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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di sette borse di studio, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca post-dottorato presso le strutture della
facolta' di medicina e chirurgia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.87 del 7/11/2000 |
Ente: | SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI |
Località: | - |
Codice atto: | 00E10237 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 7/12/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, che detta disposizioni
in materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e'
stata determinata la misura minima delle borse di studio;
Vista la delibera n. 12, del 17 marzo 2000, del senato accademico
con la quale e' stato proposto al consiglio di amministrazione di
destinare l'intero importo dei fondi ministeriali ex lege n. 398 -
E.F. 99 - pari a L. 184.106.600 (euro 95.083,12) per l'istituzione di
sette borse di studio di post-dottorato di durata biennale e
dell'importo di L. 13.150.470 (euro 6.791,65) annui ciascuna;
Vista la delibera n. 17, del 20 marzo 2000, del consiglio di
amministrazione con la quale e' stata approvata la ripartizione
proposta dal senato accademico nella delibera di cui sopra;
Vista la delibera n. 3, del 2 giugno 2000, con la quale il senato
accademico ha approvato il bando di concorso finalizzato
all'attribuzione delle sopraindicate borse di studio ed ha, nel
contempo, differito l'emanazione dello stesso all'approvazione di un
nuovo regolamento di ateneo in materia, in considerazione delle
modifiche regolamentari proposte;
Visto il decreto rettorale n. 3698, del 9 ottobre 2000, con il
quale, in esecuzione delle delibere n. 5 del senato accademico e
n. 11 del consiglio di amministrazione, rispettivamente del
26 settembre 2000 e del 28 settembre 2000, si e' provveduto ad
emanare un nuovo "regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse
di studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o
attivita' di perfezionamento all'estero e per scuole di
specializzazione di tipologia non CEE, di cui alla legge n. 398 del
30 novembre 1989";
Ritenuto pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della nuova
disciplina regolamentare, di poter procedere all'emanazione del bando
di concorso sopraindicato;
Sentito il direttore amministrativo;
Decreta:
Art. 1.
Indizione concorso pubblico
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di sette borse di studio - fondi
M.U.R.S.T., E. F. 1999 - di durata biennale e dell'importo di L.
13.150.470 (euro 6.791,65) annui ciascuna, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca post-dottorato presso le strutture della
facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, cosi' di seguito specificate:
cinque borse per i settori scientifico-disciplinari: F05X,
E05A, E07X e E09B;
due borse per i settori scientifico-disciplinari: F07B, F13C,
F07F, F20X e F07D.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico di cui sopra coloro che,
senza limiti di eta' e di cittadinanza, siano in possesso, a pena di
esclusione, del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia o
all'estero; in quest'ultimo caso e' necessario che il candidato abbia
previamente ottenuto il riconoscimento del titolo, ai sensi
dell'art. 74, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
Ai fini dell'ammissione al concorso, il candidato deve, altresi',
presentare, a pena d'esclusione, una relazione-programma sulla
ricerca che intende effettuare presso una struttura della Seconda
Universita' degli studi di Napoli riportante il parere favorevole del
tutor sotto la cui guida il candidato intende svolgere la ricerca.
Tutti i requisiti prescritti di cui ai precedenti commi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta
libera, ed in conformita' allo schema esemplificativo, di cui
all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno,
a pena di esclusione, dovranno essere indirizzate al rettore della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e presentate o fatte
pervenire a mezzo raccomandata a.r. all'ufficio protocollo di questo
ateneo, sito in piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri, 80138 Napoli,
entro il termine perentorio di trenta giorni - a pena di esclusione -
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione deve essere
chiaramente riportata la dicitura: "concorso pubblico finalizzato al
conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attivita' di
ricerca post-dottorato."
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, per le domande di
ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata a.r., fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine
venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Nel caso in cui si intenda partecipare al concorso pubblico per
piu' borse di studio relative a differenti settori
scientifico-disciplinari, devono essere redatte altrettante domande
di ammissione, le quali potranno essere inviate anche con un'unica
spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicate piu' borse di
studio per le quali si intende concorrere, sara' ritenuta valida
unicamente quella indicata per prima.
Nella domanda di ammissione, da redigersi in lingua italiana, i
candidati dovranno dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la
propria responsabilita':
1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico). I candidati stranieri dovranno
indicare anche un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia eletta quale proprio domicilio;
2) il numero di borse di studio ed il/i relativo/i settore/i
scientifico-disciplinare/i per le quali si intende concorrere;
3) la propria cittadinanza;
4) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
del conseguimento, dell'Universita' che lo ha rilasciato, nonche'
della votazione ottenuta in sede di esame di laurea;
5) il titolo di dottore di ricerca posseduto, con l'indicazione
della data del conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato;
6) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) relazione-programma sulla ricerca che si intende svolgere
nelle strutture dell'ateneo riportante il parere favorevole di un
tutor appartenente alla medesima Universita' sotto la cui guida sara'
svolta la ricerca;
b) copia autenticata del titolo originale di dottore di
ricerca, ovvero certificato attestante il superamento dell'esame
finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato
2).
Il candidato dovra' inoltre produrre un elenco in carta libera
delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda.
Il nome e il cognome del candidato dovranno essere apposti su
ciascuno dei lavori presentati.
Art. 4.
Prove d'esame
Il colloquio si terra' il giorno 9 gennaio 2001, ore 9, presso il
Dipartimento di medicina sperimentale di questa Universita' - sezione
di farmacologia - sito in via S. Maria di Costantinopoli n. 16, 80138
Napoli. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto i concorrenti ai quali non sara' stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a)
tessera postale, b) porto d'armi, c) passaporto, d) carta
d'identita', e) patente di guida.
