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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado
di aiutante in servizio permanente riservato ai marescialli di prima
classe dell'Aeronautica militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.56 del 18/7/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E6522 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/8/2000 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto
legislativo n. 196 del 1995 le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale con la quale e' stato
fissato per l'anno 1999 il numero delle promozioni da conferire nel
grado di "Aiutante" mediante concorso;
Accertato che nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998 nel
grado di aiutante si sono verificate 503 vacanze e pertanto sono
disponibili per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami 105 posti;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di aiutante in servizio permantente riservato
di 1ª classe anzianita' di grado antecedente al 1° gennaio 1999, e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a
"Superiore alla media" o giudizio equivalente;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, ad eccezione dei requisiti previsti alla
lettera c), i quali, accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.
Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 e dell'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 1998 e' di 105 unita'.
2. Le promozioni, nell'ordine della graduatoria di merito,
avranno decorrenza 1° gennaio 1999.
3. I marescialli di 1ª classe promossi con l'avanzamento per
concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno nel ruolo i
marescialli di 1ª classe promossi con l'avanzamento a scelta.
Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema allegato A, devono essere indirizzate ai Ministero
della difesa - direzione generale per il personale militare II
reparto - 5ª divisione e presentati al comando di reparto o ente dal
quale gli interessati dipendono, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. I candidati vincitori, prima che si concluda il procedimento
concorsuale, su specifica richiesta dell'amministrazione, dovranno
trasmettere l'originale o la copia autenticata del titolo di studio.
I diplomi ed i certificati di istituti parificati o regolarmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi
(art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
3. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.
Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. I comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A al presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi riservati all'ente di appartenenza, il timbro
dell'ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le
domande alla firma del comandante. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla direzione generale
per il personale militare che provvedera' con provvedimento motivato
all'esclusione dei militari dalla partecipazione al concorso, ma in
tale ipotesi il comandante dell'ente dovra' menzionare in calce alla
domanda che la stessa e' stata presentata fuori termine;
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al 4° concorso per l'avanzamento
al grado di aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare II reparto - 5ª divisione ed alle competenti
direzioni territoriali del personale, entro il giorno successivo alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande, l'elenco
nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di matricola;
e) far pervenire, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare II reparto - 5ª divisione, entro il termine
perentorio di sette giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
f) custodire la 2ª copia della domanda;
g) trasmettere a mezzo corriere, entro dieci giorni dalla
scadenza del concorso, ai competenti comandi di grandi unita' il
libretto personale degli interessati, completo ed aggiornato in tutte
le sue parti, corredato della dichiarazione di completezza
sottoscritta (controfirmata) dagli stessi;
h) trasmettere entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare 5° reparto - 16ª divisione, copia integrale
autenticata del foglio matricolare dei candidati, completa ed
aggiornata di tutte le variazioni previste nei vari quadri, alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Dette copie dovranno essere firmate dagli
interessati, per presa visione;
i) informare telegraficamente la direzione generale per il
personale militare II reparto - 5ª divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
(trasferimenti, collocamento in congedo, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione di procedimenti disciplinari e/o penali,
aspettativa per motivi privati ed altre eventuali variazioni
rilevanti ai fini concorsuali).
2. I comandi di grandi unita' provvederanno a trasmettere, a
mezzo corriere, entro venticinque giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, alla direzione generale per il personale
militare II reparto - 5ª divisione la documentazione di cui al
paragrafo 1, lettera g) del presente articolo.
3. La direzione generale per il personale militare 5° reparto -
16ª divisione provvedera' a trasmettere, a mezzo corriere, entro
25 giorni dalla data di scadenza del concorso, alla direzione
generale per il personale militare II° reparto - 5ª divisione, il 1
originale del foglio matricolare dei candidati che la stessa 5ª
divisione avra' cura di segnalare al termine della ricezione delle
domande di partecipazione. Le variazioni scritte nei vari quadri
dovranno riferirsi esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari
verificatesi fino alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove scritte
Gli esami del concorso sono costituiti da due prove scritte di
cui una di Cultura generale ed una di dultura tecnico-militare
inerenti alle materie ed ai programmi descritti all'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
1. Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da n. 60 domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise in n. 15 per ciascuna delle
sottoelencate materie:
a) educazione civica;
b) storia;
c) geografia;
d) matematica.
2. Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta
libera, aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato
allegato B.
3. Gli esami si svolgeranno il giorno 3 ottobre 2000 alle ore
8,30 presso il comando generale delle scuole di Guidonia (l'ingresso
e' in via Sauro Rinaldi). Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 22 settembre 2000.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1) e 2) del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme ordinaria. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, che avranno una durata
complessiva non inferiore a 100 minuti, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico ma e' ammesso solo l'uso di dizionari e vocabolari della
lingua italiana. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 6.
Commissione d'esame
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un Generale di brigata (o grado corrispondente) o
colonnello in servizio permanente;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente;
membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente -
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.
Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui ai precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti. Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la
commissione detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni
di stato e di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnico-militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.
Art. 8.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.
Art. 9.
Nomina
1. I vincitori saranno nominati aiutanti in S.P. subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.
Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.
Art. 11.
Disposizioni amministrative e varie
1. I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di
documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa dagli enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in
un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
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