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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.
(Decreto n. 2020).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.2 del 8/1/2019 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E13314 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/1/2019 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e formazione
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19 e 21;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e
aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento
dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64 del 2017
e' stato determinato per il triennio 2018-2021 il contingente di
personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee ed
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti
di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei
docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare
all'estero;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64 recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 15
della presente procedura di selezione.
Art. 2
Organizzazione e contingente dei posti
1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
- che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento.
2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico
per esigenze sopravvenute.
3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
MIUR e del MAECI.
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti
con contratto a tempo indeterminato che all'atto della domanda
abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivo di
almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di
appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso.
Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. Nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto due
periodi all'estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione
in servizio, e i due periodi non siano separati da almeno sei anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale;
b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione della
procedura di selezione a normativa vigente la permanenza in servizio
all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalla
graduatoria coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni.
Art. 4
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici
1. I requisiti culturali fondamentali richiesti ai dirigenti
scolastici da destinare all'estero sono:
a) avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per la quale si intende partecipare (tra quelle relative
alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2, della presente
procedura di selezione) di livello non inferiore a B2 del quadro
Comune europeo di riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive
modificazioni, o da un ente certificatore riconosciuto nel Paese
estero in cui e' gia' stato prestato servizio, in corso di validita'.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, «e'
valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di
laurea magistrale nella relativa lingua straniera» (ovvero il diploma
di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera);
b) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti accreditati
dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche
afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al
management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione;
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a
partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del
28 gennaio 2019. La data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura
selettiva che deve essere stampata e presentata dal candidato
all'atto dell'identificazione il giorno del colloquio.
2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare alle prove
per una o piu' lingue straniere. Le aree linguistiche sono riferite
alle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo e
tedesco.
3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alle prove. In qualsiasi momento l'amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti.
4. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76
del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
5. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata
presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla
selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica ordinaria o
certificata, al seguente indirizzo
selezione.estero@istruzione.it L'amministrazione scolastica non
assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni
dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte
del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica
ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati
avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e
della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione
all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MIUR.
7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi
all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MIUR
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti e di quelli generali per l'accesso agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla
normativa vigente. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale per il personale scolastico del MIUR, notificato
all'interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella
domanda, posta elettronica certificata.
Art. 6
Selezione
1. La procedura si articola in una selezione per titoli e in un
colloquio.
Art. 7
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al Colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2 alla
presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato
per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le
modalita' indicate nell'Allegato 2.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione, di cui
al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione
al colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano
raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli, che saranno
esclusi ai sensi dell'art. 5 comma 9 del presente decreto.
Art. 8
Colloquio
1. Hanno accesso alla successiva fase del colloquio i candidati
che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione
dei titoli. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta
per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative
nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda, la conoscenza del
funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli
strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio
all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche
generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei
principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti per ciascuna delle lingue indicate dal candidato nella
domanda di partecipazione.
3. L'avviso relativo al calendario dei colloqui con l'indicazione
della sede e dell'orario di inizio delle prova - predisposto dal MIUR
- verra' pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito
Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento. Gli stessi sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza
giustificata al colloquio permette, su richiesta, una
ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine della fase dei
colloqui stessi.
Art. 9
Graduatorie
1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si ottiene dalla
somma del punteggio conseguito ai sensi degli articoli 7 e 8. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate dalla commissione e
distinte per aree linguistiche, sono approvate con decreto del
direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul
sito istituzionale del MIUR.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie
successive.
3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o
mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima
della scadenza sessennale.
Art. 10
Destinazione all'Estero
1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i
candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma
1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento
economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico
successivo secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti di
rito richiesti per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12
Decadenza
1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della
relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9 comma 3.
Art. 13
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
selettiva e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di
notifica all'interessato.
Art. 14
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o
comunque acquisiti a tale scopo dal MIUR e' finalizzato unicamente
all'espletamento della procedura medesima e, per quanto connesso,
alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1,
commi 80 e 138 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, ed avverra'
con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al MIUR, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale
rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione
dalla selezione.
Art. 15
Composizione e compiti della commissione e condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente della commissione
1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del MIUR, e' costituita apposita commissione presieduta da un
dirigente tecnico presso il MIUR o in quiescenza da non piu' di tre
anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando e due
componenti, scelti tra dirigenti scolastici e docenti, esperti nelle
tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8 comma 1, in
servizio presso il MIUR o le istituzioni scolastiche, ovvero in
quiescenza da non piu' di tre anni scolastici alla data di
pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un
segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MIUR. Le
commissioni potranno essere eventualmente integrate con membri
aggregati ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei
candidati.
2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o
indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo. La commissione
ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure
e di redigere le graduatorie, distinte per aree linguistiche, dei
dirigenti scolastici che hanno superato la selezione di cui al
presente decreto.
3. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente della commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del decreto e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti della commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.
Art. 16
Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito istituzionale del MIUR.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale Lazio).
Roma, 20 dicembre 2018
Il Capo Dipartimento: Palumbo
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