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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Concorso pubblico per l'assegnazione di un posto finanziato dalla
societa' Ilva S.p.a. per la frequenza di un corso di perfezionamento
a carattere residenziale di durata triennale, equiparato al dottorato
di ricerca.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2003 |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA |
Località: | - |
Codice atto: | 03E06106 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 13/11/2003 |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola emanato con D.D. n. 4437 del 2
febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento didattico della Scuola emanato con D.D.
n. 5243 del 3 dicembre 1997;
Visto il regolamento dei procedimenti amministrativi della
Scuola, emanato con D.D. n. 71 del 16 febbraio 2001;
Vista la proposta avanzata dalla societa' Ilva con nota del
9 settembre 2003 con la quale si richiede l'attivazione presso la
Scuola superiore «S. Anna» di un corso triennale di perfezionamento
in ingegneria informatica a decorrere dall'anno accademico 2003-2004;
Vista la delibera del 19 settembre 2003 con la quale il senato
accademico ha deliberato di bandire, a decorrere dall'anno accademico
2003-2004, un posto di perfezionamento in ingegneria informatica
finanziato dalla societa' Ilva approvandone il relativo bando di
concorso;
Vista la delibera n. 268 del 30 settembre 2003 con la quale il
consiglio direttivo ha definitivamente approvato il bando di concorso
di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
«S. Anna» di Pisa, di seguito denominata «Scuola», bandisce, per
l'anno accademico 2003-2004, un concorso pubblico per l'assegnazione
di un posto finanziato dalla societa' Ilva S.p.a. per la frequenza di
un corso di perfezionamento a carattere residenziale di durata
triennale, equiparato al dottorato di ricerca ai sensi della legge
14 febbraio 1987, n. 41.
Il concorso e' riservato a cittadini italiani e di Paesi
appartenenti all'Unione europea ed e' bandito per un posto per il
settore di ingegneria industriale e dell'informazione, per l'area di
«Sviluppo di modelli matematici per processi siderurgici di
altoforno».
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito,
in una universita' o istituto universitario italiano o straniero di
pari grado, un diploma di laurea o titolo equipollente di durata
almeno quadriennale, in corsi afferenti ai settori disciplinari
attivati alla scuola, e che alla data del 13 novembre 2003 non
abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta'.
2. L'ammissione di candidati che abbiano gia' compiuto il
trentacinquesimo anno di eta' e' consentita eccezionalmente, previo
giudizio del consiglio di classe competente, che e' tenuto ad
esprimersi circa il possesso da parte del candidato di esperienze di
lavoro e professionali o di formazione significative, tali da
giustificarne l'ammissione al concorso.
3. L'ammissione di laureati in corsi di laurea afferenti ad altri
settori disciplinari e' consentita eccezionalmente, previo giudizio
del consiglio di classe competente sulla congruita' del profilo
formativo del candidato con l'area disciplinare per la quale ha
presentato domanda.
4. Possono partecipare al concorso anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 16 dicembre
2003. In tal caso l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea entro il 7 gennaio 2004.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una
lingua a scelta tra italiano, francese o inglese, in carta libera, in
forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, completa di tutti i suoi
allegati di cui al successivo art. 4, deve pervenire perentoriamente
alla Scuola entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2003. Gli
interessati potranno avvalersi dello schema di domanda di cui
all'allegato A.
2. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta la inammissibilita'.
Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
nazionalita';
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
3) il possesso del titolo accademico di cui al precedente
art. 2 con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria dove e' stato conseguito (per il
titolo conseguito all'estero deve essere dichiarata l'equipollenza al
titolo conferito da universita' o istituti di istruzione
universitaria della Repubblica italiana e la legge che ha disposto
tale equipollenza);
4) l'anno accademico di immatricolazione;
5) gli esami superati nel corso di laurea con la votazione
riportata in ciascuno di essi nonche' la votazione riportata
nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa;
6) il settore per il quale intendono concorrere, nonche' l'area
in cui intendono perfezionarsi;
7) la lingua straniera prescelta per il colloquio;
8) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno allegare alla domanda per la partecipazione al
concorso una nota con la quale richiedere, in relazione al proprio
handicap, l'ausilio necessario per lo svolgimento del concorso,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
I candidati di cui all'art. 2, comma 3, dovranno indicare nella
domanda la data in cui conseguiranno il diploma di laurea.
L'omissione anche di una sola delle suddette dichiarazioni
determina l'esclusione del candidato dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata o
tardiva comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione della Scuola.
Art. 4.
Allegati alla domanda di partecipazione
1. Alla domanda i concorrenti devono allegare:
a) due copie del proprio curriculum vitae et studiorum;
b) due copie della tesi di laurea e due copie di ogni altro
titolo che ritengano opportuno (sono ammessi lavori dattiloscritti);
c) due copie di un dettagliato programma di ricerca. Il
programma di ricerca deve avere uno sviluppo triennale e comprendere
in dettaglio:
titolo della ricerca;
presupposti scientifici e relativi dati bibliografici;
scopo e aspettative della ricerca;
ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
d) almeno due lettere di docenti che abbiano seguito il
processo formativo del candidato durante gli studi universitari;
e) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
2. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, dovranno allegare alla
domanda una dichiarazione sottoforma di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale
dichiarano le eventuali esperienze lavorative, e/o professionali e/o
di formazione di cui sono eventualmente in possesso.
