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UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Concorso pubblico ad un posto di collaboratore tecnico psicologo a
tempo determinato presso la clinica di neuropsichiatria infantile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 17/3/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
Località: | Cagliari (CA) |
Codice atto: | 000E2491 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 16/4/2000 |
Tags: | Tecnici Psicologi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visti gli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988,
n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti
l'attuazione di un programma di progetti speciali finalizzati a
favorire l'occupazione;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 58,
foglio n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale
non docente dell'universita';
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge 23 gennaio
1991, n. 21;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Visti gli articoli 17 e seguenti della legge regionale 30 giugno
1993, n. 27, concernenti l'attuazione di un intervento straordinario
finalizzato a promuovere l'occupazione;
Visto l'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 38 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2;
Vista la legge regionale 31 gennaio 1994, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
Visti gli articoli 5 e 13 della legge regionale 30 marzo 1994,
n. 13;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione di questa
Universita', assunta in data 24 ottobre 1994;
Vista la delibera della giunta regionale del 22 settembre 1995,
con la quale sono state individuate rispettivamente l'Universita'
degli studi di Cagliari e la clinica di neuropsichiatria infantile
come soggetto attuatore e come soggetto esecutore, di un intervento
straordinario concernente "Prevenzione e diagnosi precoce della
sclerosi multipla";
Vista la delibera della giunta regionale 10 novembre 1995,
n. 5307, con la quale, fra l'altro, e' autorizzato l'impegno della
spesa attinente l'attivazione del progetto sopracitato;
Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale del
18 dicembre 1995 in Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 5
dell'8 gennaio 1996;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare
l'art. 1 punto 4;
Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti degli studi professionali cui si fa riferimento per quanto
riguarda il trattamento economico del personale da avviare al lavoro,
nell'ambito del progetto suindicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Considerato che ai sensi dell'art. 92, legge regionale
n. 11/1988, l'avviamento ed il rapporto di lavoro sono regolati dalla
legislazione vigente; e che lo stesso rapporto di lavoro deve
intendersi a termine, con natura privatistica prescritta
dall'art. 17, punto 4, della legge regionale n. 27/1993;
Stante l'esigenza di procedere all'assunzione di un collaboratore
tecnico - psicologo (settima qualifica - area funzionale
tecnicoscientifica e socio-sanitaria);
Considerato che per il reclutamento della suindicata figura
professionale, si da' applicazione alle disposizioni vigenti in
materia di assunzione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Considerato che per quanto riguarda i requisiti di accesso al
concorso pubblico di cui al presente bando, l'art. 17 - punto 6 -
della legge regionale n. 27/1993 detta che "gli interventi di cui
alla presente legge sono destinati ad incentivare l'occupazione di
persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli
di genitore nato in Sardegna";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Decreta:
Art. 1.
Indizione concorso
In applicazione dell'art. 92 della legge regionale 4 giugno 1988,
n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, presso
l'Universita' degli studi di Cagliari - Clinica di neuropsichiatria
infantile, e' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo determinato di un collaboratore tecnico (settima
qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria),
mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno fino
alla durata massima di ulteriori anni due.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) idoneita' fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici
d) titolo di studio: diploma di laurea in psicologia, e
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per aver ottenuto il posto con produzione di documenti falsi
o viziati da invalidita' non sanabile, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
g) essere nati in Sardegna, ovvero residenti in Sardegna da
almeno cinque anni, ovvero essere figli di genitore nato in Sardegna.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in
materia.
I requisiti prescritti per l'accesso al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore, in
ogni momento, puo' disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione
per difetto dei requisiti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice secondo lo schema di cui all'allegato A indirizzate al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - Settore
Concorsi e Assunzioni, via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari, e' di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato, e
a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) di godere dei diritti politici e il comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'Universita' in cui
lo stesso e' stato conseguito, nonche' il possesso dell'abilitazione
alla professione di Psicologo;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve
essere prodotta anche se negativa;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente
rapporto d'impiego;
8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziato da invalidita' insanabile;
9) di essere nati in Sardegna, ovvero di essere residenti in
Sardegna da almeno cinque anni, ovvero di essere figli di genitore
nato in Sardegna.
10) gli eventuali titoli di preferenza e precedenza alla nomina
a parita' di punteggio di cui all'art. 6 del presente bando (art. 5 -
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche e integrazioni).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta
in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Dalla domanda deve risultare il domicilio o il recapito cui
indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del
numero di codice di avviamento postale. Sara' utile, altresi',
indicare un eventuale recapito telefonico.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11, della legge n. 127/1997, citate in
premessa, non e' soggetta ad autenticazione.
Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda:
a) elenco in duplice copia delle pubblicazioni che si allegano
in quanto ritenute utili ai fini valutativi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato B
al bando) rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge
16 giugno 1998, n. 191, nonche' del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente al possesso dei
seguenti titoli:
titolo di studio con l'indicazione della votazione riportata,
dell'universita' che lo ha rilasciato e data di conseguimento;
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo,
con l'indicazione della data di iscrizione all'albo;
diplomi di specializzazione, con l'indicazione
dell'universita' e la data di conseguimento;
altri titoli che si ritengono utili ai fini valutativi
secondo quanto indicato all'art. 7 del presente bando;
c) pubblicazioni, allegate in copia originale ovvero in copia
fotostatica autenticata (a ciascuna pubblicazione dovra' essere
allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
(vedi allegato C al bando) rilasciata ai sensi della normativa di cui
al punto b), attestante la conformita' all'originale); per i lavori
stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore
del candidato per la parte che lo riguarda;
c) copia fotostatica del documento di identita';
Non verranno ritenuti valutabili documenti non allegati gia'
prodotti a questa o altra amministrazione cui si facesse riferimento
nella domanda.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Questa Universita' non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di
recapito o da mancata o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Universita' stessa,
ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore a norma e
secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
Art. 5.
Prove d'esame
Le prove d'esame consistono in:
una prova scritta, che vertera' sul seguente argomento:
psicologia generale, psicopatologia generale, neuropsicologia;
una prova scritta a contenuto teorico-pratico, che vertera' sui
seguenti argomenti:
esecuzione di test psicodiagnostici;
una prova orale che vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritta e teorico-pratica e sui seguenti argomenti:
a) metodologia d'indagine e applicazione della statistica in
psicologia;
b) accertamento della conoscenza della lingua inglese.
I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta e nella prova a contenuto
teorico-pratico una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna prova scritta.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita'
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.
Art. 6.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al Rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.
Art. 7.
Titoli valutabili
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 10.
Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici o
aziende di importanza nazionale, punti 0,5 per anno (o fraz.
superiore ai sei mesi), fino ad un massimo di punti 2;
b) pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a
concorso, punti 0,5 se abstracts, punti 1 se lavori per esteso, fino
ad un massimo di punti 3 (per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per il lavori
stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal
decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660);
c) titoli accademici e di studio attinenti al posto messo a
concorso, fino ad un massimo di punti 1;
d) voto di laurea: da 100 a 105 punti 1, da 106 a 110 punti
1,5, 110 e lode punti 2;
e) titoli vari, attinenti al posto messo al concorso, fino ad
un massimo di punti 1.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei
titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli alla media dei voti riportati
nelle prove scritte, ed al voto riportato nella prova orale.
A parita' di merito la preferenza e la precedenza sono
determinate dalle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e n. 693/1996, e alla legge n. 127/1997
(art. 6 bando di concorso).
La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.
Art. 9.
Contratto di lavoro a tempo determinato
L'accettazione del contratto deve essere formalmente comunicata
dal vincitore entro dieci giorni dalla notifica della vincita.
Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di mesi dodici, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di
ulteriori anni due, regolato dal contratto collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio
1996, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
degli studi professionali cui si fa riferimento per quanto riguarda
il trattamento economico.
L'impegno lavorativo e' fissato in 36 ore settimanali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
In caso di rinuncia o decadenza del vincitore dal diritto alla
nomina, il contratto reso disponibile potra' essere assegnato
all'idoneo risultanti dall'ordine della graduatoria.
Art. 10
Documenti di rito
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
la data e luogo di nascita;
la cittadinanza posseduta;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico
procedimenti penali pendenti;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve
essere prodotta anche se negativa;
il godimento dei diritti politici, con l'indicazione che il
medesimo requisito era posseduto anche alla data di scadenza del
bando di concorso;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera
d), del presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento;
la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
di essere nati in Sardegna, ovvero di essere residenti in
Sardegna da almeno cinque anni, ovvero di essere figli di genitore
nato in Sardegna.
3) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
Per gli stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere
conformi alle vigenti disposizioni nello Stato stesso e devono,
inoltre, essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente.
In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio
sanabile, il vincitore sara' invitato alla regolarizzazione, entro il
termine fissato dall'amministrazione a pena di decadenza dalla
nomina.
Art. 11.
Rinvio a norme
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Cagliari, 9 febbraio 2000
Il rettore: Mistretta
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