Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso interno, per esami, per l'ammissione d...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami, per l'ammissione di 37 (trentasette)
allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare - anno
accademico 2006/2007.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E08491
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» che garantisce
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che
ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle
Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30%
dei posti disponibili;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, in base al quale il reclutamento del
personale militare femminile e' effettuato per l'anno 2006 in tutti i
ruoli, Corpi, categorie, specialita' e specializzazioni senza alcuna
limitazione percentuale;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione del
sopracitato articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi
185 allievi al primo anno del 188° corso dell'Accademia militare di
Modena, uno per 37 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
«interno», riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi
sergenti, ai volontari in servizio permanente ed ai volontari in
ferma breve, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale
posizione, uno per 148 posti, d'ora in avanti identificato come
concorso «pubblico», per concorrenti diversi da quelli appartenenti
alle precitate categorie, sempreche' in possesso dei requisiti
prescritti dal relativo bando di concorso;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti nel concorso «interno» indetto con il presente decreto,
possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso
«pubblico»;
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso «interno» alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
la copertura dei posti messi a concorso;
 
DECRETA
 

Articolo 1.
 

Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso «interno», per esami, per l'ammissione
di 37 (trentasette) allievi al primo anno del 188° corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
- 28 (ventotto) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
- 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
- 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi indicati nelle premesse - al personale militare di sesso sia
maschile che femminile in servizio in qualita' di sergente in
servizio permanente, di allievo sergente, di volontario in servizio
permanente e di volontario in ferma breve, quest'ultimo con almeno
dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo
articolo 4, comma 1. Pertanto, le disposizioni del presente decreto,
in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite al
predetto personale di entrambi i sessi.
3. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare
nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita
assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di
preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di
indicazione dei cinque corsi di cui al precedente comma 1 del
presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi
di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel
successivo articolo 11, comma 6, all'atto del completamento delle
attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 188° corso.
4. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche le graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
- gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e
dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
- politico-organizzativo;
- dei sistemi infrastrutturali;
- delle comunicazioni;
- logistiche;
- economico - amministrativo;
- gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo,
biennale, di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi
stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
- gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno un corso di studi universitari di durata sessennale
finalizzato al conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
- i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
Inoltre:
- i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
7. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.
 
Articolo 2.
 

Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) essere sergenti in servizio permanente, allievi sergenti,
volontari in servizio permanente, volontari in ferma breve
dell'Esercito, questi ultimi con almeno di dodici mesi di servizio in
tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo
articolo 3, comma 1, del presente decreto;
b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2006 il
ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre
1984, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
c) essere cittadini italiani;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2005/2006 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo articolo 6.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo articolo 3. I requisiti medesimi, ad
eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f),
nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti fino alla data di ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.
 
Articolo 3.
 

Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
- firmata per esteso dal militare. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
- presentata, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questi,
provvederanno a trasmettere al sopracitato indirizzo le domande
presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione.
I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente decreto,
dovranno presentare, entro il termine sopra indicato, la domanda al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone una copia.
In tutti i casi per la data di presentazione fara' fede la data
di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente articolo 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione esclusivamente
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine
dal concorrente dopo tale data non saranno prese in considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare
tempestivamente a mezzo telegramma ogni variazione dello stesso al
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
e) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso
il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare
eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera d), che potrebbe non coincidere con quello
del Comando di appartenenza. In tal caso quest'ultimo dovra' esserne
comunque informato a cura del militare;
f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2005/2006.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di
pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
all'atto dell'ammissione in Accademia;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
k) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
 
Articolo 4.
 

Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) accertamento attitudinale;
c) prova orale di matematica;
d) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e all'accertamento di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto
della formazione delle graduatorie di ammissione al corso di cui al
successivo articolo 14, comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio
2006), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti
gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
 
Articolo 5.
 

Prova di selezione culturale
 
1. La prova di selezione culturale avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a) presso
il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 14,30
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
- 1° marzo 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra «A» e «I»;
- 2 marzo 2006: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra «J» e «Z».
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
Il giorno 9 marzo 2006, alle ore 14,30, potra' aver luogo
un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non
avessero potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di
impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente
documentati dal loro Comandante di Corpo al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno a mezzo fax
(n. 0742/342208).
2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
21 febbraio 2006, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 21 febbraio 2006 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
4. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle ore 13,30 dell'orario
ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo
capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e'
subordinata a specifica convocazione che sara' rilasciata solo nei
casi indicati nel precedente comma 1.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato «G», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo
art. 10, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione della graduatoria di cui ai successivi
articoli 7 e 11.
8. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 20 marzo 2006, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548
e 06/4986.4613). Ciascun concorrente, inoltre, potra' avere notizia
dell'esito della prova da lui sostenuta consultando, a partire dalla
data suindicata, il sito web «www.persomil.difesa.it».
 
Articolo 6.
 

