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MINISTERO DELLA DIFESA

Bando d'arruolamento per l'anno 2006 di 21.000 volontari in ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano, legge 23 agosto 2004,
n. 226, decreto ministeriale 1° settembre 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 16/9/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E05362
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Posti disponibili per l'arruolamento
 
1. Per l'anno 2006 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 21.000 volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano ripartito nei seguenti sei blocchi di
reclutamento, presso Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:
1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio
2006, posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° ottobre 2005 e deve pervenire entro il termine del 31 ottobre
2005; possono partecipare i nati dal 31 ottobre 1980 al 31 ottobre
1987;
2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di aprile 2006,
posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° novembre 2005 e deve pervenire entro il termine del 31 dicembre
2005; possono partecipare i nati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre
1987;
3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2006,
posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° gennaio 2006 e deve pervenire entro il termine del 28 febbraio
2006; possono partecipare i nati dal 28 febbraio 1981 al 28 febbraio
1988;
4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di agosto 2006,
posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° marzo
2006 e deve pervenire entro il termine del 30 aprile 2006; possono
partecipare i nati dal 30 aprile 1981 al 30 aprile 1988;
5° blocco, con prevista incorporazione nel mese di ottobre
2006, posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° maggio
2006 e deve pervenire entro il termine del 30 giugno 2006; possono
partecipare i nati dal 30 giugno 1981 al 30 giugno 1988;
6° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2006, posti n. 3.500.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 1° luglio
2006 e deve pervenire entro il termine del 31 agosto 2006; possono
partecipare i nati dal 31 agosto 1981 al 31 agosto 1988.
2. Qualora per uno dei suddetti blocchi al termine degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui all'art. 8 non siano
disponibili sufficienti candidati idonei all'arruolamento,
l'Amministrazione Difesa puo' devolvere i posti non coperti in
incremento in alternativa ai trattenimenti della ferma quale VFP1
realizzati ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e
disciplinati con decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005
nonche' dei prolungamenti della ferma quale VFP1 autorizzati ai sensi
dell'art. 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226 ovvero ad altro
blocco successivo.
3. Le domande indicanti la preferenza all'incorporamento per uno
specifico blocco pervenute oltre il rispettivo termine, di cui al
precedente punto 1, saranno ritenute valide, fatta eccezione per il
6° blocco, per l'arruolamento al primo blocco utile.
4. La domanda, a prescindere dal blocco di presentazione, ha
validita' per l'intero bando di arruolamento. La sua validita' decade
a seguito di avvenuta incorporazione dei candidati ovvero di
dichiarazione di non idoneita' agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali di cui al successivo art. 8. In tale ultimo
caso e' ammessa la possibilita' di ripresentare domanda di
partecipazione per un successivo blocco, purche' non riferito ad una
incorporazione immediatamente successiva (esempio il dichiarato non
idoneo al 1° blocco puo' ripresentare domanda per il 3° blocco, ma
non per il 2° blocco e cosi' via).
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
6. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambe i
sessi.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'arruolamento
 
1. Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui
precedente art. 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare
all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito italiano coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' tra il 18° anno e fino al compimento del 25° anno;
c) statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente.
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto della presentazione della domanda;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento,
d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione
dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui al successivo art. 8 del presente bando di arruolamento,
comprensiva dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
prevista dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° settembre
2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito certificato
medico in corso di validita' alla data di presentazione della
domanda;
h) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i) morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
k) non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in
ferma prefissata di un anno.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento e mantenuti fino alla data di
effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell'eta', pena
l'esclusione dall'arruolamento stesso.
I candidati esclusi dal precedente bando di arruolamento, qualora
in possesso dei requisiti, possono ripresentare domanda.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande
 
