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UNIVERSITA' DELL' AQUILA
Selezione pubblica, per esame, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di dodici mesi, con
una unita' di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il dipartimento di fisica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.41 del 24/5/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' AQUILA |
Località: | - |
Codice atto: | 02E04110 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 24/6/2002 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente "Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276, riguardante "Assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, che ha istituito, a
partire dal 1 novembre 1982, l'Universita' degli studi di L'Aquila;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, relativo alla
normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente
universitario;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, recante
integrazioni e modificazioni a tale normativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita', stipulato in data 9
agosto 2000, ed in particolare l'art. 19;
Vista la nota n. 221 del 24 gennaio 2002 con la quale il
direttore del dipartimento di fisica ha comunicato che il consiglio
di dipartimento, nella seduta del 18 dicembre 2001, ha approvato la
richiestadel prof. G. Visconti di assunzione a tempo determinato di
una unita' di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per la durata di dodici mesi, la cui spesa
gravera' sui fondi del contratto Cee-Earlinet (contratto
EVR1-CT-199940003), per il monitoraggio Lidar degli aerosol
troposferici e per lo studio delle loro proprieta' ottiche;
Vista la successiva nota n. 309 del 7 febbraio 2002 con la quale
il direttore del citato dipartimento ha comunicato che il contratto
CEE su cui sara' pagata la retribuzione per la posizione predetta
prevede uno stanziamento di Euro 110.000 in tre anni;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'Ateneo nella seduta del 10 aprile 2002 con la quale, viste le
motivazioni espresse dal consiglio di dipartimento e preso atto che
la spesa per il trattamento economico fondamentale ed accessorio puo'
essere coperta, e' stata autorizzata tale assunzione della durata di
dodici mesi;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto l'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
n. 403, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della predetta legge n. 127/1997, in materia
di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n, 388;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetta una selezione pubblica, per esame, per la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di
dodici mesi, con una unita' di categoria D - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di
fisica di questa Universita'.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea in fisica. Oltre al
titolo di studio i candidati dovranno dimostrare, mediante idonea
documentazione, di avere post-lauream esperienza biennale sul
funzionamento ed elaborazione dati di un radar ottico;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma 6,
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si deroga dal
requisito del limite di eta';
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dall'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - Settore non docenti - Piazza Vincenzo
Rivera n. 1 - 67100 L'Aquila, redatte su carta semplice e firmate
dagli interessati, dovranno pervenire direttamente o a mezzo posta a
questa Universita' entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo; a tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale);
f) procedimenti penali eventualmente pendenti e a loro carico;
g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno in
cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico;
m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile;
n) i candidati portatori di handicap devono specificare
l'ausilio necessario in relazione ai loro handicap nonche' la
eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata
Gli interessati devono redigere l'istanza di partecipazione
secondo il fac-simile allegato al presente bando di selezione di cui
fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato da una mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa. Non si terra' conto delle domande
presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito dal presente articolo.
Art. 4.
Parita' e pari-opportunita'
L'amministrazione garantisce parita' e pari-opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'Universita'
garantisce, in condizioni di parita', la partecipazione alla presente
selezione ai candidati disabili.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita a norma del decreto
ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, almeno un terzo dei posti di componente deve essere riservato
alle donne.
La commissione esaminatrice e' composta da tecnici esperti nelle
materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono
farne parte, ai sensi dell'art. 35 del predetto decreto legislativo
n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
Possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236, la
composizione della commissione giudicatrice verra' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Ateneo.
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione esaminatrice da parte dei candidati al concorso deve
essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche'
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.
Art. 6.
Trasparenza amministrativa
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni:
la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione della prova selettiva, da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il punteggio.
Essa, immediatamente prima dell'inizio della prova, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono proposti a
ciascun candidato previa estrazione a sorte;
i candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
Art. 7.
