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AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di dirigenti di seconda
fascia da immettere nel ruolo dei dirigenti dell'A.C.I.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 2/7/2002
Ente:AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E11508
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:1/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Il  Comitato  esecutivo dell'ente nella seduta del 12 giugno 2002
ha deliberato un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di
dirigenti di seconda fascia da immettere nel ruolo dei dirigenti
dell'A.C.I.
Art. 1.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Al concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 28, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni":
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29/1993,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
coloro che, in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione del
predetto art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e muniti
di laurea, hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni.
Il diploma di laurea, laddove richiesto, deve essere stato
conseguito presso una universita', o altro istituto universitario
statale o legalmente riconosciuto, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, a pena di esclusione.
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
idoneita' fisica all'impiego;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge
n. 336/1970 e successive modifiche ed integrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione. I medesimi requisiti
dovranno, altresi', permanere alla data della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L'ammissione al concorso viene comunque disposta sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione nel
pubblico impiego.

                               Art. 2.
 
Presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), devono
essere inviate a mezzo raccomandata a.r. o presentate direttamente
alla sede centrale dell'Automobile Club d'Italia, direzione centrale
del personale, via Marsala n. 8 - 00185 Roma, entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di
spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante o dal timbro apposto dall'Ente sulle
domande pervenute a mano, per le quali e' rilasciata ricevuta.
Il termine di presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se
spedite nei termini, pervengano all'ente oltre il ventesimo giorno
successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
I candidati portatori di handicap, con nota scritta allegata alla
domanda di partecipazione, specificano eventuali ausili di cui hanno
bisogno in relazione al proprio handicap e segnalano l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Nella domanda deve essere indicata la lingua o le lingue
straniere sulla quale si intende sostenere la verifica prevista
nell'ambito della prova orale. Alla domanda deve essere, altresi',
allegato un curriculum che indichi sinteticamente l'esperienza
professionale posseduta dal candidato.
Ai fini della legge n. 675/1996, l'A.C.I. si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. In
particolare, tutti i dati forniti saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, solo per le finalita' connesse e
strumentali al concorso, alla eventuale stipula del contratto
individuale ed alla conseguente gestione del rapporto di lavoro.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' sia per il caso
di dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione di
recapito da parte del candidato ovvero a mancata o tardiva notifica
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 3.
 
Possesso dei titoli preferenziali
e relativo termine di presentazione
 
I titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modifiche ed
integrazioni, devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I concorrenti che avranno superato la prova orale potranno
avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 presentando, entro quindici giorni dalla data
di svolgimento della medesima prova, l'autocertificazione attestante
il possesso dei titoli preferenziali gia' indicati nella domanda di
ammissione.
Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni
attestanti il possesso di titoli che non siano stati dichiarati nella
predetta domanda.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
sara' comunicata con atto motivato.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Il concorso si articola in due prove scritte ed in una prova
orale.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su tematiche di organizzazione aziendale e del lavoro attinenti allo
svolgimento delle funzioni dirigenziali ed e' mirata ad accertare
l'attitudine del candidato all'analisi critica di fatti ed
avvenimenti inerenti ai processi lavorativi centrali e periferici
degli Enti pubblici non economici, ai relativi sistemi operativi di
gestione nonche' ai servizi erogati dall'A.C.I.
La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di uno o piu'
casi di marketing dei servizi ed e' mirata a verificare l'attitudine
del candidato all'analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le
funzioni dirigenziali da svolgere.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che
verte sulle seguenti materie e tende ad accertare la preparazione e
la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine
all'espletamento delle funzioni dirigenziali, anche valutando
l'esperienza professionale posseduta dallo stesso candidato:
organizzazione aziendale e del lavoro;
programmazione e controllo;
marketing e gestione della qualita' nei servizi;
comunicazione interna;
economia pubblica (teorie della finanza pubblica; l'attivita'
finanziaria delle pubbliche amministrazioni: il sistema di
finanziamento e le spese pubbliche, il sistema delle rilevazioni);
diritto pubblico, con riferimento alla legislazione di riforma
della pubblica amministrazione;
diritto civile, con riferimento al diritto delle obbligazioni e
dei contratti ed al capo I, titolo II del libro V del codice civile
(del lavoro nell'impresa).
La commissione esaminatrice prima dell'inizio di ciascuna prova
scritta indica ai candidati, in relazione al relativo contenuto, la
durata massima della medesima prova.
Nell'ambito della prova orale e', altresi', accertata la
conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo. In particolare, la conoscenza della
lingua e' verificata attraverso la lettura e traduzione di testi,
nonche' mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare
un'adeguata padronanza degli strumenti linguistici ad un livello
avanzato.
I candidati che intendono essere esaminati su piu' di una lingua
straniera tra quelle indicate lo devono indicare nella domanda di
ammissione. Di tale ulteriore elemento di complessita' si tiene conto
per la determinazione del voto relativo alla prova orale.
In occasione della medesima prova orale e', inoltre, accertata la
conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse nonche' la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo
di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.

