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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici
ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore, di quattro ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo delle armi navali, di quattro ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale,
di tre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo di commissariato militare marittimo e di dieci ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 8/11/2011
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:1E006347
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/12/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


di concerto con


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina militare e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione del dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2011);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il titolo II
del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», come modificato e integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il
reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze annate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2012 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi 32 (trentadue)
ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi
della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2010,
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore capo (CP) Marco
Brusco a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 11 (undici) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore,
con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 6 (sei) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio navale,
con riserva di I (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali,
con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
d) concorso per il reclutamento di 3 (tre) ufficiali in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
e) concorso per il reclutamento di 10 (dieci) ufficiali in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 4 (quattro) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati guardiamarina in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e
degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del
corso applicativo di cui al successivo art. 13 - dopo l'ultimo dei
pari grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate
categorie:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali non devono aver riportato un
giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3, abbiano completato un anno di servizio in tale
posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte
delle forze di completamento, per essere stati richiamati per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli della
Marina militare appartenenti alla categoria ed alla specialita' che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate
nell'allegato A (che costituisce parte integrante del presente
bando).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un
giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti della
Marina militare che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a sottotenente di vascello in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli aumenti dei
limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia,
rilasciata da un ufficio scolastico regionale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
12.
b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi
dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso
applicativo.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui
all'art. 1, comma 1 del presente bando dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente bando;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa;
c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo,
il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di
procedura civile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2.
Detti concorrenti, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda di partecipazione, se in servizio, al Comando del
reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito o ai Dipartimenti militari
marittimi/Capitanerie di porto ovvero alle Direzioni territoriali del
personale della Regione aerea competenti per territorio o al Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza
armata di appartenenza ed alla loro residenza.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano
all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite dell'Autorita'
diplomatica o consolare che, dopo aver attestato sulla stessa la data
di presentazione, ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo
sopraindicato.
Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in
attivita' addestrative ed impossibilitato, per l'intero periodo sopra
indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del reparto/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre
sulla domanda il visto e la data di presentazione della medesima e
dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come
indicato nel successivo art. 6, comma 2.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale;
c) se in servizio,la propria posizione militare (Forza armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica (rl dl
s2@persomil.difesa.it), al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto -1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale dell'Esercito 180/186 -
00143 Roma Laurentino - ogni variazione che venga a verificarsi
durante l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
avere in corso procedimenti penali e/o amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la
qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare la veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39
del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313;
h) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
i) il reparto o ente di appartenenza (se in congedo il Centro
documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare
marittimo/Capitanerie di porto, la Direzione territoriale del
personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di
Roma, di ascrizione);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;
o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle
Forze di polizia o Corpo armato dello Stato;
r) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a
meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 636, comma 3 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
s) la lingua straniera (non piu' di due lingue tra l'araba, la
cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la persiana, la
russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta tra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera
sostenere la prova orale facoltativa;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) se alla stessa allega, elencandoli in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive;
z) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio).
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno allegare
alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere h), l), m) ed n), anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato B al presente
bando.
5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1, lettera c)
del presente articolo, dovranno provvedere a:
a) prendere atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
b) per i concorrenti della Marina militare:
1) compilare, se in servizio, apposito documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per
«partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina militare -
anno 2011» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la firma
per presa visione);
2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento
caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione Marina
militare - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino,
tenendo informata la 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione;
c) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e
dell'Arma dei carabinieri:
1) compilare, se in servizio, apposito documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per
«partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina militare -
anno 2011» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua
firma per presa visione);
2) trasmettere, sia per i concorrenti in servizio che per
quelli in congedo, entro il ventesimo giorno successivo al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma
Laurentino, copia integrale del libretto personale e dello stato di
servizio.

                               Art. 4 


Svolgimento dei concorsi


1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano con il decreto
dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 12 comma 5
(presumibilmente entro la fine di luglio 2012) tutti i concorrenti -
compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del
test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psicofisica -
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5 


Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le
prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun Corpo;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica
per tutti i Corpi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio, presidente;
b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a capitano
di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il
quale viene indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
d) un sottufficiale con il grado di primo maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a tenente di vascello, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del
supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di
medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del
supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio della Marina militare,
presidente;
b) un ufficiale in servizio della Marina militare, membro;
c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli,
membro e segretario.
Detta commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata.