Prova di esame
Gli esami consisteranno in un colloquio vertente sui seguenti
argomenti:
principi di funzionamento del radar ottico con particolare
riferimento a misure di scattering Raman;
proprieta' ottiche degli aerosols atmosferici;
tecniche di analisi ed inversione di misure lidar degli aerosol
e del vapor d'acqua.
Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in sede di espletamento del colloquio, si accertera' la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera da
indicare nella domanda di ammissione.
Art. 8.
Svolgimento della prova
Per lo svolgimento della prova di esame si osservano le norme di
cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Questa Universita' dara' notizia, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si
terra' la prova di esame non meno di quindici giorni prima
dell'inizio della prova medesima.
Art. 9.
Esito della prova
Per la valutazione della prova oggetto della selezione la
commissione dispone di 30 punti. La prova si intendera' superata se i
candidati riporteranno una votazione di almeno 21/30.
Art. 10.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.
Art. 11.
Riserva dei posti e preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova dovranno far
pervenire, per loro diretta iniziativa, al rettore dell'Universita'
degli studi di L'Aquila - Settore non docenti, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto l'esame, i documenti, in originale o
copia autenticata ai sensi di legge (in carta semplice), attestanti
il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita'
di valutazione gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 12.
Formazione della graduatoria
Espletata la prova la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato.
La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 11 del bando, verra'
approvata dal dirigente dell'Ateneo con funzioni di direttore
amministrativo. Essa e' immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di L'Aquila. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Sara' dichiarato vincitore della selezione il candidato che
risultera' utilmente inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.
Art. 13.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
Il concorrente assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
prescritti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i seguenti
documenti:
1) certificato medico in bollo, di data non anteriore a sei
mesi, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorita'
sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato
possiede l'idoneita' fisica all'espletamento alle mansioni previste
per la categoria D.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve far menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale si
concorre.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita'
lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidita' non
possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni
di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione;
2) n. 1 foto;
3) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri
uffici retribuiti a carico dello Stato, di enti pubblici e privati e,
in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
Detta dichiarazione deve contenere, inoltre, le eventuali
dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego [art. 1, lettera g) del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686].
E', altresi', tenuto a rilasciare, tramite il modello apposito,
entro il predetto termine di trenta giorni, dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) sottoscritte alla presenza del personale addetto,
relative al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando di selezione. Tali dichiarazioni saranno rilasciate
dall'interessato consapevole delle responsabilita' penali cui puo'
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Analoga documentazione rilasciata dalle autorita' preposte, deve
essere rimessa dai cittadini degli Stati membri della Unione europea.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di appartenenza debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare, oltre
alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, del presente
articolo, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale
appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneita'
fisica a coprire il posto al quale aspirano.
I documenti di cui al numero 1) del presente articolo devono
essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento
dell'invito a produrli.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione; all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i documenti di cui all'art. 8 della tabella B) allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche'
esibiscano il certificato di poverta' ovvero quando risulti dai
documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la
partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre
amministrazioni.
Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facolta' di
fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici o ad
atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di
fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare, per tali
documenti, l'autorita' che li ha rilasciati e gli uffici presso cui
sono depositati.
I profughi anzidetti hanno, altresi', la facolta' di avvalersi di
documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto,
sempreche' idonei a documentare le posizioni da attestare.
Questa Universita' richiedera' d'ufficio alla competente procura
della Repubblica italiana, il certificato generale del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti.
Art. 14.
Rinvio di norme
Per quanto non previsto dalla presente selezione valgono,
sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive
norme di integrazione e modificazione, nonche' le disposizioni
contenute nel C.C.N.L. del comparto universita' stipulato in data 9
agosto 2000.
Art. 15.
Trattamento economico
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di dodici mesi, con orario di lavoro a tempo pieno,
verra' corrisposto il trattamento economico di Euro 10.436,56 a.l.
(categoria D - posizione economica D1) piu' le altre indennita'
previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente.
L'Aquila, 6 maggio 2002
Il rettore: Bignardi
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