, e da istruzioni a parte;
11 ottobre 2000, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare delle commissioni esaminatrici;
12 ottobre 2000, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta o scritto-grafica;
13 ottobre 2000, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
14 ottobre 2000: inizio della valutazione degli elaborati da
parte delle commissioni esaminatrici.
2. La correzione degli elaborati prosegue secondo il diario
stabilito dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei
candidati ed ai criteri contenuti nel regolamento suddetto.
3. Le prove orali hanno inizio entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi prevista
dall'art. 11 del regolamento stesso.
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B.
3. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati
che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con il decreto
ministeriale 9 dicembre 1991, n. 445.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
per l'istruzione tecnica - Roma (viale Trastevere), sono utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2000
Il direttore generale: Trainito
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