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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior,
chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto,
pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e
pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo
iunior, psicologo e psicologo iunior, dottore agronomo e dottore
forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo
agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.20 del 11/3/2003
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:03E01376
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/5/2003
Tags:Ingegneri Architetti Assistenti sociali Psicologi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL MINISTRO
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, con il quale e' stato abolito il tirocinio pratico annuale
post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche
dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1982, n. 980;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e
successive modificazioni;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con
i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul
tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di psicologo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e
di dottore forestale;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento
della professione di assistente sociale;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale
e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1 agosto 2002, n. 173;
Udito i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi
nelle adunanze del 18 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003;
Ordina:
Art. 1.
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2003 la prima e la
seconda seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior,
chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto,
pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e
pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo
iunior, psicologo e psicologo iunior, dottore agronomo e dottore
forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo
agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai rettori delle singole Universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2.
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 30 maggio 2003 e alla
seconda sessione non oltre il 24 ottobre 2003 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 24 ottobre 2003 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o
diploma di laurea conseguita al sensi dell'ordinamento previgente,
ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in
originale o in copia autenticata o in copia notarile;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della
competente facolta' dal quale risulti che, dopo il conseguimento del
titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale
prescritto dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992,
n. 239.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

                               Art. 5.
I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agi esami di Stato relativi all'abilitazione
all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti
sedi:
attuario - Roma;
chimico - Bologna;
ingegnere - Trento;
architetto - Venezia;
dottore agronomo e dottore forestale - Firenze;
biologo - Bologna;
geologo - Bologna;
psicologo - Trieste;
assistente sociale - Trento.

                               Art. 6.
I candidati all'esame di abilitazione alla professione di
ingegnere devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il
quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico
titolo accademico conseguito. I laureati in ingegneria secondo il
previgente ordinamento devono indicare a quale dei rami di ingegneria
desiderino che le prove prevalentemente si riferiscano.

                               Art. 7.
I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

                               Art. 8.
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di
laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in
tutte le sedi per la prima sessione il giorno 24 giugno 2003 e per la
seconda sessione il giorno 25 novembre 2003. Per i possessori di
laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 1 luglio 2003 e per la seconda
sessione il giorno 2 dicembre 2003. Le prove successive si svolgono
secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle
commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di
esami.
Roma, 24 febbraio 2003
Il Ministro: Moratti

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