Accertamento attitudinale
 
1. Saranno ammessi all'accertamento attitudinale i primi 185
(centottantacinque) concorrenti della graduatoria di cui al
precedente articolo 5, comma 7, nonche' i concorrenti che abbiano lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
2. Detto accertamento, che avra' luogo presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, verra'
condotto, secondo le direttive tecniche emanate dall'Agenzia di
Selezione e Reclutamento dello Stato Maggiore dell'Esercito, dalla
Commissione indicata nel successivo articolo 10, comma 1, lettera b).
La convocazione a detta prova sara' data a mezzo lettera
raccomandata o telegramma. Coloro che non ricevessero alcuna
comunicazione entro il 7 aprile 2006 dovranno ritenersi esclusi dal
concorso.
3. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro,
dovranno esibire:
- una attestazione, rilasciata dal Comandante di Corpo, secondo
il modello in Allegato «B», che costituisce parte integrante del
presente decreto, concernente il superamento delle prove di
efficienza operativa previste dalla Circolare SME - Ufficio D.A.R.
n. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- una certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio
sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo, secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte
integrante del presente decreto, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato.
La mancata presentazione anche di una sola delle predette
attestazioni/certificazioni determinera' l'esclusione del concorrente
dal concorso.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
 
Articolo 7.
 

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui al
precedente articolo 6, saranno iscritti, a cura della Commissione di
cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera a), in una
graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del
concorso.
2. Dei concorrenti idonei all'accertamento attitudinale iscritti
nella graduatoria di cui al precedente articolo 5, comma 7, saranno
convocati alla prova orale, che avra' luogo, presumibilmente a
partire dalla seconda decade del mese di luglio 2006, presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, i primi 111 (centoundici).
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a
parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato Allegato «F» al presente decreto.
4. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato Allegato «G» al presente
decreto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
6. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
7. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato «G» al presente decreto.
8. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11:
1 da 0/30i a 17,999/30i = 0
2 da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
3 da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
4 da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
5 da 27/30i a 30/30i = 2,00.
 
Articolo 8.
 

Documenti
 
1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
all'accertamento attitudinale, i concorrenti dovranno esibire le
certificazioni indicate nel precedente art. 6, comma 3.
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti
documenti:
- fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
- scheda o libretto sanitario.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita
dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la
propria posizione giudiziaria.
Infine, a seconda del proprio stato, dovranno rilasciare, una
delle seguenti dichiarazioni:
- se sergenti, o volontari in servizio permanente:
dichiarazione (modello in Allegato «D») di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599, e dell'articolo 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414, ovvero dell'articolo 30 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
- se volontari in ferma breve: dichiarazione (modello in
Allegato «E») di rinuncia al grado rivestito e contestuale richiesta
di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Gli
allievi, qualora non conseguano la nomina a Sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la
non iscrizione per l'anno accademico 2006/2007 presso alcuna
Universita'.
 
Articolo 9.
 

Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. I concorrenti fruiranno del certificato di viaggio
limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente
articolo 4 del presente decreto e per il rientro in sede.
2. I concorrenti potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad
un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e per il rientro in sede. Qualora il concorrente non
sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta',
la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella
ordinaria dell'anno in corso.
 
Articolo 10.
 

Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
- la Commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
- la Commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
- un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
- un docente di materie letterarie, membro;
- due docenti di matematica, membri;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a
voto.
3. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
- due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, laureati
in psicologia ed abilitati all'esercizio della professione;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, segretario
senza diritto di voto.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
 
Articolo 11.
 

Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine della prova orale di cui al precedente articolo 7 saranno
iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), nella graduatoria generale di merito di ammissione al
188° corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 37 (trentasette)
concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito. A parita' di
merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso indicati nel gia' citato Allegato «F» al
presente decreto.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
5. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 188° corso
presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potra'
conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine della
graduatoria, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi sei
giorni di frequenza del corso.
6. Completata la fase di ammissione al corso, come precisato nel
precedente comma 5, non potendosi piu' procedere all'ammissione di
ulteriori concorrenti idonei, la Commissione esaminatrice provvedera'
ad assegnare gli allievi ai corsi di cui all'articolo 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria e dell'ordine di preferita assegnazione espresso nella
domanda di partecipazione al concorso. Detti allievi saranno cosi'
assegnati:
- 28 (ventotto) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
- 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara'
consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la
suddetta assegnazione, tenuto conto della dichiarazione contenuta al
riguardo nella domanda di partecipazione al concorso, sara'
considerato rinunciatario all'ammissione al corso e rinviato
dall'Istituto.
7. Completata la fase di assegnazione ai corsi come indicato nel
precedente comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati
in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso
«pubblico».
8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza
dei corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sara' approvata
con decreto dirigenziale.
9. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo
degli ingegneri dell'Esercito saranno ripartiti, a cura del Comando
dell'Accademia militare, in base alla graduatoria di merito del
concorso e delle preferenze espresse dagli interessati allo scopo
interpellati, negli indirizzi di studio stabiliti dallo Stato
Maggiore dell'Esercito secondo le esigenze della Forza armata.
L'allievo che non accetti la suddetta assegnazione sara' considerato
rinunciatario al corso e rinviato dall'Istituto.
10. Gli allievi ammessi alla frequenza del corso per il Corpo
sanitario dell'Esercito saranno iscritti, a cura del Comando
dell'Accademia militare, al corso di laurea in medicina e chirurgia.
11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
 
Articolo 12.
 

Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti
risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
4. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato prevista dal
precedente articolo 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare
ovvero la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale
risulti la durata del servizio militare prestato verranno acquisiti
d'ufficio.
5. All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso
saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne
il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza (mediante analisi sulle urine).
 
Articolo 13.
 

Esclusioni
 
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che
non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.
 
Articolo 14.
 

Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 
1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto
della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo articolo 16.
 
Articolo 15.
 

Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.
 
Articolo 16.
 

Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo
sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza,
sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
2. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.
 
Articolo 17.
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente
trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2005
Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!