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LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la
facolta' di scienze della formazione primaria. (Decreto n. 9/99).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.72 del 10/9/1999
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN
Località:Bolzano  (BZ)
Codice atto:099E7094
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:11/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO
Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari, modificato con
decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia deliberato dal comitato ordinatore della facolta' di scienze
della formazione;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' godono
della relativa copertura finanziaria;
Visto la deliberazione del consiglio istitutivo della Libera
Universita' di Bolzano n. 64 datato 22 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Presso la Libera Universita' di Bolzano e' indetta, ai sensi
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, la valutazione
comparativa per la copertura di un posto di professore di prima
fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:
Facolta' di scienze della formazione:
settore scientifico disciplinare: M09A pedagogia generale;
settori affini:
tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: il
candidato all'interno della competenza complessiva della pedagogia
generale deve dimostrare piena competenza nel settore della pedagogia
interculturale e comparata nel contesto europeo, con particolare
attenzione ai problemi legati alla formazione pluriculturale e
plurilingue (italiano-tedesco-inglese) riguardante il settore di
tutti i gradi del sistema scolastico e universitario e delle
principali agenzie formative del settore extrascolastico. Inoltre il
candidato deve dimostrare competenze nel settore della pianificazione
ed organizzazione dei processi e delle istituzioni di formazione.
Numero massimo di pubblicazioni: 8.
Luogo in cui si svolge l'attivita': Bressanone.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui al presente
bando e' libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza e al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Tuttavia, non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civile e
politici;
2) coloro che non possiedono l'idoneita' fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una
pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari,
compresi quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993;
4) coloro che abbiano subito condanna penale per delitti di cui
all'art. 85, primo comma, lettera a), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) i professori universitari inquadrati nello stesso o in livello
superiore del settore scientifico-disciplinare per il quale e'
indetto la procedura;
6) coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di
esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di
valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta".
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere
posseduti al momento della scadenza dei termini per la presentazione
della domanda.
L'Universita' garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
compilare il modulo della domanda allegato (allegato A) al presente
decreto, che viene fornito anche per via telematica
(http://www.unibz.it) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale);
stampare una copia, in carta semplice, e firmarla;
consegnare la copia a mano - unitamente alla fotocopia del codice
fiscale - all'ufficio legale presso la sede amministrativa di questa
Universita', via della Mostra 4, Bolzano, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all'ufficio legale della Libera Universita' di Bolzano,
via della Mostra n. 4 - 39100 Bolzano, entro il termine indicato. A
tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome, il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Come indicato nell'art. 2, comma 5, del presente decreto, il
candidato che abbia gia' presentato 5 domande nell'anno solare, e'
escluso dalle procedure;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda deve essere indicato inoltre il recapito che il
candidato elegge ai fini del concorso.
Verranno esclusi dalla valutazione comparativa i candidati le cui
domande non contengano tutti i dati relativi ai requisiti per
l'ammissione al concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Universita' non si assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e in caso di errato recapito per
inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo. L'Universita' inoltre non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili
all'Universita' stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti e titoli (in originale o copia autenticata,
certificati o autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili
ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice
copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5.
I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice, in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C).
L'Universita' si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contentuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti dalla
responsabile dell'ufficio legale (n. telefonico 0471/315120 oppure
e-mail: gabriele morandell unibz.it).

                               Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
compilare il modulo della domanda (allegato B) fornito anche per
via telematica (http://www.unibz.it) indicando obbligatoriamente il
codice di identificazione personale (codice fiscale);
stampare una copia, in carta semplice e firmarla debitamente;
consegnare la copia a mano - unitamente alla fotocopia del codice
fiscale - all'uffico legale presso la sede amministrativa di
quest'Universita', via della Mostra n. 4, Bolzano, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica;
oppure inviare la copia firmata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all'ufficio legale della Libera Universita' di Bolzano,
via della Mostra n. 4 - 39100 Bolzano, entro il termine indicato. A
tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Uffico postale
accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza;
2) di avere/non aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono, per ogni condanna riportata, indicare gli estremi delle
relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
3) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrata nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957 n. 3;
6) di possedere adeguate conoscenze della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Universita' non si assume alcuna responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e in caso di errato recapito per
inesatta segnalazione del candidato o per tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo. L'Universita' inoltre non assume alcuna
responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle
comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili
all'Universita' stessa ma a disguido postali o telegrafici, a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti e titoli (in originale o copia autenticata,
certificati o autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili
ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice
copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5.
I titoli posseduti possono essere prodotti in carta semplice oppure
come di seguito riportato:
i cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C);
b) oppure produrre i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403;
i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono:
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
L'Universita' si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive;
i cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono:
produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipare ad altro concorso.