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve
pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 1, deve
essere:
a) redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di
domanda, firmata per esteso dall'interessato, deve essere allegata
copia fotostatica, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validita', con fotografia visibile;
b) corredata, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto
ministeriale 1° settembre 2004, del certificato medico, attestante
«l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica» previsto dalla
lettera g) del precedente art. 2. L'inidoneita' ovvero la mancata
presentazione del citato certificato medico comporta, ai sensi del
menzionato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 1° settembre
2004, l'esclusione dell'aspirante dall'arruolamento;
c) indirizzata ad uno degli Enti indicati nell'allegato 3 che
fa parte integrante del presente bando, e:
-- presentata agli stessi enti che provvedono a rilasciare
ricevuta dell'avvenuta ricezione delle istanze;
-- ovvero spedita ai citati Enti a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale ricevente.
I militari in servizio possono, altresi', presentare la domanda
per l'arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito presso i Reparti/Comandi di appartenenza che
provvederanno al successivo inoltro ai citati Enti di cui
all'allegato 3 competenti per territorio.
Gli aspiranti all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza Armata qualora eccedenti rispetto agli arruolamenti
previsti per l'Esercito italiano.
L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze
penali e civili che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
il cognome, il nome e il sesso;
la data e luogo di nascita;
il codice fiscale;
la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(3ª media) ed il giudizio conseguito al termine di detto ciclo di
studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 7;
l'assenza a suo carico di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
l'eventuale possesso dei titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 7 del presente bando
d'arruolamento;
non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
lo svolgimento o meno del servizio militare quale volontario in
ferma annuale (VFA), indicandone la Forza Armata;
l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito per l'anno 2006, riferite a blocchi precedenti;
il possesso di eventuali giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
precedente selezione fisio-psico-attitudinale prevista dal precedente
arruolamento VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso ad una
delle carriere iniziali dell'Esercito italiano;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di preferenza;
il gradimento per l'espletamento del servizio presso reparti
ubicati nelle regioni geografiche elencate nell'allegato 1 del
presente bando, tale gradimento non e' vincolante in quanto
l'aspirante sottoscrive, contemporaneamente, la disponibilita' ad
essere impiegato su tutto il territorio nazionale/estero;
la disponibilita' a conseguire il brevetto di paracadutista
militare. In tal caso gli arruolandi saranno destinati per
l'espletamento del servizio, a prescindere dall'area geografica
prescelta, a unita' paracadutisti sulla base delle esigenze della
Forza Armata;
il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
l'accettazione, in caso di ammissione all'arruolamento, di
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e /o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della
Forza Armata;
di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione procedera' ai controlli,
anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dagli aspiranti.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
dichiarante decadra' dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sara' denunciato
all'Autorita' Giudiziaria e, qualora incorporato, decadra'
immediatamente dalla ferma (il servizio prestato sara' considerato
servizio di fatto).
L'aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale, se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, il numero telefonico; ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, all'Ente presso il quale e'
stata presentata la domanda di ammissione all'arruolamento.
L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Fasi dell'arruolamento
 
1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande agli Enti di cui all'allegato 3
del presente bando;
b) acquisizione delle domande da parte degli Enti di cui
all'allegato 3 del presente bando ed accertamento da parte dei
medesimi dei requisiti di cui al precedente art. 2, fatta eccezione
per le lettere c) e g) (per la lettera g), limitatamente ai soli
accertamenti previsti dal successivo art. 8, punto 2), nonche' per le
lettere h) ed i), ed esclusione degli aspiranti non in possesso degli
stessi;
c) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 7;
d) accertamento dei requisiti d'idoneita'
fisio-psico-attitudinale di cui al precedente art. 2, lettere c), g)
ed h), indicate nel successivo art. 8, punto 2;
e) formazione della graduatoria e decretazione degli ammessi
all'incorporazione;
f) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli
stessi.

                               Art. 5.
 
Deleghe-esclusioni-riesami
 
1. Gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando sono
delegati dalla Direzione generale per il Personale Militare allo
svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti
previsti dal precedente art. 2, fatta eccezione per le lettere c),
g), h), i), ed f) limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad
effettuare le dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. Di ogni determinazione adottata dai succitati Enti, in
particolare quando trattasi di rinvii a blocchi successivi, dovra'
essere portato a conoscenza il candidato direttamente da parte
dell'Ente che ha adottato il provvedimento.
3. I citati Enti accerteranno altresi' il possesso dell'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica, mediante la verifica del relativo
certificato medico, escludendo dall'arruolamento gli aspiranti non in
possesso del richiesto requisito o che non abbiano presentato il
previsto certificato.
4. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte degli Enti di
cui al precedente punto 1, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti
per legge, entro trenta giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale
per il Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento
volontari - 5ª Sezione - casella postale 355 - cap. 00187
Roma-Centro, chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione
dall'arruolamento.
5. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 4, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata,
fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione e
all'interessato.
6. Gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati ad escludere i
candidati che ripresentino domanda e che siano stati gia' esclusi per
mancanza di requisiti, da precedenti blocchi del presente bando di
arruolamento, dalla Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 6.
 