                               Art. 6.
 
Prova preselettiva
 
Con determinazione del segretario generale dell'ente puo' essere
prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 324/2000, una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.

                               Art. 7.
 
Valutazione delle prove
 
Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle due prove scritte una votazione compresa tra 24 e
30. La prova orale si intende superata con una votazione compresa tra
32 e 40. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.
Lo stesso elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene
affisso presso la sede della prova orale.
Il punteggio complessivo attribuito ai candidati che hanno
superato le prove d'esame e' espresso in centesimi ed e' determinato
sommando i voti riportati nelle due prove scritte ed il voto
riportato nella prova orale.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso e' composta secondo i
criteri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 324/2000 ed e' designata secondo le vigenti disposizioni
regolamentari interne.

                               Art. 9.
 
Svolgimento delle prove d'esame
 
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove
scritte e' portato a conoscenza dei candidati con lettera
raccomandata almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle
medesime prove.
Ai candidati ammessi al colloquio e' inviata apposita
comunicazione almeno venti giorni prima della data in cui dovranno
sostenere la prova orale. Con la stessa comunicazione sono resi noti
i voti riportati nelle singole prove scritte.

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito,
secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva
di cui all'art. 7 del presente bando.
Tale graduatoria e' sottoposta all'approvazione del Comitato
esecutivo dell'ente il quale, tenute presenti le disposizioni in
materia di titoli preferenziali a parita' di punteggio nonche' le
disposizioni in tema di riserva, forma la graduatoria definitiva e
procede alla dichiarazione dei vincitori nei limiti dei posti messi a
concorso.
E' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative. La graduatoria approvata e' pubblicata sul
sito Internet www.aci.it e nel bollettino degli atti ufficiali
dell'ente.
La graduatoria potra' essere utilizzata nei limiti ed alle
condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
I concorrenti dichiarati vincitori devono inviare il certificato
medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego alla sede centrale
dell'ente - Direzione centrale del personale, entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione.
Per la rimanente documentazione gli stessi vincitori possono
avvalersi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, recante disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive, utilizzando la modulistica che verra'
appositamente predisposta.

                              Art. 12.
 
Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
 
Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l'amministrazione si
costituisce mediante il contratto individuale di lavoro, che verra'
stipulato secondo le modalita' previste dalla contrattazione
collettiva per l'area I della dirigenza.
Dalla data di sottoscrizione del contratto decorre il periodo di
prova della durata di sei mesi. Superato favorevolmente il periodo di
prova, i vincitori sono immessi nella seconda fascia del ruolo della
dirigenza A.C.I., con decorrenza dalla medesima data di
sottoscrizione del contratto individuale.

                              Art. 13.
 
Ciclo di attivita' formative
 
Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i
vincitori del concorso sono tenuti a frequentare il ciclo di
attivita' formative, di durata non superiore a dodici mesi, previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2000.

                              Art. 14.
 
Termine delle procedure concorsuali - Pari opportunita'
 
Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi
dalla prima prova scritta.
L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande
e per gli atti del procedimento connessi all'espletamento della
procedura concorsuale e' la direzione del personale dell'A.C.I.,
presso la quale ciascun candidato puo' esercitare i diritti di
accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge
n. 241/1990.
L'A.C.I. garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, nel rispetto della legge n. 125/1991.

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