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LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore universitario presso la facolta' di Scienze della
formazione primaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO FREIE UNIVERSITAT BOZEN
Località:Bolzano  (BZ)
Codice atto:000E3233
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:7/5/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO
 
Visto lo statuto della Libera universita' di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari, modificato con
decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la delibera del Comitato ordinatore della Facolta' di
Scienze della formazione n. 8 del 25 febbraio 2000 riguardante la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti
di ricercatore universitario;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle Facolta'
godono della relativa copertura finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto della valutazione comparativa
 
Presso la Libera universita' di Bolzano e' indetta, ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, due procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di ricercatori universitari presso le facolta' e nei settori
scientifico disciplinari indicati in seguito:
1. Facolta' di scienze della formazione
1 posto di ricercatore del settore scientifico disciplinare: M09A
pedagogia generale - settori affini;
tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto:
attitudine alla ricerca e alla didattica in Pedagogia generale con
riferimento a tematiche di filosofia dell'educazione, della
comunicazione interpersonale e della competenza pedagogica nei
contesti formativi;
Lingua straniera per la prova orale: tedesco;
luogo in cui si svolge l'attivita': Bressanone.
2. Facolta' di scienze della formazione
1 posto di ricercatore del settore scientifico disciplinare: M09W
didattica e pedagogia speciale - settori affini: M09F;
tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto: capacita'
di ricerca e didattica nelle discipline di Didattica generale,
Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, Educazione ambientale.
Inoltre e' richiesto impegno nella supervisione del tirocinio, nelle
attivita' di laboratorio, specie nel corso di laurea in Scienze della
formazione primaria;
Lingua straniera per la prova orale: tedesco;
luogo in cui si svolge l'attivita': Bressanone.
Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' il/i
vincitore/i, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui
all'articolo 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
Non possono partecipare:
i professori ordinari, associati e ricercatori, in servizio
presso universita' italiane, inquadrati nel medesimo settore
scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa,
ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa
area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla
del settore;
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione a cinque
o piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari nell'anno solare antecedente il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
presente bando.

                               Art. 3.
Domande di ammissione Coloro che intendono partecipare ad una
delle valutazioni comparative di cui all'articolo 1 devono presentare
domanda in carta libera entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere
indirizzata a:
Libera universita' di Bolzano - Ufficio personale - Valutazioni
comparative per il reclutamento di ricercatori universitari decreto
n. 14/2000 - Via della Mostra, 4 - 39100 Bolzano.
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa possono
essere presentate direttamente all'ufficio personale a Bolzano, via
della Mostra 4, o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di
domanda, disponibile anche sul sito web della Libera Universita' di
Bolzano: http://www.unibz.it> Nella domanda il candidato deve indicare le proprie generalita',
l'oggetto del presente bando, il settore scientifico-disciplinare e
la facolta' relativa alla valutazione comparativa cui intende
partecipare. Deve inoltre dichiarare, sotto la sua personale
responsabilita':
1. il luogo e la data di nascita;
2. la residenza anagrafica;
3. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione
relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento
postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
4. il codice fiscale;
5. di essere a conoscenza delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolano
l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;
6. di non essere in servizio presso un'universita' italiana
come professore ordinario, associato o ricercatore inquadrato nel
medesimo settore scientifico-disciplinare della valutazione
comparativa cui chiede di partecipare, ovvero in un settore
scientifico disciplinare facente parte della stessa area, come
individuata dalla lettera iniziale della sigla del settore;
7. di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o
piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari presso le varie universita'
nell'anno solare antecedente la data di presentazione della domanda.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla
valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini
stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.
Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione
personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non
indicassero il codice fiscale, esso sara' determinato a cura
dell'Universita'.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non e'
soggetta ad autenticazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova
didattica, se prevista.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
dovra' essere tempestivamente comunicata all'Universita'.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione,
oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Documenti da allegare
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
a) il curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica
e didattica del candidato;
b) documenti e titoli in originale o in copia autentica o con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
previste dall'art. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, che il candidato ritiene utili ai fini della
valutazione comparativa;
c) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della
valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che dichiari la
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere
inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identita';
d) l'elenco dettagliato, in duplice copia, di tutti i titoli,
documenti e pubblicazioni presentati che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione comparativa;
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura".
Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, altro equivalente.
Entro lo stesso termine i candidati devono inviare
all'Universita' tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 4 lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel
relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e
utili ai fini della valutazione comparativa.
I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti
in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in
considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine
fissato.
I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi ma
non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non
compresi nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
I candidati cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il
possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 403/1998.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia,
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati
stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue:
italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi
tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua originale.