Art. 5.
Valutazione titoli
Il concorso si espleta attraverso la valutazione di titoli e
l'effettuazione di un colloquio volto a valutare la preparazione del
candidato e la validita' e l'interesse della linea di ricerca
prescelta.
Ai concorrenti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) colloquio fino a 50/100 punti;
2) tesi di dottorato di ricerca fino a 20/100 punti;
3) pubblicazioni fino a 25/100 punti;
4) altri titoli ritenuti idonei dalla commissione fino a 5/100
punti.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovra' precedere
il colloquio.
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione delle borse di studio i
candidati che abbiano riportato al colloquio almeno 25/100 punti.
Art. 6.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale,
su designazione dei consigli di facolta'. Esse sono composte ai sensi
dell'art. 8 del "regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di
studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita'
di perfezionamento all'estero e per scuole di specializzazione di
tipologia non CEE", emanato con decreto rettorale n. 3698, del
9 ottobre 2000.
La commissione giudicatrice e' tenuta ad affiggere il risultato
della valutazione dei titoli all'albo della sede concorsuale prima
dello svolgimento del relativo colloquio.
Alla fine della seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi nella prova
medesima. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione giudicatrice, e' affisso nello stesso giorno
all'albo della sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
formula la graduatoria generale di merito in base alla somma dei voti
riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del
colloquio.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Il vincitore di piu' concorsi dovra' esercitare il diritto di
opzione a favore di uno solo di essi.
Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima
che gli stessi abbiano iniziato l'attivita' di ricerca, saranno
attribuite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 8.
Adempimenti per i vincitori
I vincitori del concorso dovranno presentare alla Seconda
Universita' degli studi di Napoli - ufficio affari generali - viale
Beneduce n. 10, 81100 Caserta, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo
invito, le seguenti autocertificazioni:
1) dichiarazione sostituiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e/o art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 - relativa alle proprie
generalita' e cittadinanza;
2) istanza tesa all'accettazione della borsa di studio
contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 integrato dall'art. 2 - comma 11 -
della legge n. 191/1998 e dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, in ordine ai seguenti punti:
a) di non aver gia' usufruito, in precedenza, di alcuna borsa
di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato;
b) di non usufruire di altra borsa di studio concessa per il
perfezionamento all'estero, per la frequenza di corsi di
perfezionamento o specializzazione in Italia, per la frequenza di
corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro titolo conferite
(con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di
formazione o di ricerca);
c) di non essere pubblico dipendente o, in caso affermativo,
di richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni a decorrere dalla data di inizio dell'attivita'
e per tutta la sua durata.
In caso di mancata presentazione dell'accettazione entro il
termine sopra indicato, i vincitori saranno dichiarati decaduti.
Art. 9.
Pagamento borsa di studio
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili
posticipate alla frequenza. In caso di non regolare svolgimento della
ricerca, il tutor e' tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio
affari generali della Seconda Universita' degli studi di Napoli. A
partire dal momento della comunicazione, il pagamento della borsa di
studio e' sospeso o revocato, con recupero delle somme in precedenza
versate.
La conferma della borsa di studio per il secondo anno,
formalizzata con decreto rettorale, e' subordinata alla presentazione
di una relazione del borsista sull'attivita' svolta nel corso del
primo anno ed accompagnata dal giudizio favorevole del tutor sotto la
cui guida essa viene svolta.
Art. 10.
Obblighi e diritti dei borsisti
Ai borsisti e' fatto divieto di impegnarsi in attivita'
didattiche. I titolari di borse di studio per attivita' di ricerca di
post-dottorato possono partecipare, previa autorizzazione del tutor,
a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso enti di ricerca
e/o universita', coerenti con il programma di cui all'art. 2 del
presente bando.
Le borse di studio sono individuali e indivisibili e non possono
essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei borsisti. E' altresi' inibita la
contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati.
Chi ha usufruito di una borsa di studio per lo svolgimento di
attivita' di ricerca post-dottorato, non puo' usufruirne una seconda
volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne'
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo
svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato e' estesa la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il
periodo di congedo straordinario e' utile al fine della progressione
in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.
Art. 11.
Differimento inizio attivita' e sospensione
Eventuali differimenti della data di inizio dello svolgimento
dell'attivita' di ricerca o sospensione del periodo di godimento
delle borse di studio verranno consentiti ai vincitori che dimostrino
di dover soddisfare, previa esibizione di apposita documentazione,
obblighi militari, di trovarsi nelle condizioni previste per le
lavoratrici madri o per gravi motivi di salute.
I periodi di sospensione per gravidanza, servizio militare e
malattia comportano la sospensione dell'erogazione della borsa di
studio e dovranno essere recuperati.
Art. 12.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"regolamento di ateneo per l'assegnazione di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita' di
perfezionamento all'estero e per scuole di specializzazione di
tipologia non CEE", di cui alla legge n. 398/1989 emanato con decreto
rettorale n. 3698, del 9 ottobre 2000, nonche' alla legislazione
vigente in materia.
Art. 13.
Atti e documenti redatti in lingua straniera
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
La conformita' dei titoli potra' essere resa con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ex art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, (resa secondo
l'allegato 3).
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante
l'attivita' di ricerca di post-dottorato, saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine di
provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto
stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali della
seconda universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Caserta, 26 ottobre 2000
Il rettore: Grella
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