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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a trecentoventi posti di ausiliario, area
funzionale A - posizione economica A1 (gia' terza qualifica
funzionale) del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria, riservato ai messi di conciliazione non
dipendenti comunali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 10/10/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E9239
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:320
Scadenza:9/11/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 24 novembre 1999, n. 468, riguardante "Modifiche
alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice
di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del
giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura
penale";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1994, n. 1219, contenente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della predetta
legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Visto l'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, come
modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che, tra l'altro,
stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo'
essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995, e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999 stipulato il 16 febbraio
1999;
Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della
giustizia per il quadriennio 1998/2001 stipulato il 5 aprile 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della predetta legge
n. 468/1999 occorre provvedere all'immissione nei ruoli del Ministero
della giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali,
nei limiti di trecentosettanta unita' e comunque delle vacanze
organiche esistenti;
Considerato, altresi', che i predetti messi di conciliazione non
dipendenti comunali devono essere inquadrati nelle aree funzionali A
e B posizioni economiche, rispettivamente, A1 e B1, gia' terza e
quarta qualifica funzionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2000, che
autorizza questa amministrazione ad indire separati concorsi per la
copertura di trecentoventi posti di ausiliario, area funzionale A
posizione economica A1 (gia' terza qualifica funzionale) e cinquanta
posti di operatore giudiziario, area funzionale B posizione economica
B1, (gia' quarta qualifica funzionale);
Ritenuto necessario, quindi, indire il concorso per la copertura
di trecentoventi posti di ausiliario, area funzionale A posizione
economica A1;
Visto il P.D.G. 29 settembre 2000, vistato dall'Ufficio centrale
del bilancio presso questo Ministero il 2 ottobre 2000, con il quale
sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli ed i termini
per la presentazione delle domande;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso, per titoli, a trecentoventi posti di
ausiliario, area funzionale A posizione economica A1 (gia' terza
qualifica funzionale) del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e potranno essere condizionate da criteri
di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per cento di quella a tempo pieno, in numero non inferiore alla
percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di
rapporto.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Al concorso sono ammessi a partecipare i messi di conciliazione
non dipendenti comunali che al 30 dicembre 1999 erano in servizio
presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace, ovvero che
abbiano operato presso gli uffici di conciliazione, anche se
soppressi, per un periodo di almeno due anni precedentemente a tale
data, e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,
ovvero licenza elementare se conseguita anteriormente al 1962;
3) godimento dei diritti politici;
4) condotta e qualita' morali incensurabili;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme relative agli obblighi
militari.
Non sono ammessi a partecipare, ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 374/1991, come modificato dall'art. 11-bis del decreto-legge
7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge
6 dicembre 1994, n. 673, i messi di conciliazione non dipendenti
comunali nominati successivamente al 1o maggio 1995 (circolare
ministeriale n. 6 del 30 giugno 1997 della Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del 15 agosto 1997).

                               Art. 3.
 
Esclusione
 
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con
provvedimento motivato.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovra'
essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia - Direzione
generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali -
Ufficio VI concorsi - Via Arenula n. 70 - Roma, nel termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato A,
che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono
riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i
candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Non si terra' conto delle domande non firmate dal candidato o
presentate oltre il termine di cui al primo comma.

                               Art. 5.
 
Titoli di servizio
 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare
certificazione in carta semplice rilasciata dal presidente del
tribunale (o da un suo delegato) che ha proceduto alla nomina del
candidato a messo di conciliazione ovvero dichiarare tale circostanza
secondo le modalita' indicate nel successivo art. 7. Tale
certificazione dovra' contenere, oltre ai dati anagrafici degli
aspiranti, le seguenti indicazioni:
1) la data del decreto di nomina (anteriore al 1o maggio 1995 -
circolare ministeriale n. 6 del 30 giugno 1997 della Direzione
generale degli affari civili e delle libere professioni, pubblicata
nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 15 del
15 agosto 1997);
2) che il candidato non e' dipendente comunale;
3):
a) per i candidati in servizio: che il candidato svolgeva le
funzioni di messo di conciliazione presso gli uffici di conciliazione
e/o del giudice di pace al 30 dicembre 1999, data di entrata in
vigore della legge n. 468/1999;
b) per i candidati non piu' in servizio: che il candidato ha
prestato servizio presso gli uffici di conciliazione, anche se
soppressi, per un periodo di almeno due anni precedentemente al
30 dicembre 1999;
4) la durata del periodo o dei periodi di servizio prestati in
qualita' di messo di conciliazione non dipendente comunale.