                               Art. 5.
 
Uso della lingua italiana e tedesca
 
Dal momento che ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574 (norme di attuazione dello statuto speciale)
nella regione Trentino-Alto Adige la lingua tedesca e' parificata a
quella italiana, i candidati hanno facolta' di produrre la domanda,
il curriculum, i documenti e titoli e l'elenco di tutti i titoli,
documenti e pubblicazioni in lingua italiana o tedesca.
L'Universita' provvedera' alle necessarie traduzioni in lingua
italiana.
Agli atti e documenti non redatti in lingua italiana o tedesca
dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
come conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un
traduttore ufficiale.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla partecipazione
 
L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per
difetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e' disposta con
motivato provvedimento e notificata al candidato.

                               Art. 7.
 
Lavori delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'articolo 2 della legge n. 210/1998 e dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate con
decreto del presidente del Consiglio dell'Universita' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Universita'.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
medesima data.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei
candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di
ricusazione.
La prima convocazione della commissione giudicatrice e'
effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.
La prima riunione della Commissione deve comunque tenersi decorso
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di
nomina.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine ordinario, il presidente del Consiglio dell'Universita' puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non
siano conclusi entro il termine fissato, il presidente del Consiglio
dell'Universita', con provvedimento motivato, avvia le procedure per
la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le
cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la
conclusione dei lavori.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
b) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati.
Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al
responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita'
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione.
La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) l'attivita' in campo clinico, relativamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia stata richiesta tale specifica
competenza;
e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
f) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche
attinenti al settore scientifico disciplinare.
Oltre alla valutazione dei titoli la procedura prevede lo
svolgimento di due prove scritte, una delle quali puo' essere
sostituita da una prova pratica, e di una prova orale.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizza il proprio giudizio individuale su
ciascun candidato.
Analogamente ogni commissario verbalizza il proprio giudizio
individuale sulle prove scritte.
La commissione esprime un giudizio collegiale sulle
pubblicazioni, sui titoli scientifici e sulle due prove scritte
individuando i candidati da ammettere alla prova orale.
Ogni commissario verbalizza il proprio giudizio individuale sulla
prova orale.
La sede, il giorno e l'ora delle prove sono comunicati al
candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove.
Alle prove il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione di un candidato alle prove e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
La commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta
dalla maggioranza dei componenti.

                               Art. 8.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e
dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono
consegnati dal presidente della commissione al responsabile del
procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della
commissione.
Il presidente del Consiglio dell'Universita', entro venti giorni
dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarita' formale
degli atti e l'esito della procedura.
Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della
procedura e' data comunicazione ai candidati e alla facolta'
interessata.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il presidente del
Consiglio dell'Universita' rinvia, con provvedimento motivato, gli
atti alla commissione affinche' questa provveda alla regolarizzazione
entro i successivi venti giorni.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi.

                               Art. 9.
 
N o m i n a
 
I vincitori entro il termine perentorio di trenta giorni devono
presentare o far pervenire a questa Universita' i documenti richiesti
per la nomina in ruolo.
La nomina a ricercatore universitario e' disposta con decreto del
presidente del Consiglio dell'Universita'. Ad esso spetta il
trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
La decorrenza della nomina e' fissata di norma il 1o novembre
successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in
caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua
dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge
n. 370/1999.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione
 
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, ai sensi
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente
bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la dott.ssa Gabriele Morandell, responsabile dell'ufficio
legale della Libera universita' di Bolzano, via della Mostra 4, 39100
Bolzano, tel. 0471-315120, fax 0471-315199 e-mail: gabriele.moran
dellunibz.it

                              Art. 13.
 
Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.

                              Art. 14.
 
Pubblicazione
 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Bolzano, 28 marzo 2000
Il presidente del Consiglio istitutivo: Durnwalder

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