Commissione valutatrice
 
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando inviano le domande degli aspiranti all'arruolamento in possesso
dei requisiti accertati, corredate della eventuale documentazione,
alla Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 3ª
Divisione - 5ª Sezione la quale, effettuati gli accertamenti di
competenza, provvedera' al successivo inoltro alla Commissione
all'uopo nominata e cosi' composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di Presidente;
b) quattro o piu' membri, dei quali:
1) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, designati
dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
2) due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o
grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale C, designati dalla Direzione generale per il personale
militare;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo marescialli
maresciallo ovvero impiegato civile appartenente all'area
professionale «B», designato dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con
funzioni di segretario senza diritto di voto.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli di merito
 
1. Per ogni blocco la commissione, di cui al precedente art. 6,
redige una graduatoria di merito degli aspiranti, sommando i punteggi
dei seguenti titoli:
a) giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di
primo grado:
ottimo punti 4,0;
distinto punti 3,0;
buono punti 2,0;
sufficiente punti 1,0;
b) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto
ministeriale 1° settembre 2004:
brevetto/abilitazione al lancio con paracadute punti 2,0;
patente di guida civile e/o militare punti 1,0;
porto d'armi punti 0,5;
c) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
Diploma di laurea specialistica punti 7,0;
Diploma di laurea triennale punti 6,0;
Diploma di istruzione secondaria di secondo gra- do
(quinquennale) punti 5,0;
Diploma di istruzione secondaria/qualifica (trien-
nale) punti 3,0;
Maestro di sci, Guida alpina punti 4,0;
Aspirante Guida alpina punti 2,5;
Istruttore o Aiuto istruttore CAI punti 2,0;
Brevetto di nuoto per salvamento punti 1,5;
Patente nautica punti 1,0;
Patente di equitazione rilasciata dalla F.IS.E. punti 1,0;
Aver svolto servizio militare a qualsiasi titolo
senza demerito nell'Esercito italiano punti 1,0;
Corsi di abilitazione Basic Life Support (BLS) punti 0,5.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. I candidati gia' valutati per un blocco di arruolamento non
immediatamente antecedente a quello di riferimento e non gia'
incorporati o esclusi a qualsiasi titolo dalla procedura di
arruolamento sono inseriti con il punteggio gia' conseguito nella
graduatoria di merito di cui al punto 1.
5. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la
graduatoria di merito di cui al precedente punto 1, con la
documentazione probante, alla Direzione generale per il Personale
Militare per gli adempimenti di competenza.

                               Art. 8.
 
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
 
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando di arruolamento sono autorizzati dalla Direzione generale per
il Personale Militare a procedere alla convocazione presso i Centri
di selezione, elencati nell'allegato 4 del presente bando, degli
aspiranti da sottoporre all'accertamento dei requisiti
fisio-psico-attitudinali e sanitari di cui al successivo punto 2,
nelle entita' tratte dalla graduatoria di merito di cui al precedente
art. 7, punto 5:
1° blocco: n. 7.000;
2° blocco: n. 7.000;
3° blocco: n. 7.000;
4° blocco: n. 7.000;
5° blocco: n. 7.000;
6° blocco: n. 7.000.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente
punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante
da inidoneita/rinuncia degli arruolandi di cui al precedente punto 1
convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, la
Commissione, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, previa
autorizzazione della Direzione generale per il Personale Militare,
dispone l'invio di un'ulteriore numero di arruolandi presso i Centri
di selezione per l'accertamento dell'idoneita' tratti dalla
graduatoria di cui al precedente art. 7, punto 5.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai predetti Centri di selezione.
5. L'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e'
effettuato da apposite commissioni nominate dalla Direzione generale
per il Personale Militare, su segnalazione dello Stato Maggiore
dell'Esercito o Ente da questo delegato, insediate presso i Centri di
selezione di cui all'allegato 4 del presente bando e composte da:
a) Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a
Colonnello;
b) due membri, di cui:
-- un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente;
-- un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato
alla professione appartenente all'Amministrazione Difesa o
convenzionato, ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale;
c) Segretario: un Sottufficiale senza diritto di voto.
I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti in
parola sono indicati nell'allegato 5, che fa parte integrante del
presente bando.
6. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e' comunicato agli
interessati con determinazione dei Presidenti delle commissioni di
cui al precedente punto 5, formalmente delegate dalla Direzione
generale del personale militare alle predette incombenze.
7. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio-psico-attitudinali da parte delle Commissioni di cui
al precedente punto 5, puo' non solo avanzare i ricorsi previsti per
legge ma, tranne che per i provvedimenti di esclusione per
inidoneita' attitudinale e per l'uso di alcool e sostanze
stupefacenti, puo' anche avanzare, entro trenta giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata
istanza, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 3ª
Divisione Reclutamento volontari - 5ª Sezione - casella postale 355 -
cap. 00187 Roma-Centro chiedendo il riesame del provvedimento di
esclusione dall'arruolamento, unendo la pertinente certificazione
rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private attestante
l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione.
8. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 7, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso una delle Commissioni Mediche di seconda
istanza, al fine di sottoporre l'interessato all'accertamento dei
requisiti fisio-psico. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine
e' definitivo e nel caso di confermata inidoneita' comporta
l'esclusione dall'arruolamento. In caso di idoneita' la Direzione
generale per il Personale Militare riammette all'arruolamento i
ricorrenti disponendone l'incorporamento con il primo blocco utile,
ovvero disponendo la conclusione dell'accertamento dei requisiti di
idoneita' fisio-psichici nei confronti dei candidati non
completamente profilati in sede di accertamento di cui al precedente
punto 2, utilmente collocati in graduatoria, che, qualora
riconosciuti idonei, saranno incorporati con il primo blocco utile
(con la decorrenza giuridica di tale blocco di incorporazione).
9. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentano nei
tempi stabiliti sono considerati rinunciatari.
10. Gli aspiranti che alla data di convocazione agli accertamenti
sanitari, siano stati gia' giudicati idonei da non piu' di un anno ad
una precedente selezione fisio-psico-attitudinale prevista dal
precedente arruolamento VFP 1, ovvero da altro concorso per l'accesso
ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, dovranno
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
-- verifica dell'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti
(quest'ultimo mediante drug test);
-- test di valutazione psichiatrica con eventuale visita
psichiatrica (se richiesta dallo psicologo);
-- visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale dovranno comunque essere
prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti gli
aspiranti (fatta eccezione per coloro che siano stati sottoposti
all'iter selettivo entro i tre mesi dalla data della nuova visita).