                               Art. 6.
 
Valutazione titoli
 
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge n. 468/1999, sono
valutabili, solo se posseduti al 30 dicembre 1999, data di entrata in
vigore della predetta legge n. 468/1999, i seguenti titoli:
1) titolo di studio eventualmente posseduto superiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (e'
valutabile un solo titolo);
2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di
ruolo, presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in
qualita' di messo di conciliazione;
3) idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti da
amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita').
Ai titoli suddetti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) titolo di studio eventualmente posseduto superiore al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (e'
valutabile un solo titolo): punti 2;
2) servizio prestato, senza demerito, anche in posizione non di
ruolo, presso amministrazioni pubbliche, ovvero servizio prestato in
qualita' di messo di conciliazione:
per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni quindici:
punti 0,30;
per ogni frazione di mese fino a giorni quindici: punti 0,15;
3) idoneita' conseguite in pubblici concorsi indetti da
amministrazioni pubbliche (per un massimo di due idoneita'): punti 1.
Ai fini della valutazione i titoli dovranno essere documentati
secondo le modalita' indicate nel successivo art. 7.

                               Art. 7.
 
Presentazione dei titoli
 
I titoli richiesti per l'ammissione al concorso (art. 5 del
bando), i titoli di merito (art. 6 del bando) e i titoli di
preferenza (art. 10 e allegato B del bando), dovranno essere
preferibilmente presentati in originale o anche in fotocopia,
purche', in tale caso, accompagnati dalla dichiarazione indicata
nell'allegato C.
Qualora la suddetta documentazione sia spedita, ovvero presentata
da persone diverse dal candidato, e' necessario che sia accompagnata
da copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identita' del
sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione.

                               Art. 8.
 
Commissione
 
Alle operazioni di concorso procedera' apposita commissione,
nominata con successivo provvedimento e costituita ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.

                               Art. 9.
 
Valutazione
 
La commissione, constatata la regolarita' della documentazione,
procedera' alla valutazione dei titoli presentati con l'attribuzione
del punteggio stabilito dal precedente art. 6.

                              Art. 10.
 
Graduatoria
 
La graduatoria generale di merito sara' formata sulla base del
punteggio attribuito ai titoli di cui al precedente art. 6.
A parita' di punteggio si terra' conto dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
(allegato B), che i candidati dovranno dichiarare nella domanda di
partecipazione, ovvero documentare secondo le modalita' indicate nel
precedente art. 7.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno approvate
con successivo provvedimento che sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrera' il termine per
le eventuali impugnative.

                              Art. 11.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, mediante
stipulazione di contratto individuale di lavoro secondo la disciplina
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al
momento dell'assunzione, nella figura professionale dell'ausiliario -
area funzionale A posizione economica A1 (gia' terza qualifica
funzionale) del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria.
Una percentuale di ogni scaglione di vincitori che sara' assunto
in servizio, nella misura vigente al momento dell'assunzione, dovra'
stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno.
L'amministrazione comunichera' ai vincitori del concorso, prima
della scelta della sede, gli uffici per i quali sara' prevista la
costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e da quello
sottoscritto il 16 maggio 1995 (nella parte non sostituita del nuovo
C.C.N.L.) nonche' dalle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957 che non siano state espressamente o
implicitamente abrogate dai decreti legislativi n. 29/1993,
n. 80/1998 e n. 387/1998 o disapplicate dai citati contratti
collettivi nazionali di lavoro. Il dipendente si impegna, inoltre, ad
osservare il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" (decreto del Ministro della funzione pubblica del
31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
28 giugno 1994).

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Direzione generale
dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI
concorsi, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Direzione generale dell'organizzazione
giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi - Via
Arenula, 70 - Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
ufficio VI.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono
applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed
integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
Roma, 5 ottobre 2000
Il direttore generale: Ippolito

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