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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 12/12/2006
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:06E08472
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

  IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva, che stabilisce che per il reclutamento del
personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da
ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo
II, delle medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche,
recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198,
concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto l'art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede che dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati
nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento e'
immesso direttamente nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato e che, il restante
quarantacinque per cento e' immesso nel medesimo ruolo dopo aver
prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontario in
ferma prefissata quadriennale;
Visto l'art. 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevede, per la copertura dei posti relativa all'anno 2010, che in
deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, lettera b), della
medesima legge, sono indetti concorsi secondo le modalita' previste
dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005, in cui si prevede l'immissione diretta per 327
volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate, idonei e
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 16, comma 3,
della legge 23 agosto 2004, in aggiunta alle immissioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005,
n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso
alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero della difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione
dell'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226,
sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di
stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004,
n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio
o in congedo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato
riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, che, se in servizio,
abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, di cui:
a) n. 976 candidati saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno;
b) n. 531 candidati saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita'
di volontari in ferma prefissata quadriennale.
2. Dei suddetti, n. 1507 posti, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti prescritti:
a) n. 37 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla carriera
esecutiva;
b) n. 75 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge
20 novembre 1987, n. 472, agli aspiranti diplomati ospitati presso il
Centro studi di Fermo.
3. I posti riservati, di cui al comma precedente, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
4. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
5. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza ha la facolta' di sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso in ragioni di esigenze attualmente non valutabili
ne' prevedibili, ovvero in applicazione di disposizioni contenute
nella legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2007, o di ulteriori disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui all'art. 1
devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio della scuola media dell'obbligo o
equipollente;
d) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per
l'ammissione al concorso, le imperfezioni e le infermita' indicate
nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale
n. 198/2003.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto
al comma 1, lettera d).
4. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda
di partecipazione a concorsi per le carriere iniziali delle altre
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, e del Corpo
Militare della Croce Rossa, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
6. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali e quello
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu' requisiti
prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso da redigersi in ogni
loro parte sull'apposito modulo - a pena di inammissibilita' - come
da modulo allegato 1 al presente bando, reperibile presso le
Questure, dovranno essere presentate esclusivamente alla Questura
della provincia in cui il candidato ha la propria residenza, entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo
utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro lo stesso termine di cui al precedente comma; a
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'avviso di ricevimento dovra' essere conservato dal candidato, al
fine di documentare l'avvenuto invio della domanda entro i termini
prescritti. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a
mezzo di raccomandata, andra' riportato sulla busta, sul tagliando di
spedizione e sull'avviso di ricevimento il seguente codice di
concorso: VFP1/06.
3. I candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), impegnati in missione all'estero,
potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche'
contenente gli stessi dati di cui al summenzionato allegato.
4. I candidati di cui al precedente comma, possono inviare la
domanda alle rappresentanze diplomatiche competenti per territorio
che ne cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o
nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le Questure provvederanno a
tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche
concorsuali.
5. I candidati in congedo residenti all'estero possono inviare la
domanda alle rappresentanze diplomatiche competenti per territorio
che ne cureranno l'invio alla Questura di Roma, che provvedera' a
tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche
per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche
concorsuali.
6. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine di cui al precedente comma 1) e quelle che
perverranno prive della sottoscrizione del candidato.
7. All'atto della presentazione della domanda, i candidati
dovranno produrre, a pena di inammissibilita', copia conforme
dell'estratto della documentazione di servizio, come da facsimile
allegato 2, previsto dal decreto legislativo del 19 agosto 2005,
n. 197, chiuso entro la data di scadenza di presentazione della
domanda.
8. I candidati, volontari in ferma prefissata annuale in congedo,
dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia conforme della
documentazione, di cui al precedente comma, rilasciato dall'ultimo
reparto/ente di servizio all'atto del congedo.

                               Art. 4.
 
Compilazione della domanda
 
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e
sottoscritte dai candidati, gli stessi dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare da volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1);
i) l'indicazione della lingua inglese o francese, relativamente
alla parte delle domande del questionario di cui al successivo
art. 8, comma 4.
2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai
candidati, a pena di nullita'. Sottoscrivendo la domanda, i
candidati, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione
dei dati personali che li riguardano, necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale, si assumono ogni responsabilita' penale ed
amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente - a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - Area II - Concorsi per l'accesso ai
ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed agenti, viale Pretoriano,
n. 13 - 00185 Roma.
4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati
di cui all'art. 1, comma 2, dovranno precisare gli estremi del titolo
in base al quale concorrono nell'apposito spazio riservato alle
«Annotazioni integrative». In particolare, coloro che si trovano
nella posizione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a), dovranno
inoltre indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono
sostenere la prevista prova d'esame.
5. Nelle domande dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali
titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che si intendono far valere.
Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio riservato alle
«Annotazioni integrative» del citato modello di domanda. Qualora non
espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
6. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di
essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova
scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 30 marzo 2007, e che tale comunicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti.
7. L'amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili
a propria colpa.

