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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, per
l'ammissione al terzo corso di aggiornamento e formazione
professionale di trecentoquindici allievi brigadieri del ruolo
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui quattordici
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E01955
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/4/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta unita' da ricoprire, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, mediante due distinti concorsi,
nel limite del 70%, corrispondente a trecentoquindici posti, mediante
un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per
l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale,
della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per
il restante 30%, corrispondente a centotrentacinque posti, mediante
un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
previo superamento del corso di qualificazione, di durata non
inferiore a tre mesi;
Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso interno, per titoli, riservato agli
appuntati scelti, per l'ammissione al terzo corso di aggiornamento e
formazione professionale di trecentoquindici allievi vicebrigadieri
del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui
quattordici riservati ai candidati che in possesso dell'attestato di
bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, ne
facciano specifica richiesta nella domanda.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno, domanda di partecipazione al concorso
di cui all'aliquota del 30%, che alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo
art. 3, rivestano tale grado e:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 8;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla
data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo art. 8, secondo comma, saranno esclusi
dal concorso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica,
a domanda, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche'
continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.
L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per
i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente
non idonei in modo parziale al servizio d'Istituto di cui al
precedente comma 1, lettera a).

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in
allegato 1, disponibile presso tutti i Comandi carabinieri, e
presentate al Comando del reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 7, comma 1, lettere a), c), d) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione dei punteggi.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
appartenenza.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) inviare le domande al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, con le modalita' che verranno comunicate con apposita
circolare;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al
terzo corso di aggiornamento e formazione professionale allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti";
c) verificare il possesso e la validita' dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1 e dei titoli di cui al
successivo art. 7, eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2, che sara' fatto
pervenire dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento;
e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a
ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi
confronti ed inviarla al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, secondo le disposizioni
che verranno successivamente impartite.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, la
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, potra'
provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale della Direzione generale per il personale militare o di
Autorita' da questi delegata.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale della Direzione
generale per il personale militare o da Autorita' da lui delegata,
sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.

                               Art. 7.
 
Formazione ed approvazione delle graduatorie
 
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito sulle risultanze dei punteggi acquisiti
in relazione al possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella in
allegato 3:
a) per decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
"C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle uniformi" Edizione 1994, fino ad un massimo di seimila punti,
limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizio
equivalente riportate in sede di valutazione caratteristica nel grado
di appuntato scelto nell'ultimo quinquennio o periodo inferiore se di
piu' recente promozione, fino ad un massimo di
cinquemilaquattrocentosettantotto punti. Non saranno presi in
considerazione i periodi documentati con modello "L" per assenza del
militare dal servizio;
c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'Istituto tremilacinquecento punti;
d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di
tremilatrecentocinquanta punti;
e) per l'anzianita' nel grado di appuntato scelto, 0,35 punti
per giorno fino ad un massimo di millessettecentocinquanta punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di milleseicento punti. Qualora non trascritto, il titolo
di studio puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva
completa di copia fotostatica di un documento di identita' del
concorrente.
In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale;
g) per l'anzianita' di servizio 0,05 per giorno di servizio
prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari e di
aspettativa per motivi privati) fino a un massimo di seicento punti.
I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che
intendano partecipare per la riserva di cui al precedente art. 1,
saranno inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di
punteggio e collocati preliminarmente in graduatoria fino alla
copertura dei posti previsti. Successivamente verranno inseriti i
rimanenti idonei unitamente ai restanti concorrenti.
2. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo
se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere a),
c), d) ed f), mentre quelli indicati alle lettere b), e) e g)
verranno acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
3. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'
di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
4. La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del direttore generale della Direzione generale per il personale
militare.
5. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
6. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il terzo corso di
aggiornamento e formazione professionale allievi vicebrigadieri del
ruolo sovrintendenti.

                               Art. 8.
 
Presentazione al corso
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito saranno avviati alla frequenza del terzo corso di
aggiornamento e formazione professionale della durata di tre mesi,
che avra' inizio l'8 gennaio 2004. Il corso si svolgera' presso il
Reggimento allievi brigadieri in Vicenza, secondo il programma
riportato in allegato 4.
2. La Direzione generale del personale militare o autorita'
delegata potra' autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi,
da comunicare tramite il comando di appartenenza a differire la
presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso.
Entro i primi dieci giorni di corso l'amministrazione si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito a mancata presentazione, alla rinuncia ovvero alle dimissioni
da parte dei vincitori, convocando i candidati idonei che seguono
nella graduatoria finale.

                               Art. 9.
 
Destinazione a fine corso
 
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di vicebrigadiere
alla fine del corso.
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2003
Ten. Gen.: D'Arrigo

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