                               Art. 9.
 
Approvazione e validita' delle graduatorie
 
1. Per ogni blocco la commissione di cui all'art. 6 del presente
bando, ricevuti i risultati degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali, provvede a compilare la graduatoria
definitiva tratta dalla graduatoria di cui al precedente art. 7,
punto 5, con esclusione dei candidati giudicati non idonei inviati
agli stessi accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi del
precedente art. 8, punto 1.
2. La medesima commissione invia la graduatoria di cui al
precedente punto 1, con la documentazione probante, alla Direzione
generale per il Personale Militare.
3. Per ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1 e'
approvata dalla Direzione generale per il Personale Militare con
determinazione dirigenziale ed ha validita' 12 mesi.

                              Art. 10.
 
Procedure per il recupero dei posti non coperti
 
1. Ferma restando la facolta' dell'Amministrazione Difesa di cui
all'art. 1, punto 2, del presente bando, in caso di mancata copertura
dei posti di cui all'art. 1, punto 1, del presente bando al termine
delle operazioni di incorporazione relative ad ogni blocco, ad
esaurimento degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al
precedente art. 7, punto 5, potranno essere ammessi
all'incorporazione gli aspiranti idonei utilmente collocati nelle
corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti a partire dal
blocco la cui graduatoria sia ancora in corso di validita' ai sensi
del precedente art. 9, punto 3.
2. Qualora ultimata la procedura di cui al precedente punto 1
risultino ancora posti non coperti gli stessi sono portati in
incremento alle incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1, punto 1, del presente bando.

                              Art. 11.
 
Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti le incorporazioni di
ciascun blocco
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, punto 3, del
presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni
per ciascun blocco, su esplicita richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito la Direzione generale per il Personale Militare
attinge, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle
graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata
di un anno nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare degli
aspiranti non utilmente collocati nelle predette graduatorie,
riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria
sia ancora in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di
arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso
altre Forze armate.

                              Art. 12.
 
Motivi di esclusione
 
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a) non redatte sul modulo riportato in allegato 2 al presente
bando;
b) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (art. 3);
c) non firmate dal candidato in maniera autografa e in
originale;
d) non compilate in ogni loro parte;
e) redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
f) prive dei previsti allegati;
g) che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto 1
saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione generale
per il Personale Militare, esclusi dall'arruolamento, anche se
incorporati.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                              Art. 13.
 