                               Art. 5.
Uso della lingua italiana e tedesca
Dal momento che ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, (statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574 (norme di attuazione dello statuto speciale)
nella regione Trentino-Alto Adige la lingua tedesca e' parificata a
quella italiana, i candidati hanno facolta' di produrre la domanda,
il curriculum, i documenti e titoli, il relativo elenco e l'elenco
delle pubblicazioni in lingua italiana o tedesca.
Universita' provvedera' alle necessarie traduzioni in lingua
italiana.
Agli atti e documenti non redatti in lingua italiana o tedesca
dovra' essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata come conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da
un traduttore ufficiale.

                               Art. 6.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare ai fini della
valutazione comparativa devono, unitamente al relativo elenco
firmato, essere iniviato con apposito plico raccomandato o consegnate
a mano all'ufficio legale, via della Mostra n. 4 - 39100 Bolzano,
entro lo stesso termine della presentazione delle domande.
Le pubblicazioni che non risultano inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' nella quale afferma che la copia delle pubblicazioni e'
conforme all'originale.
Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo
stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertiticazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco o spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.

                               Art. 7.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
Il presidente del consiglio istitutivo puo' disporre in ogni
momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei
requisiti.

                               Art. 8.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite secondo le modalita'
indicate all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto del presidente del
consiglio istitutivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilit degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, subentra nella
commissione giudicatrice il docente non eletto che abbia riportato
maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 9.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dalle vigenti norme, devono essere proposte al
presidente del consiglio istitutivo nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine,
e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come successiva causa di ricusazione.

                              Art. 10.
Adempimento delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede amministrativa. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, possono utilizzare i
seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, soprattutto in ambito
internazionale;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani, e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale; la presenza a convegni
in campo internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
la commissione sottopone i candidati che non appartengono alla fascia
dei professori associati ad una prova didattica (nell'ambito di una
disciplina del settore scientifico disciplinare connessa con i titoli
del candidato e da lui indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cunque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui
le prove avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima
dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di nomina. Il presidente del consiglio istitutivo puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il
presidente del consiglio istitutivo, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 11.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il presidente del consiglio istitutivo accerta, con proprio
decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale
degli atti, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette ai
competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso
in cui riscontri vizi di forma, il presidente del consiglio
istitutivo, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione,
stabilendone il termine.
Il consiglio istitutivo della Libera Universita' di Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifico, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alla deliberazione di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto del presidente del consiglio
istitutivo e decorre dal 1 novembre.
I candidati risultati idonei, che non siano stati nominati entro il
termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo,
entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso la Libera Universita' di Bolzano
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

                              Art. 12.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle
pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Libera Universita'
di Bolzano, via della Mostra 4 - 39100 Bolzano, entro tre mesi
dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine la Libera Universita' di Bolzano disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.

                              Art. 13.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal presidente del
consiglio istitutivo.
Vincitori italiani o di altri Stati membri della Comunita' europea.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza del diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 lugio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscono l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) numero del codice fiscale;
g) composizione del nucleo familiare;
h) eventuali incarichi ricoperti dalle dipendenze dello Stato,
delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e
l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d) ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I vincitori devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Vincitori extracomunitari.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero,
residente in Italia, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, la domanda di partecipazone alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Gli atti e documenti richiesti possono essere prodotti in lingua
italiana o tedesca. Agli atti non redatti in lingua italiana o
tedesca deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,
certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale come conforme al testo straniero.

                              Art. 14.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto del
presidente del consiglio istitutivo e decorre dal 1 novembre
successivo alla presentazione della suddetta documentazione.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta secondo le norme vigenti.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore associato di prima fascia nel triennio anche sulla
base di una motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del
quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la
proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 15.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede amministrativa
della Libera Universita' di Bolzano e trattati per le finalita' di
gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 16.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Gabriele Morandell, responsabile
dell'ufficio legale di quest'Universita'. (Tel. 0471/315120 - Fax
0471/315199, e-mail gabriele.morandell unibz.it).

                              Art. 17.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si appicano la
legge 3 luglio 1998 n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Bolzano, 1 settembre 1999
Il presidente del consiglio istitutivo: Durnwalder
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