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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a sette posti di uditore giudiziario militare
riservato ai magistrati ordinari

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 26/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0599
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:27/3/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
 
Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente
modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, concernente
norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1924, n. 1860, concernente
modificazioni al regolamento per il corso di ammissione in
magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il quale e'
stato approvato l'ordinamento giudiziario, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente il testo unico dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico decreto
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, concernente modifica
dell'ultimo comMa dell'art, 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche
all'ordinamento giudiziario di pace;
Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425, concernente disposizioni
relative al trattamento economico dei magistrati;
Vista la legge 28 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente
l'istituzione del Consiglio della magistratura militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989,
n. 158, concernente norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988,
n. 561;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' e
le pari opportunita' uomo-donna;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
concernente il regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari;
-
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102, concernente
il regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta'
per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare;
Vista la delibera con la quale il Consiglio della magistratura
militare nella seduta del 30 maggio 2000 ha stabilito di bandire un
concorso per titoli a sette posti di uditore giudiziario militare,
riservato ai magistrati ordinari;
Accertato che nei ruoli della magistratura militare risultano
disponibili sette posti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di uditore
giudiziario militare.
Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati
ordinari che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' (con
le elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale
6 marzo 2000, n. 102), come previsto dall'art. 12, primo comma, del
regio decreto n. 2316/1923.

                               Art. 2.
 
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera e indirizzata
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
civile - 1a divisione - 1a sezione - viale dell'Universita', 4 -
00185 Roma, deve essere presentata nelle ore di ufficio o fatta
pervenire in piego raccomandato, a pena di esclusione, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Non e' richiesta l'autentica della firma sulla domanda di
partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni,
ritardi e disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione dal concorso:
il proprio cognome e nome (le donne dovranno dichiarare il
cognome da nubile);
la data ed il luogo di nascita;
il luogo di residenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l'elenco dei documenti annessi alla domanda;
il luogo ove il candidato desidera che eventuali comunicazioni
relative al concorso gli vengano effettuate (citta', indirizzo e
telefono). In assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno
inviate al luogo di residenza;
di esser disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi
destinazione;
l'ufficio presso il quale prestano servizio.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale civile - la
divisione - la sezione - viale dell'Universita', 4 - 00185 Roma.
A corredo della domanda di partecipazione al concorso dovranno
essere uniti, oltre i titoli e le eventuali pubblicazioni posseduti,
anche i seguenti documenti:
stato matricolare integrale rilasciato dal Ministero della
giustizia;
eventuali titoli di preferenza.
A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903,
prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso
inizi i lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello
di appartenenza i rapporti informativi relativi al servizio prestato
dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando pero'
si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina a
magistrato di tribunale.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
Il Ministro della difesa, con proprio decreto motivato, puo'
disporre l'esclusione del candidato dal concorso e, in ogni caso,
dalla nomina, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, e' nominata con
successivo decreto in relazione ad apposita delibera del Consiglio
della magistratura militare.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli
 
La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sara'
effettuata mediante coefficienti numerici. All''uopo ciascun
componente la commissione disporra' di dieci punti per ognuno dei
concorrenti.
La somma dei punti attribuiti a ciascun concorrente sara' divisa
per il numero dei componenti la commissione.
L'idoneita' non s'intendera' conseguita se il candidato non avra'
ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo
l'ordine di punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punti si applicheranno le disposizioni di
legge sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici
impieghi.

                               Art. 6.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice sara'
pubblicata nel bollettino ufficiale della difesa e comunicata agli
interessati.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1989, n. 158, il consiglio della magistratura militare,
esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro
della difesa o dagli interessati entro trenta giorni,
rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla ricezione delle
comunicazioni predette, approva o modifica la graduatoria sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.

                               Art. 7.
 
Nomina dei vincitori e trattamento economico
 
La nomina dei candidati vincitori sara' conferita secondo
l'ordine di graduatoria e con la decorrenza che verra' stabilita con
delibera del consiglio della magistratura militare.
I vincitori del concorso saranno nominati uditori giudiziari
militari.
Coloro che abbiano gia' conseguito la nomina a magistrato di
tribunale saranno nominati magistrati militari di tribunale di
livello iniziale ed occuperanno nel ruolo di anzianita' il posto che
loro competera' secondo l'ordine di classifica in graduatoria,
successivamente ai magistrati militari gia' in servizio.
I benefici economici maturati saranno conservati, ai sensi della
vigente normativa.
Il periodo di servizio prestato nella magistratura ordinaria in
qualita' di uditore giudiziario sara' computato in diminuzione ai
fini della promozione nella qualifica di magistrato militare di
tribunale.
Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina spettera'
il trattamento economico previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425,
oltre gli assegni accessori di diritto.

                               Art. 8.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni di legge attualmente in vigore.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Mattarella

 

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