Mininterno.net - Bando di concorso ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA Nomina delle commissioni...
 
 
 

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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina delle commissioni giudicatrici per una procedura di
valutazione comparativa ad 1 posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli associati. (Decreto rettorale n. 533 del 9
giugno 2011).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.51 del 28/6/2011
Ente:ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:1E003402
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 715 del 26 maggio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2008;
Vista la legge del 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1

E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso ad un posto di professore universitario, fascia degli
associati:

L-OR/17 filosofie, religioni e storia dell'India e dell'Asia centrale
- facolta' di lettere e filosofia

Fabio Scialpi - Professore ordinario - Universita' di Roma La
Sapienza, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;
Giuliano Paolo Carlo Boccali - Professore ordinario - Universita'
di Milano, via Festa del Perdono n. 3/7 - 20122 Milano;
Stefano Piano - Professore ordinario - Universita' di Torino, via
Sant'Ottavio n. 20 - 10124 Torino;
Mario Piantelli - Professore ordinario - Universita' di Torino,
via Sant'Ottavio n. 20 - 10124 Torino;
Raffaele Torella - Professore ordinario - Universita' di Roma La
Sapienza, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 10.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098478.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di studi linguistici e orientali, via Zamboni n. 33 -
40126 Bologna.

                               Art. 2 

Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, decreto rettorale n.
715 del 26 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale n. 44 del 6 giugno 2008, consultabile nel seguente
sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d), dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. sede concorsuale), entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 117/00 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3 

Ai sensi del comma 16, dell'art. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici, decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

                               Art. 4 

Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12, dell'art. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici
di lavoro collegiale.

Il rettore: Dionigi

 

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