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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in Nanobiotecnologie (XXII ciclo)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.49 del 30/6/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. |
Località: | - |
Codice atto: | 06E04469 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/7/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in
materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato emanato il
Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che determina i
criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini
dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 10 febbraio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con D.R.
n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto rettorale n. 309 del 26 novembre 2002 recante il
Regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Genova e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 novembre 2004, contenente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto l'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2,
pubblicata nel B.U.R.L. n. 1 del 25 gennaio 2006;
Visto l'accordo stipulato tra la Universita' degli studi di
Genova e l'istituzione di livello universitario denominata
Philipps-Universität Marburg;
Vista la delibera del senato accademico del 22 maggio 2006 e del
consiglio di amministrazione del 30 maggio 2006;
Visto il parere del nucleo di valutazione di Ateneo del 24 maggio
2005;
Viste le delibere del Centro interuniversitario di ricerca sulle
nanoscienze e nanotecnologie organiche e biologiche del 9 giugno 2006
e del 14 giugno 2006 di finanziamento di una borsa di dottorato di
ricerca;
Vista la nota della Philipps-Universität Marburg trasmessa in
data 12 giugno 2006;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
1. E' indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale in Nanobiotecnologie (XXII ciclo)
istituito in collaborazione tra l'Universita' degli studi di Genova e
la Philipps-Universität Marburg.
2. Il numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e' pari
a quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla base
di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
3. Su richiesta del collegio dei docenti, l'aumento del numero
delle borse puo' determinare l'incremento del numero dei dottorandi
iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti non puo'
essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Art. 2.
Modalita' di svolgimento della procedura di selezione
1. Il concorso e' per titoli e si svolgera' ai sensi e con le
modalita' disciplinate ai successivi articoli 5, 6 e 7 sulla base
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4.
2. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono quelli
indicati o richiamati nel successivo art. 4, comma 3 lettera c) e d)
e qui di seguito riportate in sintesi, che formeranno oggetto della
valutazione della commissione ai sensi dell'art. 6:
laurea conseguita;
curriculum vitae et studiorum;
lettere di presentazione;
certificazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c);
pubblicazioni e brevetti.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, entro la scadenza del bando, di laurea conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia
didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero
di un omologo titolo accademico conseguito all'estero.
2. In quest'ultimo caso, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
b) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il rettore, sentito il collegio dei docenti interessato puo'
emettere il provvedimento di equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al concorso.
Art. 4.
Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, puo' essere
presentata, a pena di esclusione, soltanto presso uno dei due Atenei.
Le disposizioni contenute nel presente bando sono applicate ai
candidati che si iscrivono alla procedura selettiva presso
l'Universita' degli studi di Genova. Si rinvia al bando della
Philipps-Universität Marburg per quanto concerne le disposizioni
applicate a coloro i quali presentano la domanda di iscrizione presso
tale istituzione.
2. La domanda e' redatta in carta libera secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), va indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Genova e deve essere
presentata all'Universita' degli studi di Genova - servizio mobilita'
internazionale e alta formazione - Settore VIII - via Bensa, 1 (2°
piano) - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal lunedi' al
venerdi 9-12, martedi' e mercoledi' anche 14,30-16, entro il
31 luglio 2006. Nel caso di invio a mezzo posta, la domanda deve
pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del
31 luglio 2006. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La
busta, da inviare con lettera raccomandata a.r., deve riportare la
dicitura «Concorso per ammissione al XXII ciclo del dottorato di
ricerca internazionale in Nanobiotecnologie» e deve essere
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Genova - Servizio mobilita' internazionale e alta formazione -
Settore VIII - via Balbi, 5 - 16126 Genova.
3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o in lingua
inglese, il candidato deve autocertificare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri,
comunitari e non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o
tedesco o di quello della propria Ambasciata in Italia o in Germania
eletta quale proprio domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione del
codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso,
evidenziando tale circostanza;
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta con l'indicazione della data, della
votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera
nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 3;
d) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato,
presso ciascuno dei due Atenei, secondo le modalita' stabilite dal
collegio dei docenti;
f) la conoscenza della lingua inglese requisito imprescindibile
per l'ammissione di cui deve essere documentata la conoscenza o
tramite autocertificazione o tramite una certificazione di cui alla
successiva lettera c) del comma 4;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) il curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente
datato e sottoscritto;
b) almeno due lettere di presentazione redatte da docenti
universitari di qualsiasi nazionalita', comprovanti le referenze
attitudinali e formative del candidato;
c) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e
Tofol conseguiti dal candidato costituiscono elementi preferenziali
per l'ammissione, fatta salva la facolta' di allegare attestazioni
equivalenti, ove possibile;
d) lista di pubblicazioni eventuali e di brevetti eventuali.
5. Tutti i documenti di cui al precedente commi 3 e 4, lettera a)
dovranno essere redatti in lingua inglese. E' possibile allegare una
traduzione in lingua italiana o tedesca .
6. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive mofificazioni ed integrazioni),
il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile,
amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate nel
curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva di effettuare i
controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I
candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno
automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della
borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva
l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali
previste dalle norme vigenti.