3. I candidati di cui all'art. 2, comma 4, dovranno allegare alla
domanda l'indicazione dell'argomento della tesi di laurea,
impegnandosi a depositare presso la Scuola le due copie della tesi di
laurea, anche in forma di bozza definitiva, entro il 28 novembre
2003.
4. La mancata presentazione dei titoli precedentemente esposti
entro il termine 13 novembre 2003 di cui al precedente art. 3, e'
causa di non ammissione al concorso.
Art. 5.
Prove di esame
1. La selezione avverra' mediante valutazione dei titoli prodotti
e colloquio.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del
direttore, valutera' i titoli scientifici presentati e il programma
di ricerca del candidato, anche in relazione alle aree di ricerca
messe a concorso, formulando un giudizio sintetico ed assegnando una
votazione in settantesimi. Saranno ammessi al colloquio i candidati
che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio
non inferiore a 49/70.
3. La Scuola comunichera' tempestivamente ai candidati ammessi al
colloquio il giorno e l'ora dello stesso, come pure il punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
4. Il colloquio avra' ad oggetto una discussione sui titoli
presentati e sulle tematiche di ricerca proposte, oltre che una prova
di lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che
nel colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 21/30.
5. Per i candidati collocati a pari merito nelle graduatorie
predette, saranno richiesti dalla Scuola i documenti atti a
dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza
nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6. Le graduatorie generali di merito saranno affisse all'albo
della entro il 22 dicembre 2003.
7. L'esito del concorso verra' comunicato a tutti i candidati.
8. Il giudizio della commissione e' inappellabile.
Art. 6.
Presa di servizio dei vincitori del concorso
1. I corsi hanno inizio il 15 gennaio 2004. La Scuola provvedera'
a comunicare tempestivamente ai vincitori la data di ingresso alla
Scuola.
2. Eventuali differimenti della data di ingresso verranno
consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi
militari o di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
n. 53/2000.
3. Coloro che si trovino in servizio militare sono tenuti ad
esibire un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere
anche indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
4. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
n. 53/2000, sono tenuti ad esibire apposito certificato medico, nel
quale devono essere indicati i periodi presumibili di astensione
previsti dalla legge medesima.
5. Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro
il decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di
aspettativa.
6. In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori la Scuola si
riserva di assegnare il posto che viene a liberarsi ai candidati
idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 7.
Documenti da presentare da parte dei vincitori
1. Tutti i vincitori del concorso dovranno consegnare alla Scuola
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso
predetto, i seguenti documenti in carta libera:
a) un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti: la data di
immatricolazione all'Universita', i voti riportati nei singoli esami,
nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa;
c) tre fotografie, formato tessera, con sul retro il proprio
cognome e nome in stampatello;
d) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'
e del codice fiscale.
2. La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita'
dei dati contenuti nel documento di identita'.
3. La Scuola si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere alla
competente autorita' dello Stato di cui lo studente e' cittadino il
certificato relativo allo stato giudiziale.
Art. 8.
Status di allievo perfezionando
1. Gli allievi dei corsi di perfezionamento si impegnano a
seguire il percorso formativo finalizzato all'esercizio di attivita'
di ricerca di alta qualificazione proposto dalla Scuola e non possono
accettare impegni che la Direzione ritenga incompatibili con i doveri
prescritti dallo statuto e dal regolamento didattico.
2. Essi si impegnano altresi' ad osservare le norme contenute
nello statuto e nei regolamenti della Scuola.
3. Agli allievi dei corsi di perfezionamento la Scuola assicura
il vitto gratuito e l'uso della biblioteca e dei laboratori, secondo
le modalita' disposte dal proprio regolamento.
4. Agli stessi e' corrisposto altresi' un assegno mensile a
titolo di «contributo didattico», nonche' un contributo mensile a
titolo di «alloggio esterno» per un totale di Euro 10.742,30
all'anno.
5. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti ai fini
fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
Art. 9.
Ritiro dei titoli
1. Tutti i candidati del concorso di cui al presente bando
dovranno provvedere a loro spese, entro due mesi dalla data di
affissione all'albo della Scuola della relativa graduatoria di
merito, al recupero dei titoli inviati alla Scuola. Trascorso il
suddetto periodo l'amministrazione non sara' in alcun modo
responsabile dei predetti titoli.
Art. 10.
Responsabile di procedimento
1. Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il segretario amministrativo della divisione
formazione universitaria e alla ricerca - Scuola superiore Sant'Anna
- Piazza Martiri della Liberta' n. 33 - 56127 Pisa tel. 050/883273,
fax 050/883250, e-mail: infostudenti@sssup.it
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola ed utilizzati
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
2. Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati
a fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 14 ottobre 2003
Il direttore: Varaldo
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