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UNIVERSITA' DI FERRARA

Procedura di valutazione comparativa a due posti
di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 18/5/2010
Ente:UNIVERSITA' DI FERRARA
Località:Ferrara  (FE)
Codice atto:0E004210
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:17/6/2010
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, primo comma della legge 3 luglio 1998, n. 210,
che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le
procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di
professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il
reclutamento di tale personale;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di ricercatori universitari deliberate dai
consigli di facolta';
Viste le delibere adottate dal senato accademico;
Considerato che i posti richiesti dalle facolta' godono della
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visti i DD.MM. del 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001, 1° febbraio
2001 concernenti la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto il D.M. 24 novembre 2009, n. 212;
Vista la nota ministeriale 17 dicembre 2009, n. 1656;
Viste le indicazioni fornite dal M.I.U.R., con nota prot. n. 29
del 6 ottobre 2009, relative alle modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 - Modalita' di
svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni
giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei
professori e dei ricercatori universitari;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009
sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Decreta:


Art. 1


E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario presso le
sottoindicate facolta' e per i seguenti settori
scientifico-disciplinari:
Facolta' di ingegneria - ING-IND/21 - Metallurgia (un posto)
settori scientifico-disciplinari affini: nessuno;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - FIS/01 -
Fisica sperimentale (un posto) settori scientifico-disciplinari
affini: nessuno.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa


La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori ed i ricercatori universitari di ruolo
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini
eventualmente previsti dall'art. 1;
5) coloro che abbiano gia' presentato cinque domande di
partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui
bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010. Nel
caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti
di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici.
Il candidato e' escluso dalle procedure, successive alla quinta
ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la
cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.
Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici sia
superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento,
nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3 


Domande di ammissione


La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in
carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per
via telematica (http://www.unife.it), dovra' essere indirizzata al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Ferrara - Via
Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa si
considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine
indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) o consegnate direttamente
all'Ufficio protocollo archivio, Via Savonarola, 9 - Ferrara, nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle
ore 12,30 e martedi' pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal
fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio
protocollo archivio).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della
domanda non va autenticata.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione
comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco
il decreto rettorale, la facolta' e il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari, devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le donne coniugate debbono indicare il
cognome da nubile.
Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la propria residenza;
2) la cittadinanza posseduta;
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4) di non essere professore universitario di ruolo o
ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno
di quelli ad esso affini eventualmente indicati all'art. 1;
5) di non aver prodotto, oltre la presente, cinque domande di
partecipazione a procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo ovvero
di non aver prodotto, oltre la presente, quindici domande di
partecipazione a procedure di valutazione comparativa esclusivamente
per il reclutamento di ricercatori universitari i cui bandi abbiano
termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010;
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento degli stessi;
8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari
(solo per i cittadini italiani).
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla
valutazione comparativa per cause non imputabili all'Amministrazione
stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) copia fotostatica del documento di identita' e del codice
fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 4.
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
compilando l'allegato B al presente bando.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a
tal fine l'allegato B al presente bando.
L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei
cittadini non appartenenti all'Unione e' consentito alle condizioni e
secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del
sopracitato decreto.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4 


Pubblicazioni


Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di
partecipazione, dovranno essere inviate con apposito plico
raccomandato, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto costitutivo delle commissioni, all'indirizzo
indicato nel decreto stesso.
E' facolta' dei candidati inviare le pubblicazioni stesse a tutti
i membri della commissione.
Per nessun motivo i candidati dovranno inviare, contestualmente
alla domanda, il plico contenente le pubblicazioni che, se inviato,
non verra' considerato valido ai fini della partecipazione alla
valutazione comparativa.
Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni
difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico
raccomandato, nel termine e all'indirizzo previsti dal comma 1 del
presente articolo non potranno essere prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: decreto rettorale, la Facolta', la sigla, il titolo
del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si
intende concorrere, nonche' cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a
tal fine l'allegato B al presente bando.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente
al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660; per quelli stampati successivamente a tale data si rimanda
alle disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al
relativo Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le
commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso
elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.
I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la
partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa non
saranno restituiti da questa Amministrazione.

                               Art. 5 


Esclusione dalla valutazione comparativa


I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 6 


Commissioni giudicatrici


Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dal decreto ministeriale
27 marzo 2009.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo
d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere
adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il
decreto di accettazione da parte del rettore.
Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente
delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 7 


Ricusazione


Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto della istanza di ricusazione non puo'
essere dedotto come causa successiva di ricusazione.

                               Art. 8 


Valutazione dei candidati


La valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli,
illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni
dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i
parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati
dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009.
Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e
le procedure della valutazione comparativa dei candidati, secondo
quanto previsto dalla legge n. 1/2009 e li consegnano, senza indugio,
al responsabile del procedimento di cui all'art. 12, il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta'
che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno
sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
La valutazione comparativa dei titoli dei candidati e' effettuata
analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente
documentati:
a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero;
b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario
in Italia o all'estero;
c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con
rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici
italiani o all'estero;
d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da
rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri;
e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a
quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali
specifiche competenze;
f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei
settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali;
h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori
scientifico-disciplinari nei quali e' prevista;
i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e
convegni nazionali e internazionali;
j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attivita' di ricerca.
La valutazione di ciascun elemento sopra indicato e' effettuata
considerando specificamente la significativita' che esso assume in
ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal
singolo candidato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai
sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,
nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230.
Per la valutazione delle pubblicazioni, le commissioni
prenderanno in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
La valutazione comparativa delle pubblicazioni avverra' sulla
base dei seguenti criteri cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89:
a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna
pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore
scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri
riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione.
Le commissioni giudicatrici devono altresi' valutare la
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali.
Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e'
riconosciuto l'uso a livello internazionale le commissioni nel
valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) «impact factor» totale;
4) «impact factor» medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di
Hirsch o simili).
I candidati saranno convocati per la discussione dei titoli
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso
non inferiore a venti giorni. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata
presentazione del candidato e' considerata esplicita e definitiva
manifestazione della volonta' di rinunciare alla valutazione
comparativa.
Sui titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione e
sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il
proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura,
la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a
quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve
esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi
dei vincitori previsti per quella procedura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato,
avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.

                               Art. 9 


Accertamento della regolarita' degli atti


Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone
comunicazione ai candidati.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa dovra' completare i lavori.

                               Art. 10 


Documenti di rito


I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa dovranno presentare a questa Amministrazione, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la documentazione
attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

                               Art. 11 


Nomina dei vincitori


La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale.

                               Art. 12 


Responsabile del procedimento


Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio selezione
personale (tel. 0532293344 - 0532293343 - 0532293336 0532293183, Fax
0532293337, e-mail concorsi@unife.it).

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell' art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Ripartizione risorse umane dell' Universita' degli studi di
Ferrara e trattati per le finalita' di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell' eventuale procedimento di assunzione
in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.

                               Art. 14 


Disposizioni finali


Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la legge 9 gennaio 2009, n. 1, la
vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli
impieghi nella pubblica amministrazione.
Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale e'
possibile proporre ricorso entro sessanta giorni al Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna -
Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna, tel. 051/340449, telefax
051/341501 ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.
L' avviso del presente bando di valutazione comparativa sara'
inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando sara' pubblicato all'Albo del rettorato e reso
disponibile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Ferrara, 28 aprile 2010

Il rettore: Bianchi

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