7. Deve essere allegata anche copia di valido documento di
identita', a pena di decadenza, qualora la domanda di ammissione sia
trasmessa via posta.
8. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
9. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando o
risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.
Art. 5.
Procedure di ammissione
1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica e concerne i
titoli presentati di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio
definiti dalla commissione giudicatrice nel rispetto dell'articolo
seguente.
3. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
4. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.
Art. 6.
Nomina e attivita' della commissione giudicatrice
1. I rettori, su proposta del collegio dei docenti, nominano
concordemente ed in egual numero, con rispettivo decreto, la
commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
2. Detta commissione e' composta da almeno quattro membri scelti
tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo,
oppure tra esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. La commissione giudicatrice, prima di prendere visione delle
domande e della documentazione trasmessa dai candidati, stabilisce i
criteri di valutazione ed il punteggio minimo per accedere alla
graduatoria (idoneita), dopodiche' redige un'unica graduatoria di
merito che contempla i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione sia presso l'Universita' di Genova sia presso la
Philipps-Universität Marburg.
4. A prescindere dalla collocazione nella graduatoria di merito,
possono essere assegnati posti (con o senza borsa) banditi da
un'Universita' esclusivamente ai candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione alle prove concorsuali presso la medesima.
5. La graduatoria definitiva sara' resa pubblica esclusivamente
nei seguenti modi:
affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
affissione all'albo del Servizio mobilita' internazionale e
alta formazione - Settore VIII.
6. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. I candidati sono ammessi al corso di Nanobiotecnologie secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso sulla base della graduatoria redatta ai sensi
dell'articolo precedente.
2. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
3. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere
superiore al numero complessivo di posti disponibili.
Art. 8.
Domanda di iscrizione
1. I concorrenti che risultino vincitori della procedura di
ammissione dovranno presentare o far pervenire all'Universita' degli
studi di Genova a partire dall'11 settembre 2006 ed entro il
22 settembre 2006 (il termine e' perentorio a pena di decadenza e non
fa fede il timbro postale di spedizione): la domanda di iscrizione
nella quale il vincitore deve dichiarare oltre ai propri dati
anagrafici, di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o
ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo
accademico, anche di altra Universita'.
2. Gli assegnatari di borsa devono, inoltre, dichiarare:
a) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
b) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore a Euro 7.747,00 ovvero di rinunciare alla
borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti da servizio militare di leva);
c) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
d) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
3. Alla domanda di iscrizione andranno allegati:
a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
b) una fototessera;
c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi, nella misura stabilita dagli organi di governo dell'Ateneo
e della tassa regionale per il diritto allo studio, nella misura
stabilita dalla normativa vigente. Gli studenti usufruitori di borsa
di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da
bollo di 14,62 Euro.
Art. 9.
Rinunce e divieti
1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito con le modalita'
successivamente comunicate, fermo restando il rispetto del disposto
dell'art. 6, comma 4.
3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita',
fatto salvo quanto stabilito nell'accordo stipulato tra l'Universita'
di Genova e la Philipps-Universität Marburg.
4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
5. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 10.
Borse di studio
1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
2. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
3. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
4. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
5. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
6. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
Art. 11.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo
studio, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione;
b) la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno
2007.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli organi
competenti.
Art. 12.
Svolgimento dei corsi
1. Il corso inizia formalmente il 1° ottobre 2006 e ha durata
triennale.
2. I dottorandi sono tenuti:
a)allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita'
curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti;
b) a trascorrere presso la Philipps-Universität Marburg, un
periodo complessivamente non inferiore a sei mesi.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
5. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', malattia, servizio militare o civile, frequenza di un
master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra'
a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo
utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo
successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a trenta
giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere
inferiore a nove mesi.
7. Alla fine del primo anno di corso i dottorandi debbono
sostenere una prova di ammissione all'anno successivo, stabilita
secondo le modalita' indicate dal collegio docenti.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi
ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di
iscrizione all'anno successivo, allegando ove tenuti copia delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). I
ritardatari sono obbligati al pagamento di ulteriori somme a titolo
di mora.
Art. 13.
Conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
2. La commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata dai
rettori dei due Atenei o facenti funzione.
Art. 14.
R i n v i o
1. Il corso di dottorato di ricerca in Nanobiotecnologie avente
sede amministrativa presso l'Universita' di Genova, oltre che dal
presente bando, e' disciplinato dalla convenzione stipulata tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
e dal Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca citati nelle
premesse.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento amministrativo
per gli studenti: formazione e orientamento - Servizio mobilita'
internazionale e alta formazione - Settore VIII, e trattati per le
finalita' di gestione della selezione e della carriera del
dottorando, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I predetti dati personali saranno trasmessi per le predette
finalita' istituzioni alla Philipps-Universität Marburg.
Art. 16.
Diffusione
1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sui siti Internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati e
della Marburg University http://www.uni-marburg.de. Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio
mobilita' internazionale e alta formazione - Settore VIII, via Bensa,
1 - Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi'
dalle 9 alle 12; martedi' e mercoledi' anche 14,30-16,00. Per
informazioni telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedi'
al venerdi' nelle ore d'ufficio. fax 010/2099539.
Genova, 16 giugno 2006
Il rettore: Bignardi
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