                               Art. 6 


Prove scritte


1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente
art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti
previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che
costituisce parte integrante del presente bando.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1,
con inizio non prima delle 8,30, secondo il seguente calendario:
a) concorso per 11 (undici) posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 31 gennaio
e 1° febbraio 2012;
b) concorso per 4 (quattro) posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 24 e 25
gennaio 2012;
c) concorso per 4 (quattro) posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 24 e 25
gennaio 2012;
d) concorso per 3 (tre) posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo: 26 e 27 gennaio 2012;
e) concorso per 10 (dieci) posti di ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto,
nei giorni: 2 e 3 febbraio 2012.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 10 gennaio 2012. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del 10 gennaio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di
identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di
copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta
della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro
fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186
- 00143 Roma Laurentino - tel. 06/517051012, oppure al Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06.3680.4442,
ovvero potranno consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli di merito


1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), procederanno a valutare i titoli di merito dei soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 3 ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non
siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno
oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso
noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettera b) e e) del presente articolo, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel comma 5, dell'art. 3.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate
nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da
eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di
servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la partecipazione al concorso non devono essere oggetto di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara':
1) nella media: punti 0;
2) superiore alla media: punti 2/30;
3) eccellente: punti 5/30.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere assimilata rispettivamente al documento successivo o
antecedente;
b) servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata: massimo punti 1/30;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30,
cosi' ripartiti:
1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;
2) diploma di laurea (di durata triennale):
fino a 91/110: punti 1/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;
da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;
3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno
quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009):
fino a 91/110: punti 1,40/30;
da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;
da 106/110 a 110/110: punti 2/30.
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2,
lettera b), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo presente articolo, comma 2, lettera b), numero 3) (laurea
magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera f) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a
sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della
Marina militare la laurea magistrale il cui possesso ha consentito
loro la partecipazione a tale concorso;
d) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi'
ripartiti:
ordine militare d'Italia:
cavaliere di gran croce: punti 2/30;
grande ufficiale: punti 1,75/30;
commendatore: punti 1,5/30;
ufficiale: punti 1,25/30;
cavaliere: punti 1/30;
valor militare:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
croce al valor militare: punti 0,5/30;
valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei
carabinieri:
medaglia d'oro: punti 2/30;
medaglia d'argento: punti 1,5/30;
medaglia di bronzo: punti 1/30;
merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei
carabinieri:
medaglia/croce d'oro: punti 2/30;
medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30;
medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;
ricompense:
encomio solenne: punti 1 /30;
encomio semplice: punti 0,25/30.

                               Art. 8 


Accertamenti psico-fisici


1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona - presumibilmente a febbraio 2012
(durata presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti saranno
convocati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma e, qualora
possibile, con messaggio di posta elettronica.
Essi dovranno presentarsi alle 7 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro
di selezione, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
c) referto dell'analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli
accertamenti;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
lavorativi precedenti la visita;
g) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
di tipo B, per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validita' (il
documento dovra' avere validita' annuale con scadenza fino al 30
aprile 2012), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di
medico specializzato in medicina dello sport.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e
quindi dal concorso.
4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psicofisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 12. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita di controllo dell'abuso sistematico di alcool;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al
modello riportato nell'allegato E.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla
Direzione generate della sanita' militare, la commissione di cui al
precedente art. 5 comma I, lettera b) dovra' accertare il possesso
dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non
superiore a m 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m 1,61 e
non superiore a m 1,95 se di sesso femminile;
b) apparato visivo:
1) per il Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale;
2) per gli altri Corpi (GN, AN, CM e CP): visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3
diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3
diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale
(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita'
militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per
l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli
specifici requisiti precedentemente indicati;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore generale della sanita'
militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal
presente bando);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione del profilo
sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica, anticipandola via fax al numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero
pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo ritiene necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che hanno rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9 


Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della
Marina militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli
accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro
volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia ed adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di
energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di
gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni ed aspettative connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai
diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica).
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera',
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in
cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale
condizione, laddove il solo punteggio dell'area del pensiero e'
insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 10 


Prove di efficienza fisica


1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 9 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui
comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che
saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sono definitivi.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e) redigera' il relativo verbale.
5. I verbali degli accertamenti psicofisici, degli accertamenti
attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il
tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 11 


Prova orale


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente articolo I, sugli argomenti previsti
dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova
avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n.
72, presumibilmente in aprile/maggio 2012. A tal fine i concorrenti
riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma e, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
lingue tra l'araba, la cinese, la croata, la francese, l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca,
di cui una scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la
tedesca) (non piu' di due scelte fra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca). della durata di 15 minuti per ciascuna
lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30: 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
l) 29/30: 0,45 punti:.
m) 30/30: 0,50 punti.

                               Art. 12 


Graduatorie di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in
entrambe le suddette categorie di riservatari. la riserva di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su
quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti
eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n.
191 /1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,
comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno
pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel foglio
d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 13 


Nomina


1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati (ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a
quelli delle forze di completamento, di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettere h) e c)) guardiamarina in servizio permanente del
ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 12, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita'
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso
sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 


Spese di viaggio. Licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del presente bando
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 4 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i' quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:
a) il dirigente pro-tempore della 1ª Divisione della Direzione
generale per il personale militare;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 3,
comma 5:
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente. sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il Generale di Corpo d'armata: Roggio

L'Ammiraglio ispettore capo (CP): Brusco

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