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
 
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando sono autorizzati dalla Direzione generale per il Personale
Militare a procedere alla convocazione dei volontari da ammettere
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, traendo,
fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla
graduatoria di cui al precedente art. 9, punto 3.
2. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai reparti della Forza Armata, nonche' i termini
della presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento
dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto
8.
3. Nell'ambito delle attivita' di incorporazione gli arruolandi
saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti dal presente bando.
4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalla data di prevista
incorporazione per il blocco ed amministrativi dalla data di
effettiva presentazione presso i Reparti. In caso di piu' date di
incorporazione gli effetti giuridici decorreranno dalla prima delle
date di incorporazione previste.
5. L'incorporazione degli aspiranti utilmente collocati in
graduatoria, di cui al precedente art. 9, punto 3, avverra' nei tempi
e nei modi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Entro dieci
giorni dall'avvenuta incorporazione gli Enti/Reparti che hanno
provveduto all'incorporazione dei VFP 1 dovranno inviare copia dei
verbali d'incorporamento (indicando decorrenza giuridica ed
amministrativa) a PERSOMIL - I Reparto - 3ª Divisione - 5ª Sezione,
per il seguito di competenza.
6. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
saranno ammessi alla ferma con riserva dell'accertamento, anche
successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione
all'arruolamento di cui al precedente art. 2.
7. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'art. 9, punto
3 che non si presenteranno presso i Reparti nel termine fissato nella
comunicazione di convocazione, di cui al precedente punto 2, saranno
considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati
traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle graduatorie di cui
al precedente art. 10.
8. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
devono presentare entro il termine che sara' loro comunicato dagli
Enti di cui all'allegato 3 del presente bando nella lettera di
convocazione di cui al precedente punto 2, pena la decadenza
dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano, l'autocertificazione che attesti il
mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
all'arruolamento stesso, come da prospetto allegato 6, che dovra'
essere conservata nella documentazione personale dell'interessato da
parte del Reparto di appartenenza.

                              Art. 14.
 
Stato giuridico
 
Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.

                              Art. 15.
 
Incentivi per il reclutamento del personale volontario nelle regioni
tipiche di reclutamento alpino
 
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, la residenza nelle regioni dell'arco alpino e nelle altre
regioni tipiche di reclutamento alpino costituisce titolo
preferenziale nell'assegnazione ai Reparti Alpini, qualora gli
interessati ne facciano richiesta.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a decorrere al 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei
Reparti Alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento
economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

                              Art. 16.
 
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
 
1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui
hanno contratto la ferma.
2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un
anno puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                              Art. 17.
 
Rafferma
 
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e
secondo le modalita' di cui al Decreto del Ministro della Difesa 8
luglio 2005 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa
dell'Esercito, i volontari in ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della
durata di un anno.

                              Art. 18.
 
Prolungamento della ferma
 
1. Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un
anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.

                              Art. 19.
 
Possibilita' e sviluppo di carriera
 
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito
italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di Caporale non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
4. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                              Art. 20.
 
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
 
1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
Militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 17, 18 e 19
del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

                              Art. 21.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti
fisio-psico-attitudinali e sanitari sono a carico degli aspiranti.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di
Selezione di cui all'allegato 4 i candidati potranno usufruire,
qualora disponibili, di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione.

                              Art. 22.
 
Benefici
 
2. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocazione in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
3. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
4. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.

                              Art. 23.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e degli arruolandi e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
arruolamento, per le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazione pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell'arruolamento o alla
posizione giuridico-economica o di impiego dell'aspirante, nonche',
in caso di esito positivo dell'arruolamento stesso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione generale per il Personale Militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 3, punto
1, lettera c);
b) il Presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6;
c) i presidenti delle commissioni presso i centri di selezione
di cui al precedente art. 8, punto 5;
d) il Direttore della 3ª Divisione - reclutamento volontari -
della Direzione generale per il Personale Militare.
Roma, 8 settembre 2005
Il Direttore Generale Amm. Sq. Mario Lucidi
 
Avvertenze: Per qualunque notizia relativa alla formulazione della
domanda ed in generale al presente bando d'arruolamento rivolgersi al
piu' vicino comando distrettuale dell'esercito italiano (vedi elenco
in allegato 3).
Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'Ufficio
relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale
militare:
via e-mail: urp@persomil.difesa.it
ovvero al numero telefonico 06/47355941, secondo i seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle
16,30;
venerdi' dalle 8,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
sito internet della Difesa: www.persomil.difesa.it, ove,
peraltro, si potranno consultare le graduatorie;
la sezione Difesa di Rai - Televideo a pag. 417.

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