                               Art. 5.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai
soggetti di carattere previdenziale.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al
titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale per le risorse umane - titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Area II -
Concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti, assistenti ed
agenti della direzione centrale per le risorse umane - Viale
Pretoriano, n. 13 - 00185 Roma.

                               Art. 6.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta d'esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale.
2. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti
di cui al precedente comma, comporta la non ammissione alle
successive fasi concorsuali.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi tra i primi 3500 in ordine di merito, saranno
convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e
agli accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198 e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti
della polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed e' composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario
capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del
settore telematica.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari o del ruolo direttivo speciale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.

                               Art. 8.
 
Prova d'esame
 
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per
difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono tenuti a
presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione, per
sostenere la prova scritta d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale «Concorsi ed esami», del 30 marzo 2007.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal
concorso.
4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla,
tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza
della lingua inglese o francese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard
europei.
5. La commissione, di cui al precedente articolo, stabilisce
preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e'
stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
6. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice, usare telefoni cellulari, apparati radio
ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E' vietato, altresi', agli esaminandi
portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni
di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette
prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova.
7. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
8. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1 del
presente bando, sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al
successivo art. 9, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 3500 in ordine di merito; saranno,
inoltre, ammessi i candidati che avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il
numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al
successivo art. 9 risultasse inferiore al numero dei posti messi a
concorso, l'amministrazione si riserva la facolta' di convocare
un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova
culturale.
9. L'esito della prova culturale verra' comunicato unicamente ai
candidati ammessi alla successiva prova di efficienza fisica ed agli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.

                               Art. 9.
 
Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneita' fisica
psichica ed attitudinale
 
1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i
candidati saranno sottoposti alle prove sottoindicate da parte di una
commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato,
che la presiede, e da un medico della Polizia di Stato specializzato
in medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai gruppi
sportivi della Polizia di Stato - FF. OO. - con qualifica di
coordinatore di «settore sportivo».
2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
 
----> Vedere immagine a pag. 4 <----
 
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati, determinera' un giudizio di non idoneita', con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
dal concorso.
4. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo
abbigliamento e di un valido certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana, ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
5. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la
conseguente esclusione dal concorso.
6. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti ai successivi
accertamenti fisici e psichici, a cura di una apposita commissione
composta da un primo dirigente medico che la presiede, e da quattro
direttivi medici della Polizia di Stato. A tal fine i candidati
saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di
selettori, composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici
psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei
direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia
di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito
selettore attitudinale.
8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un
colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del
selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e
sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui
compete il giudizio di idoneita'.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo.
10. I candidati che risultino non idonei ai predetti
accertamenti, ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel
giorno e nell'ora per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali, saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui avranno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve dei posti di cui
all'art. 1, comma 2, e quelli di preferenza nella nomina, gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

                              Art. 11.
 
Graduatoria di merito
 
1. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 7, redigera' la
graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:
della votazione riportata nella prova d'esame;
del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere, ovvero possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della
documentazione di servizio, di cui all'art. 3, comma 7, rilasciato
dalle competenti Autorita' militari.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che abbiano superato la prova scritta d'esame e che siano
risultati idonei alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati, di cui al precedente comma, ed i relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno
parte integrante degli atti del concorso.

                              Art. 12.
 
Approvazione graduatoria
 
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d'esame e del
punteggio attribuito ai titoli, e' approvata la graduatoria del
concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione in servizio e fatte salve le riserve dei
posti previste dall'art. 1 del presente decreto.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria,
saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria e di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, sara' pubblicato
nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso, di cui al precedente
comma, decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per
eventuali impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 13.
 
Nomina vincitori
 
1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve di
posti di cui all'art. 1, comma 2, utilmente collocati nella
graduatoria:
a) n. 976 saranno nominati allievi agenti della Polizia di
Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di
formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di
un anno;
b) n. 531 saranno nominati allievi agenti della Polizia di
Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione
dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di
volontario in ferma prefissata quadriennale;
2. I candidati di cui al punto 1, lettera a) che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione,
saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in
ordine di graduatoria, dai candidati vincitori di cui al punto 1,
lettera b).
3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare, per sostituire
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze armate
per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma.

                              Art. 14.
 
Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio
 
1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno
invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, entro il termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di
assunzione in servizio per la frequenza del corso di formazione, le
certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali:
a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando.
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non
dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di
presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno
attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della
cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
4. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, il mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia
di Stato.
Roma, 30 ottobre 2006
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
De Gennaro

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